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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21310/2023

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l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio legale Porpora in Roma, via della Giuliana n. 74.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’AvvocatoMario di Salvia, elettivamente domiciliata presso la Corte di Cassazione.

Controricorrente avverso la sentenza n.2737/2018 della Corte di appello di Napoli , depositata il 7.

6. 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.

5. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 27277/2018.La Corte, lettoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2737del 7.

6. 2018 del la Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio. letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 19.

4. 2023, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all’atto, tale rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dal procuratore della controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibil e ( Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ.

P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio legale Porpora in Roma, via della Giuliana n. 74. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’AvvocatoMario di Salvia, elettivamente domiciliata presso la Corte di Cassazione. Controricorrente avverso la sentenza n.2737/2018 della Corte di appello di Napoli , depositata il 7. 6. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23. 5. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 27277/2018.La Corte, lettoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2737del 7. 6. 2018 del la Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio. letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 19. 4. 2023, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all’atto, tale rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dal procuratore della controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibil e ( Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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