CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo che aveva rigettato il reclamo presentato contro la circolare del D.A.P. 2/10/2017, nella parte in cui impone ai familiari dei detenuti sottoposti a tale regime di consegnare, in occasione del colloquio, non più di due pacchi al mese del peso complessivo non superiore a 10 kg. Secondo il Magistrato di sorveglianza, la limitazione non è incongrua rispetto ai fini di sicurezza e tiene conto delle disposizioni che regolano l'acquisto di beni al sopravvitto, il servizio biblioteca e quanto necessario per la vita detentiva; inoltre, l'accoglimento del reclamo avrebbe comportato una disparità di trattamento tra il reclamante e gli altri detenuti sottoposti al regime differenziato. Il Tribunale osservava che, nel reclamo proposto al Magistrato di Sorveglianza, non era in alcun modo chiarito quale fosse il diritto soggettivo leso in conseguenza della limitazione; né tale aspetto era stato chiarito nel reclamo al Tribunale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 1 legge 354 del 1975 e dell'art. 14 d.P.R. 230 del 2000, in relazione all'art. 3 della Costituzione nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] DAP del 2 ottobre 2017 non indica le ragioni dell'abbassamento della soglia del peso dei pacchi mensili per i detenuti in regime differenziato; del resto, il minuzioso controllo sui pacchi ricevuti escludeva a monte qualsiasi pericolo di introduzione in carcere di oggetti non autorizzati. Ogni misura che si applica ai soggetti sottoposti al regime differenziato deve essere coerente con le esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. Le restrizioni non possono in alcun modo vanificare la finalità rieducativa della pena e violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Si trattava di considerazioni che il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto in alcun conto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, benché la motivazione dell'ordinanza impugnata debba essere rettificata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 1. In particolare, è erronea l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui il reclamo proposto dal detenuto sarebbe inammissibile non essendo stato indicato il diritto soggettivo leso dalla Circolare del DAP, che stabilisce una limitazione nella ricezione dei pacchi per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. Già l'art. 3 ord. pen. fa riferimento ai "beni provenienti dall'esterno", prevedendo che il regolamento possa disporre limitazioni; l'art. 14 del regolamento, poi, stabilisce regole per la ricezione, l'acquisto e il possesso di oggetti e di generi alimentari, consentendoli e, quindi, riconoscendo il relativo diritto dei detenuti. Si tratta di un diritto soggettivo che, come accennato, la legge prevede che il regolamento interno possa regolamentare e limitare, ma che vengono riconosciuti espressamente. Di conseguenza, il reclamo era correttamente fondato sul richiamo all'ipotesi prevista dall'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., denunciandosi la violazione del regolamento (art. 14 d.P.R. 230 del 2000) da parte della Circolare del DAP, violazione da cui deriverebbe un grave e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto. 2. Ciò premesso, occorre ricordare che l'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. c) ord. pen. stabilisce che il regime differenziato comporta, tra l'altro, "la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno". A sua volta, l'art. 14, comma 2, d.P.R. 230 del 2000 prevede, con riferimento al possesso, all'acquisto e alla ricezione dei beni da parte dei detenuti, che "sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo, che consegue all'applicazione degli artt. 14 bis, 41 bis e 64 della legge". L'art. 20 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 stabilisce che "il detenuto può ricevere due pacchi al mese, del peso complessivo non superiore a 10 chilogrammi ...", mentre l'art. 14, comma 6, d.P.R. 230 del 2000, per i detenuti non sottoposti al regime differenziato, stabilisce il limite complessivo di venti chilogrammi al mese. ( 3. La censura difensiva relativa alla mancanza di motivazione della Circolare DAP è infondata: trattandosi di atto di natura regolamentare e generale, per sua natura non è motivato specificamente con riferimento alle singole disposizioni; è ben possibile, quindi, valutare le motivazioni addotte dall'Amministrazione al di fuori dello stesso atto normativo. Si deve escludere, in sostanza, che il requisito posto dall'art. 14 cit. per le limitazioni - che devono essere sostenute da motivate esigenze di sicurezza - imponga una motivazione della regolamentazione contestuale alla stessa. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza ha individuato le ragioni di sicurezza che giustificano la limitazione del peso complessivo dei pacchi ricevuti dall'esterno: la necessità del controllo minuzioso del loro contenuto, il rischio di disparità di trattamento tra il reclamante e gli altri detenuti sottoposti al medesimo regime differenziato, con il conseguente rischio dell'assunzione di una posizione di supremazia. Da parte sua, il ricorrente non chiarisce affatto in che misura la limitazione del peso complessivo dei pacchi ricevuti dall'esterno determini un "grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" e tanto meno perché tale limitazione comporterebbe - come viene dedotto - un trattamento penitenziario inumano e degradante, in violazione dell'art. 3 CEDU: come osserva il Magistrato di sorveglianza, se la ricezione dei pacchi permette al detenuto di avere con sé quanto necessario per la propria vita, il servizio di sopravvitto e di biblioteca gli garantiscono di avere la disponibilità di quanto possa essergli utile. Si deve ancora aggiungere che lo stesso art. 20 Regolamento DAP consente al detenuto di "ricevere due pacchi annuali straordinari contenenti esclusivamente abiti, biancheria, indumenti intimi, calzature et similia in occasione del cambio stagionale", garantendo specificamente la disponibilità dei capi di vestiario necessari. 5. Né la semplice differenza di trattamento tra i detenuti in regime ordinario e quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. determina, di per sé, l'illegittimità della previsione: la limitazione dei beni che possono essere ricevuti dall'esterno, come già ricordato, è prevista direttamente dalla legge e riguarda un aspetto della vita detentiva - i rapporti del detenuto con l'esterno - strettamente collegato alla finalità del regime differenziato: impedire il mantenimento o la ripresa dei rapporti del detenuto con gli ambienti della criminalità organizzata da cui proviene. In nessun modo, quindi, la limitazione in oggetto può essere equiparata al divieto di cuocere cibi o al divieto di scambiare oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, oggetto delle sentenze della Corte Costituzionale, atteso il diretto collegamento tra la limitazione prevista dalla legge e le finalità del regime differenziato. Non a caso, la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2018, nel fare riferimento alla limitazione in questione per escludere una posizione di supremazia di un detenuto rispetto agli altri, non mostrava dubbi - nemmeno incidentali - sulla legittimità della stessa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec