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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39972/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VINCENZO SENATOREche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 202 4 , giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Roma del 4-5-2018,rideterminava la pena inflitta a DancuNelu [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato (artt. 81 e 493-ter cod. pen) e partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.), con la riduzione per il rito abbreviato, in anni 2 di reclusione ed € 620,00 di multa.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unicomotivo qui riassunt o ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art. 606 lett. b) e c ) cod. proc. pen. quanto alla individuazione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv . cod.pen. per il reato satellite per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10, giorni 11 ed € 260 di multa per la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve , pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all'interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa(Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013, Sulejmani, Rv. 257078 - 01) ; il principio risulta ribadito anche da altra pronuncia secondo cui non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione diresponsabilità (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835 -01).

L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, il mero refuso contenuto nella sentenza di appello attraverso il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 416-biscod. pen. nella determinazione dell’aumento di pena, non ha determinato alcuna violazione dei diritti di difesa stante che la sanzione stabilita in aumento è perfettamente rientrante nella forbice edittale prevista dal reato esattamente contestato e cioè quello di cui all’art. 416 cod. pen..Trattasi, pertanto, di errore facilmente riconoscibile e privo di qualsiasi concreto effetto sul procedimento di determinazione della pena. 2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VINCENZO SENATOREche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 202 4 , giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Roma del 4-5-2018,rideterminava la pena inflitta a DancuNelu [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato (artt. 81 e 493-ter cod. pen) e partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.), con la riduzione per il rito abbreviato, in anni 2 di reclusione ed € 620,00 di multa. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unicomotivo qui riassunt o ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art. 606 lett. b) e c ) cod. proc. pen. quanto alla individuazione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv . cod.pen. per il reato satellite per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10, giorni 11 ed € 260 di multa per la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve , pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all'interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa(Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013, Sulejmani, Rv. 257078 - 01) ; il principio risulta ribadito anche da altra pronuncia secondo cui non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione diresponsabilità (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835 -01). L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, il mero refuso contenuto nella sentenza di appello attraverso il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 416-biscod. pen. nella determinazione dell’aumento di pena, non ha determinato alcuna violazione dei diritti di difesa stante che la sanzione stabilita in aumento è perfettamente rientrante nella forbice edittale prevista dal reato esattamente contestato e cioè quello di cui all’art. 416 cod. pen..Trattasi, pertanto, di errore facilmente riconoscibile e privo di qualsiasi concreto effetto sul procedimento di determinazione della pena. 2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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