CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1978
Cassazione n. 28861/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Milano nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa alle violazioni di misure di prevenzione di cui a due sentenze esecutive, che deve escludersi la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso tra esse, in considerazione della commissione delle stesse in distinti e lontani contesti geografici e in un arco di tempo non particolarmente contenuto (sei mesi) e del fatto che l'unicità del fine criminoso non va confusa con il generico proposito di commettere reati o con una scelta di vita fondata sul delitto, essendo, invece, necessario che tutte le violazioni siano rapportabili ad un atto psichico unico, ovvero siano state previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato almeno nelle sue linee essenziali. Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste genericamente sul fatto che comunque si tratterebbe di violazioni del medesimo provvedimento applicativo di misura di prevenzione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. o P.Q.M. i N Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Q spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio