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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18932/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:o, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della qualificazione giuridica assegnata alla condotta - inquadrata come rapina impropria, invece che come furto, come invocato dal ricorrente - si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Invero la Corte di appello, confermando analoga valutazione del primo giudice offriva una razionale e persuasiva valutazione in ordine alla qualifica contestata (pagg.11 e 12 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; SEZ. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

E rilevato che nel caso in esame la Corte di appello riteneva del tutto condivisibile la valutazione discrezionale già effettuata dal tribunale, riducendo comunque la sanzione a causa della rilevata improcedibilità per alcune condotte (pag. 12 della sentenza impugnata), offrendo una motivazione che si sottrae ad ogni censura. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19/03/2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:o, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della qualificazione giuridica assegnata alla condotta - inquadrata come rapina impropria, invece che come furto, come invocato dal ricorrente - si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero la Corte di appello, confermando analoga valutazione del primo giudice offriva una razionale e persuasiva valutazione in ordine alla qualifica contestata (pagg.11 e 12 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; SEZ. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). E rilevato che nel caso in esame la Corte di appello riteneva del tutto condivisibile la valutazione discrezionale già effettuata dal tribunale, riducendo comunque la sanzione a causa della rilevata improcedibilità per alcune condotte (pag. 12 della sentenza impugnata), offrendo una motivazione che si sottrae ad ogni censura. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 I
Sentenza Cassazione n. 18932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris