CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2023
Cassazione n. 40133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k.2e,Lsentite-le-een-elusieni-odelt ' Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza rivolta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva incidente di esecuzione avverso il provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 796/2020, emesso nei suoi confronti il 24 novembre 2020 dalla Procura generale della Repubblica presso detta Corte per la pena dell'ergastolo, determinata in base al criterio di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen. L'istante deduceva, in primo luogo, che era inapplicabile l'art. 73, secondo comma, cod. pen., perché le condanne indicate nei numeri 16 e 20 del citato provvedimento erano diventate esecutive in tempi diversi e, nel momento in cui era divenuta esecutiva la condanna di cui al n. 20, Belforte aveva già espiato almeno 8 anni di detenzione per la condanna di cui al n. 16, pertanto sarebbe residuata, in un ipotetico calcolo di cumuli parziali, la pena di 22 anni di reclusione, al di sotto della soglia di cui all'art. 73 cod. pen. L'istante deduceva, in secondo luogo, che non era stato considerato il presofferto in relazione alle condanne indicate nei numeri 16 e 20 del provvedimento. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 25 marzo 2024, rigettava l'istanza. Osservava che era stato applicato correttamente il criterio di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen., poiché la carcerazione presofferta con riferimento alle condanne indicate nei numeri 16 e 20 del provvedimento non poteva ritenersi rilevante, ma poteva procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti, in quanto esse sono riferibili a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi volti ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) , e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al profilo della mancata valutazione della memoria integrativa depositata in data 11 marzo 2023 e del contenuto di essa. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) , e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al principio esposto nella memoria integrativa, relativo all'intangibilità del passaggio in giudicato dei cumuli già vagliati dal giudice dell'esecuzione in data precedente al cumulo per il quale Belforte ha presentato istanza. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) , e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al profilo inerente al computo, ai fini della determinazione della pena da espiare, della pena da eseguirsi in concreto e non di quella derivante dalla condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è generico, quindi inammissibile. Indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la correttezza del profilo di censura in base al quale il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare la memoria integrativa depositata dalla difesa, è decisivo osservare che il motivo manca di specificità, perché nell'esposizione non sono indicate espressamente le ipotetiche conseguenze favorevoli al ricorrente che sarebbero derivate dall'esame della citata memoria integrativa. 2. Il secondo motivo è generico, quindi inammissibile. Il ricorrente, infatti, non ha allegato al ricorso elementi documentali idonei a suffragare la tesi difensiva, in base alla quale il provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero il 24 novembre 2020 sarebbe in contrasto con una preclusione in fase esecutiva, formatasi, secondo tale prospettazione, sul precedente provvedimento del Pubblico Ministero emesso il 7 ottobre 2020, che sarebbe stato vagliato positivamente dal giudice dell'esecuzione e, poi, dalla Corte di cassazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con la sentenza emessa dalla Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Rv. 265966 - 01, che in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione; in motivazione, è stato chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse. 3.2. In applicazione del principio di diritto espresso nella motivazione della citata sentenza e sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. È pacifico, infatti, che i reati per i quali furono inflitte le pene in espiazione indicate nei numeri 16 e 20 del provvedimento di determinazione di pene concorrenti furono commessi, rispettivamente, il 5 dicembre 1997 e il 17 luglio 1997, in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione, risalente al 1998, e che per ciascuno di essi venne inflitta la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni. In tale situazione, deve ritenersi corretta, come ritenuto dal giudice dell'esecuzione, l'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di un provvedimento di cumulo unitario e l'applicazione dell'art. 73, secondo comma, cod. pen. Proprio perché deve applicarsi il suddetto principio, non può riconoscersi alcun peso agli ulteriori elementi indicati dal ricorrente, come quelli relativi alle epoche di irrevocabilità delle sentenze di condanna e alla espiazione di parte di pena al momento della irrevocabilità della sentenza di condanna indicata nel numero 16 del provvedimento di determinazione di pene concorrenti. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. . O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 69 (3)