CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 41214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; Rilevato che, mediante il primo motivo, il ricorrente deduce che il reato, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, che non è mai stata presentata, con conseguente difetto di procedibilità dell'azione penale; Considerato che con le conclusioni, pur tardive, depositate in data 12 settembre 2023, detta censura è reiterata; Ritenuta la fondatezza, assorbente rispetto agli altri, del primo motivo di ricorso poiché manca in atti la querela necessaria ai fini della procedibilità del reato a seguito della riforma di cui al predetto d.lgs. n. 150 del 2022 e, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è improcedibile per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il