CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento al primo motivo; inammissibilità nel resto. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. \skl.t Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Trieste del 10 maggio 2022, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Udine - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della fallita SOLUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267 del 1942, in relazione a due condotte distrattive e lo ha invece assolto in relazione da una terza contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e beneficiato della pronuncia di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 della medesima legge fallimentare, con la riduzione delle pene, principale ed accessoria e la concessione della sospensione condizionale della pena. 2.11 ricorso per cassazione ha articolato i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Un primo motivo ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza - in relazione all'affermazione di reità per il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione della somma di euro 428.024 - avendo l'imputato dimostrato di aver restituito l'importo di circa 418.000 euro, con ciò configurandosi il fenomeno della bancarotta c.d. riparata, tale da escludere la materialità dell'illecito penale o - comunque - da influire sulla prova dell'elemento soggettivo del medesimo, costituito dal dolo specifico, il fine di recare pregiudizio ai creditori; al più, la Corte d'appello avrebbe dovuto ridimensionare l'entità della distrazione, contenendola nella cifra di cui non è stata data prova della reintegrazione patrimoniale. 2.2.Con un secondo motivo, con riferimento alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di euro 529.018,41, sarebbe censurabile la motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui è stata disattesa la tesi difensiva della regolarità dei finanziamenti così eseguiti a favore di società comunque riconducibili all'imputato, in un'ottica di investimento di "gruppo"; la Corte d'appello non avrebbe affrontato le doglianze sulla prova dell'elemento soggettivo del reato, anche perché all'epoca dei fatti il patrimonio immobiliare dell'impresa era capiente. 2.3.Con un terzo motivo, il ricorso lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delle condotte nella meno grave ipotesi di cui all'art. 217 primo comma n. 2 I.f., in quanto prelievi e finanziamenti avrebbero potuto, al più, essere ricondotti ad una gestione "disordinata" dell'attività imprenditoriale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.Poste tali premesse, il primo motivo è aspecifico e si rivela comunque manifestamente infondato. Come correttamente rimarcato dalla sentenza della Corte territoriale "la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetratilsez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv.284383). La prova dell'integrale retrocessione delle risorse non è stata fornita, come concordemente sottolineato dalle sentenze di merito (pag.5 sent. appello, pag. 9 sent. primo grado). Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte e le conclusioni così rassegnate e, sul piano oggettivo, senza neppure fornire un dettaglio delle tempistiche e delle entità dei prelevamenti e delle retrocessioni delle risorse, si limita a lamentare che la pronuncia di condanna avrebbe dovuto essere circoscritta alla differenza tra l'importo contestato e quello restituito, ovvero circa 10.000 euro, senza tuttavia coglierne la ratio decidendi, strettamente correlata alla natura del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, integrata dal compimento dell'atto depauperativo del patrimonio dell'impresa poi fallita - che, non è da sottovalutare, è un'impresa individuale che soggiace alla regola di cui all'art. 2740 cod. civ. - in sé pericoloso per le aspettative dei creditori, a prescindere dunque dalla causazione di un danno; l'estromissione di rilevanti risorse dai conti correnti dell'impresa, peraltro in un periodo di già avvertito squilibrio finanziario in quanto il patrimonio netto aveva assunto valori negativi, ha messo di per sé a rischio le prospettive di soddisfacimento dei creditori e la potenzialità del pregiudizio, per essere neutralizzata, deve essere annullata dall'integrale restituzione, prima della dichiarazione di fallimento, delle somme precedentemente prelevate; in mancanza della prova della restitutio in integrum l'atto distrattivo antecedente, una volta intervenuta la declaratoria di fallimento, conserva "peso" originario e concreta ed immanente "carica" offensiva (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347; Sez.5, r5'-n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903). Può anche aggiungersi, sotto altro profilo, che il ricorrente difetti comunque di interesse al conseguimento di una pronuncia di merito che "riduca" l'entità della somma oggetto della distrazione per la quale è intervenuta condanna, dal momento che il trattamento sanzionatorio comminato dalla Corte territoriale risponde al minimo invalicabile della pena edittale prevista per il reato contestato. Quanto alla prova dell'elemento psicologico, è principio di diritto consolidato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv.266805).5.La genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso refluisce sul giudizio di pari aspecificità - per i suoi contenuti puramente assertivi ed esplorativi - e manifesta infondatezza del terzo motivo, dovendosi escludere, nella valutazione della condotta complessivamente tenuta dal ricorrente in un ampio lasso temporale, anche in considerazione della spoliazione di ingente liquidità di titolarità dell'impresa individuale a favore di diverse società, in assenza di contropartita - di cui ora si dirà - anche la mera apparenza di un atteggiamento semplicemente colposo. 6.11 secondo motivo di ricorso non sfugge alle critiche di intrinseca indeterminatezza e palese infondatezza, avendo la Corte territoriale, con esposizione lineare, logica ed immune da censure già affermato, replicando ad identica ragione di gravame, che (pag.6) "tali finanziamenti operati con il patrimonio dell'impresa a favore delle altre società di cui Bortolato era a sua volta socio, configurano un impiego del patrimonio sociale non giustificato da un interesse dell'impresa di seguito fallita. Come tali si tratta di operazioni che configurano una diminuzione del patrimonio dell'azienda in danno dei creditori. Né può rilevare, come invece sostenuto dal consulente tecnico della difesa, il fatto che le operazioni di finanziamento fossero avvenute quando la società del Bortolato non era ancora in stato d'insolvenza. In realtà come osservato anche in questo caso dal Tribunale di Udine quando interviene la dichiarazione di fallimento i fatti distrattivi assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi, quindi anche quando l'impresa non versi ancora in stato di insolvenza. Inoltre, come rilevato dal curatore del fallimento e dalle indagini della Guardia di finanza, il 70% delle operazioni di finanziamento era stato eseguito dall'imputato nell'anno 2009, ovvero proprio nell'anno in cui si era manifestato il dissesto dell'impresa con le prime consistenti perdite sul patrimonio netto via via aggravatesi negli anni successivi. Neppure può rilevare il fatto che i finanziamenti avvenissero tra società facenti parte di un medesimo gruppo. Come osservato dal Tribunale di Udine la circostanza che le società in favore delle quali erano stati eseguiti i versamenti fossero a vario titolo riconducibili (al)l'imputato non dimostra che le operazioni di finanziamento rispondessero ad una logica di gruppo. Non risulta inoltre che le operazioni avessero avuto un qualche vantaggio compensativo per la Soluzioni e Servizi di [OSCURATO:PERSONA], in grado di riequilibrare gli effetti immediatamente negativi di tali operazioni in capo alla fallita, ossia la riduzione del patrimonio.". In tale contesto, inconcludente - oltre che parimenti generico - si palesa l'argomento fondato sulla assunta disponibilità di un consistente patrimonio immobiliare da parte dell'impresa fallita al tempo della esecuzione degli imponenti finanziamenti, poi messo a disposizione della curatela, in quanto è costante giurisprudenza di questa Corte che "in tema di bancarotta fraudolenta pre fallimentare, il recupero o la possibilità di recupero è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore anche se il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento" (ex multis, Sez. 5, n.11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983). 7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma