CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 1995
Cassazione n. 06585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e portato in esecuzione. 7.Il giudice d’appello con la sentenza impugnata in questa sede con- fermavala decisione di primo grado , tra l’altro, fornendo un’interpre- tazione dell’ordinanza della Cassazione n.21309/2018 nel senso che nellafattispecie non spiegava effetto di giudicato e si era di fronte , da unlato, ad un autonomo titolo nei confronti dei Cantoni a fondamento dellapretesa erariale individuato dalla CTR nella sentenza della Corte d'appellodi Milano n.571/2000 e, dall'altro, ad una intimazione di pa- gamentonotificata nel 2020 che di quel titolo non recava traccia e anzi richiamavala cartella del 6.2.1995 di cui però erano stati rideterminati gliimporti sin dal 2008 con l’avviso di mora . 8.Contro tale sentenza l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cas- sazione affidato a tre motivi, cui replica [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione deposita controri- corsoadesivo al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] deposita in data 8.11.2024 nota contenente l’esposizionedella propria situazione debitoria presso l’agente della ri- scossione. Ragioni della decisione 1.In primo luogo, va valutato l’estratto di ruolo allegato alla nota di deposito effettuata dal ricorrente in data 8.11.2024. [OSCURATO:PERSONA] osserva a riguardo che né l’Agenzia delle Dogane e dei Mo- nopoli né l’agente della riscossione, entrambe parti costituite nel pro- cesso, hanno riscontrato tale produzione e tanto meno avallato un esito definitorio stragiudiziale del giudizio, ed è impedito il mero rinvio da- vanti alla Corte di Cassazione, in particolare in pubblica udienza. Il documento non è perciò idoneo da solo a dimostrare la cessazione della materia del contendere e, ancor meno, l’estinzione del processo, considerato oltretutto che il contribuent e non ha prodotto a corredo alcun provvedimento di sgravio assunto formalmente dal titolare del creditooggetto del presente processo, né ha fornito alcuna esplicazione e indicazione sulla decisivitàdella suddetta produzione documentale . 2.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d. lgs. 546/1992 e dell’art. 19, terzo comma, ultimo periodo. Secondo la ricorrente, va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso un'intimazione di pagamento relativamente alla ripresadell'esecuzione esattoriale ai sensi di cartella di pagamento no- tificataoltre dieci anni prima e non impugnata dal contribuente. 3.Il motivo è parzialmente fondato. 3.1. La sentenza d’appello non è condivisibile nella parte in cui con- fermala sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso introduttivo, notificatoin data 12.3.2020, nei confronti della cartella di pagamento notificatain data 6.2.1995, in quanto atto ormai divenuto definitivo. La cartella di pagamento non è più impugnabile per decorrenza del terminedi 60 giorni previsti dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992. Solo l'Am- ministrazionenella sua discrezionalit à̀ ha il potere di annullare o altri- mentirevocare un atto impositivo non pi ̀ opponibile (Cass. n. Sez. 5, ordinanzan. 7616 del 28/03/2018 in parte motiva).Consequenziale è l’inammissibilità dell’eccezione, se tale deve inten- dersila riproposizione dubitativa della questione a pag.10 del contro- ricorsodepositata dal contribuente, di prescrizione del credito ( « se do- vessimoaderire alla tesi proposta allora il credito sarebbe ampiamente prescritto»),in quanto questione attinente al merito della pretesa fi- scalela cui disamina è ormai preclusa. 3.2.Al contrario, è ammissibile ab origine il ricorso proposto tempesti- vamentecontro l’intimazione di pagamento, trattandosi di atto auto- nomamenteimpugnabile in riferimento al quale il contribuente ha un interesseattuale a far valere in giudizio i vizi propri dell’atto e, in par- ticolare,circa la legittimità dell’intimazione, anche alla luce del conte- nutodell’ordinanza della Cassazione n. 21309/2018, e circa la motiva- zionedell’atto. In parte qua , dunque, il motivo non è fondato. 4. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la v iolazione del principio delne bis in idem e il contrasto della sentenza impugnata con la deci- sionedella Cassazione n.21309/2018, in violazione dell’art. 2909 cod. civ.. 5.Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Il giudice di appello ha accertato a pag.4 della sentenza che: « Punti fermisono costituiti: (…) 3) dalla circostanza, pacificamente ammessa daAgenzia delle Dogane, che già con il precedente avviso di mora n. 00128231800179210,notificato in data 23.09.2008, era stato operato parzialesgravio della partita di ruolo originaria in conformità col dettato dellaCorte d'appello di Milano » n.571/2000. Vi è perciò sostanziale identità di contenuto tra le riprese ad imposi- zione per tributi doganali ed IVA di cui all’avviso di mora del 23.09.2008, che ha recepito la rideterminazione degli importi dovuti contenutanella sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000 , avviso alla base del ricorso deciso dalla Cassazione con ordinanza n.21309/2018, e la successiva intimazione di pagamento del 24.02.2020che, proprio dopo la sentenza di cassazione con rinvio, ha riavviatola procedura esecutiva riproponendo al contribuente l’adem- pimentodel debito. Nonè idonea a superare l’accertamento del giudice d’appello la conte- stazione,contenuta nel controricorso del Cantoni, secondo cui non vi sarebbeperfetta identità tra l’avviso di mora e la successiva intima- zionedi pagamento, difesa peraltro generica in assenza di riproduzione deidue atti per un confronto. Ciò che conta, al di là della veste grafica e dell’inserimento del precetto nell’atto impugnato nel presente pro- cesso, è che le riprese ad imposizione sono le medesime, e anche il contenutoin entrambi i casi, sia nell’avviso di mora del 23.09.2008 sia nell’intimazionedi pagamento del 24.02.2020, tiene conto della sen- tenzadefinitiva della Corte d’appello di Milano che ha rideterminato il quantum della pretesa impositiva, riducendolo rispetto all’originaria misura recata dall’ingiunzione fiscale e dalla conseguente cartella di pagamento. Delresto, il Collegio rammenta che entrambi gli atti hanno la medesima funzionedi sollecito di pagamento indirizzato dall’Amministrazione fi- nanziariaal contribuente, al di l à dell'ininfluente differenza di denomi- nazionedi intimazione di pagamento o, di avviso previsto dall'art. 50, comma2, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione nonsia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, avvisocomunemente denominato "avviso di mora" (Cass. Sez. U, or- dinanzan. 26817 del 16/10/2024).6.Ciò premesso, correttamente l'Ufficio ritiene che il titolo della pre- tesaimpositiva non sia l’intimazione, bensì la cartella, ormai divenuta definitiva,come chiarito in dipendenza del motivo che precede. Èirrilevante ai fini del presente giudizio la formazione di un giudicato favorevolead [OSCURATO:PERSONA], perché la sentenza di annullamento ot- tenuta dal coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell’art. 1306,comma 2, cod. civ. l’originaria obbligazione solidale che investe ilCantoni, né l’ingiunzione doganale a lui notificata, ostandovi il giudi- cato,come chiarito da Cass. n.21319/2018. L’ingiunzione è stata im- pugnata dal Cantoni originando la controversia definita con parziale rideterminazione del quantum ad opera della sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 571 /2000 passata in giudicato. Identiche consi- derazioni valgono per la cartella di pagamento a lui notificata il 6.2.1995e non opposta, che su quella intimazione doganale poggia . Ne discende che la cartella di pagamento non è mai stata rimossa dall’ordinamentogiudico e ha mantenuto piena validità ed efficacia nei confrontidei Cantoni, per espressa decisione della sentenza della Corte d’appellodi Milano n.571/2000 che ne ha solo ridotto il quantum , con decisioneconfermata dalla sentenza della Cassazione n. 24081/2006. Ilmotivo di ricorso in disamina trova perciò accoglimento e il giudice delrinvio ha errato a ritenere caducata anche nei confronti del contri- buente la cartella di pagamento notificata il 6.02.1995 sulla base dell’ingiunzionedoganale originaria e richiamata nell’ingiunzione di pa- gamentodel 24.02.2020 . 7. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/72 da partedella sentenza, poiché non ha tenuto conto che l'intimazione di pagamentocon cui si riprenda la procedura di riscossione è atto vinco- lato che non ha bisogno di particolare motivazione sul quantum già oggettodi cartella di pagamento non impugnata. 8.Il motivo è fondato. Ilcapo della sentenza impugnato afferma che, nonostante la sentenza dellaCassazione n. 21319/2018 avesse espressamente escluso la ne- cessitàdella previa notifica di una nuova cartella di pagamento, « per lacomplessità delle vicende processuali che hanno interessato la fatti- specie,il mancato richiamo alla pronuncia della Corte d'appello di Mi- lanoche costituisce l'autonomo titolo che giustifica la pretesa sarebbe stato necessario un esplicito richiamo quanto meno per consentire all'intimatodi comprendere come si era formata la cifra richiesta ed in che termini l'originaria pretesa contenuta nella cartella del 6.2.1995 erastata modificata in ragione di quella pronuncia (…) ». Taleargomentazione innanzitutto non tiene conto del vincolo, espres- samenteprevisto dall’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondocui l’intimazione è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. La motivazione della intima- zioneè perciò quella, minima, stabilita dalla legge, e pertanto non vi è stataalcuna necessità di indicare la sentenza della Corte di appello di Milano. Inoltre,nessuna lesione è stata arrecata al diritto di difesa, poiché la rideterminazionedelle imposte dovute è già stata esattamente operata conl’antecedente avviso di mora, ben conosciuto dal contribuente, in quantonotificato al Cantoni il 23.09.2008 e avente la medesima natura econtenuto sostanziale della successiva ingiunzione di pagamento del 24.02.2020.Il contribuente a pag.2 3 del suo controricorso deduce anche che dall’attoimpugnato non sarebbe comprensibile la determinazione degli interessidi mora, « né [l’Amministrazione] ha chiarito per quale ragione suinteressi di mora iscritti a ruolo per euro 650.408,14 siano maturati interessidi mora per euro 1.778.991,99 » . Si tratta di una deduzione inammissibile per più ragioni, in primo luogo perché di merito e per difettodi specificità dal momento che la motivazione dell’intimazione non è riprodotta nel controricorso al fine di verificare la rilevanza dell’eccezione. In secondo luogo, con riferimento all’anatocismo, per novitàdella questione non essendovi evidenza di introduzione del tema nei precedenti gradi di giudizio. In terzo luogo, con riferimento agli interessidi mora in genere, per manifesta infondatezza, trattandosi di operazionematematica che comunque non richiede specifica motiva- zione in presenza di atto riproduttivo di pretesa già in precedenza avanzatadall’Amministrazione (v. Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019; Se- zioniUnite n. 22281 del 14/07/2022). 9.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lom- bardia, in diversa composizi