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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1982

Cassazione n. 28306/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1982 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 e 61 n.5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico in quanto si esaurisce in affermazioni astratti che non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dimostrato la speciale tenuità del danno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1982 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 e 61 n.5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico in quanto si esaurisce in affermazioni astratti che non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dimostrato la speciale tenuità del danno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/