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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 1975

Cassazione n. 22066/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito per la dichiarazione di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco dell'8-10-2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Usuelli, che proponeva distinti motivi in ordine al difetto di motivazione per travisamento delle prove ed omessa valutazione della attendibilità della p.o. ed allegava, infine, dichiarazione sottoscritta di remissione di querela sporta dalla persona offesa con relativa accettazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Ciò posto alla luce della intervenuta remissione di querela la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Ed infatti va ricordato al proposito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004 Rv. 227681 - 01).

Conseguentemente, nel caso in esame, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19 aprile 2023 ..r_t L CONSIGLIERE EST. nazio Pardo tufultubr [OSCURATO:PERSONA] Gep91 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE HAG. 2023 [OSCURATO:PERSONA];ONARIO 2 2 GiUDiVARIO N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito per la dichiarazione di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco dell'8-10-2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Usuelli, che proponeva distinti motivi in ordine al difetto di motivazione per travisamento delle prove ed omessa valutazione della attendibilità della p.o. ed allegava, infine, dichiarazione sottoscritta di remissione di querela sporta dalla persona offesa con relativa accettazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Ciò posto alla luce della intervenuta remissione di querela la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ed infatti va ricordato al proposito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 Rv. 227681 - 01). Conseguentemente, nel caso in esame, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 19 aprile 2023 ..r_t L CONSIGLIERE EST. nazio Pardo tufultubr [OSCURATO:PERSONA] Gep91 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE HAG. 2023 [OSCURATO:PERSONA];ONARIO 2 2 GiUDiVARIO N
Sentenza Cassazione n. 22066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris