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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1963

Cassazione n. 04115/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche per travisamento delle prove e violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 27 Cost., in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque privi del requisito richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, nel caso di specie, a fronte delle congrue e non illogiche argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta integrazione del reato de quo da parte del prevenuto (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), la suddetta censura risulta anche manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione offerta sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 8-9 della impugnata sentenza) esente dai vizi contestati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare la sentenza citata dalla stessa Corte territoriale: Sez. 2 - n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01), essendo stato anche escluso, sulla base di congrue e non illogiche ragioni, come non possa qualificarsi come irrisorio il pregiudizio economico arrecato dalla condotta criminosa in esame; ritenuto, inoltre, che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 sentenza impugnata) posto a base del rigetto della richiesta del beneficio invocato argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito e dunque estraneo al sindacato di questa Corte, se - come nel caso di specie - non scade nell'illogicità e non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato, esaminando, invece, l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche per travisamento delle prove e violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 27 Cost., in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque privi del requisito richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, nel caso di specie, a fronte delle congrue e non illogiche argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta integrazione del reato de quo da parte del prevenuto (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), la suddetta censura risulta anche manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione offerta sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 8-9 della impugnata sentenza) esente dai vizi contestati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare la sentenza citata dalla stessa Corte territoriale: Sez. 2 - n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01), essendo stato anche escluso, sulla base di congrue e non illogiche ragioni, come non possa qualificarsi come irrisorio il pregiudizio economico arrecato dalla condotta criminosa in esame; ritenuto, inoltre, che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 sentenza impugnata) posto a base del rigetto della richiesta del beneficio invocato argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito e dunque estraneo al sindacato di questa Corte, se - come nel caso di specie - non scade nell'illogicità e non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato, esaminando, invece, l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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