Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 25066/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4584/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE -intimata- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2541/2023 depositata il 17/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata ed il Ministero ha depositato unicamente memoria di costituzione, senza svolgere attività difensiva P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 14/09/2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4584/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE -intimata- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2541/2023 depositata il 17/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata ed il Ministero ha depositato unicamente memoria di costituzione, senza svolgere attività difensiva P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/09/2024 I
Decreto Cassazione n. 25066/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris