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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:137
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2010 – Esotrade / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (YoKaNa) (causa T‑103/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo YoKaNa – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori YOKONO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34, 43) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 gennaio 2006 (procedimento R 217/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e la Esotrade, SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Esotrade, SA [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] figurativo “YOKANA” (domanda n. 1 600 659), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi comunitario e spagnolo “YOKONO”, per prodotti appartenenti alle classi 25 (n. 1 099 356) e 18, 25 e 39 (n. 336 750) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione per determinati prodotti delle classi 18 e 25 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2010 – Esotrade / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (YoKaNa) (causa T‑103/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo YoKaNa – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori YOKONO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34, 43) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 gennaio 2006 (procedimento R 217/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e la Esotrade, SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Esotrade, SA [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] figurativo “YOKANA” (domanda n. 1 600 659), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi comunitario e spagnolo “YOKONO”, per prodotti appartenenti alle classi 25 (n. 1 099 356) e 18, 25 e 39 (n. 336 750) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione per determinati prodotti delle classi 18 e 25 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.
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