CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. TOMA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Frosinone gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro ed euro 18.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e alla misura della pena applicata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sen- tenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma H bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, ap- plicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo in- tervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorres- sero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricor- rente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di le- gittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere