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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14670/2023

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[OSCURATO:PERSONA], con studio in Guardiagrele (CH), e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivodel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione adottata dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2016, n. 36, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Chieti, ove elettivamente domiciliat o ( ind irizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] NONCHÈ la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Chieti, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH); INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara il 24 novembre 2015, n. 1280/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara il 24 novembre 2015, n. 1280 /06/2015 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la [OSCURATO:PERSONA] r elativa a ll’anno 20 09 , con riferimento ad uncapannone per la riparazione di autovetture in [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), ha accolto l’appello proposto dalComune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH) nei confronti della medesima e dell a “ [OSCURATO:SOCIETA] .” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti il 5 ottobre 2012, n. 225/01/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, nel senso di riconoscere alla contribuente la riduzione della TARSU nella misura del 50% per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti con l’ausilio di un’azienda specializzata;

3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH) ha resistito con controricorso, mentre la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” è rimasta intimata;

4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato ad otto motivi; 1.1 con il primo motivo (indicato in ricorso con il n. 2) , si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione e/o disapplicazione degli artt. 18, comma 2, lett. d, 21, comma 2, 57 comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,e 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che una parte della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali fosse soggetta a tassazione sulla base di un regolamento illegittimo, che non aveva determinato i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 1.2 con il secondo motivo(indicato in ricorso con il n. 3), si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. d, 21, comma 2, 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. ; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,e 5, comma 2, del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 2 aprile 2009, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. ; omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo all’applicabilità del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 2 aprile 2009, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.; per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il predetto regolamento fosse applicabile alla fattispecie, senza dare alcuna motivazione in ordine all’implicito rigetto delle eccezioni opposte dalla contribuente in ordine alla mancata individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ed alla mancata adozione di una deliberazione consiliare di assimilazione; 1.3 con il terzo motivo (indicato in ricorso con il n. 4), si denuncia violazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 18 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ . , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’area destinata alla produzione di rifiuti speciali debba essere soggetta a tassazione, nonostante l’illegittimità del predetto regolamento; 1.4 con il quarto motivo (indicato in r icorso con il n. 5), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ., con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il predetto regolamento avesse valore di presunzione assoluta; 1.5 con il quinto motivo (indicato in ricorso con il n. 6), si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 18, comma 2, lett. d, 21, comma 2, 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., nonc hé violazione e falsa applicazione e/o disapplicazione dell’art. 18, comma 2, lett. d, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado chela normativa in questione non prevedesse la possibilità della prova contraria, demandando ai Comuni la scelta discrezionale definitiva del criterio di differenziazione quantitativa; 1.6 con il sesto motivo (indicato in ricorso con il n. 7), si denuncia violazione degli artt. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la consulenza tecnica di parte che era stata prodotta nel giudizio di prime cure fosse tardiva, per cui l’impugnazione dovrebbe ritenersi carente di prova;1.7 con il settimo motivo (indicato in ricorso con il n. 8), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente non avesse provato la produzione di rifiuti speciali nel capannone e nelle aree scoperte, ancorché l’ente impositore non avesse tempestivamente contestato tali circostanze; 1.8 con l’ottavo motivo (indicato in ricorso con il n. 9), si denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. , per essere stato erroneamente omesso dal giudice di secondo grado di tener conto del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo il 6 giugno 2015 n. 628/07/2015 in ordine alla disapplicazione (per illegittimità) del predetto regolamento; 2.preliminarmente, si rileva che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione sul presupposto che la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata mediante la presentazione di istanza di rateizzazione per il debito dipendente dagli avvisi di accertamento per la TARSU e la TARI relative agli anni dal 2009 al 2015 (l’istanza in questioneera stata presentata dalla contribuente il 18 maggio 2016 ed era stata accettata dall’ente impositore il 24 maggio 2016); 2.1 nel caso di specie, al di là dei motivi soggettivi (e, come tali, irrilevanti) che l'hanno a ciò indotta, la contribuente ha presentato istanza di rateizzazione all'ente impositore e, a seguito della sua accettazione, ha altresì iniziatoa pagare le singole ratealle scadenze convenute;2.2 a tale proposito, questa Corte ha ritenuto che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nell’atto impositivo, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione - come nel caso di specie - o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, nn. 12731, 12732, 12733, 12734 e 12735; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16066; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19401; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2022, n. 26515; Cass., Sez. 3^, 5 aprile 2023, n. 9370); 2.3 peraltro, l 'istituto dell'acquie scenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova, infatti, applicazione nel diritto tributario; l e manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati; ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (Cass., Sez. 1^, 10 aprile 1975, n. 1325; Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1975, n. 2463; Cass., Sez. 1^, 20 novembre 1975, n. 3881; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2006, nn. 15170 e 15171; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33055; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2022, n. 26515); 2.4invero, trova applicazione il consolidato principio, dettato in tema di obbligazioni, secondo cui l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l' aliquid novi , inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2008, n. 1218; Cass., Sez. 3^, 9 marzo 2010, n. 5665; Cass., Sez. 1^,6 luglio 2010, n. 15980; Cass., Sez.

Lav.,29 ottobre 2018, n. 27390), là dove, invece, l’art. 1231 cod. civ. ha precisato che l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione;2.5 in conclusione, l’eccezione deve essere disattesa, posto che la mera rateizzazione del debito tributario non comporta– di per sé sola -tacita acquiescenza (art. 329 cod. proc. civ.) del contribuente alla sentenza sfavorevole che abbia confermato l’atto impositivo, non essendone preclusa l’impugnazione in sede di appello o di cassazione;

3. ciò detto, i motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivo, la motivazione della sentenza impugnata de bba essere emendata nei termini specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ..; 3.1 a tale proposito, si rende opportuno un rapido excursus sull’evoluzione storica della disciplina settoriale; 3.2 il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente); 3.3 nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo; 3.4 l'art. 238del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa”sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, hapoi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che.

«Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»; 3.5 poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU; 3.6 l'art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine , disposto che, « Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; 3.7 dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per ta le excursus , tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032); 3.8 da ultimo, poi, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 1 4 marzo 2011, n. 23 , ha disposto che : « Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale»; 3.9 da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione, - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, -ma non anche l'abrogazione delle discip line istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152) (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110); 3.10 così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effett o dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, c he ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett.g, del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; 3.11con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13108; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7548; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9183; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10899) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g,del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) ; 3.12 il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (“Gestione dei rifiuti”), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della “gestione”degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti “ urbani ”, tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensidell'art. 21, comma 2, lett. g, mentre sono rifiuti “speciali”, tra l'altro, quelli“da attività commerciali”(art. 7, comma 2, lett. b,e comma 3, lett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n.179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. ee g, e comma 7). 3.13 come si è in precedenza già evidenziato, l'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (usualmente denominata TIA, " tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14); 3.14 dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , e dal l’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957); 3.15 l'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione; 3.16 ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano; 3.17 t anto premesso, occorre verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la mera riconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alla deliberazione adottata dal CIPE i l 27 luglio 1984, o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta; 3.18 tale verifica ha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelle disposizioni dei regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativo e non anche di quello quantitativoovvero senza la individuazione sia di un criterio qualitativo che di un criterio quantitativo; 3.19 su tale questione deve rilevarsi, all'interno di quest a stessa S ezione della Corte, la presenza di pronunce in apparente contrasto; 3.20 secondo un precedente orientamento la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, presuppone, necessariamente, la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali, poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (Cass., Sez. 5 ^ , 30 dicembre 2011, n. 30719; Cass., Sez. 5 ^,13 giugno 2012, n. 9631; Cass. Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n. 18018); 3.21 da tale indirizzo si è apparentemente discostato un più recente arresto (Cass., Sez 5 ^, 13 ap rile 2018, n. 9214 ) , affermando che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene; 3.22 ad ogni modo, idue orientamenti sono tuttavia passibili di una composizione, che trova conforto nell'interpretazione letterale e sistematica del dato normativo, se applicati entrambi con le seguenti precisazioni: A. l'utilizzo del criterio combinato della qualità e quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una «assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; B. t ale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità; è evidente che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso; C. predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è,dunque, accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di una esenzione totale dal tributo, sebbene l'intera superficie imponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga per l'intero dello smaltimento; in tal caso,infatti, egli avrà solo diritto ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 2.23 nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , la possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili;2.24 è noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all .

“ E ” , dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi; ne consegue che detto potere deve essere esercitato -purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez.

Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850); 3.25 né ostano alla disapplicazione incidentale della delibera comunale i giudicati amministrativi che ne abbiano riconosciuto la legittimità, giacché il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, presupposti agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice 19 amministrativo la relativa cognizione in sede di legittimità: esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez.

Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, nn. 22158 e 22159; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2216); 3.26parimenti, la formazione del giudicato su una decisione del giudice tributario che abbia disapplicato un regolamento comunalein materia di TARSU non ha efficacia vincolante in parte quain relazione ai procedimenti aventi ad oggetto altre annualità della medesima imposta, trattandosi di una cognizione meramente incidentale del giudice tributario sulla legittimità del regolamento comunale che è rigorosamente limitata «all’oggetto dedotto in giudizio»(art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); 3.27 ad ogni modo, di sapplicata la delibera comunale , l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati(tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975 ; Cass., Sez. 5^ 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850); 3.28l'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossicio nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta»; 3.29va, infine , ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 6^-5, 5 settembre 2016, n. 17662; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez. 21 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9872), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez.

Un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass.,Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850); 3.30 nella specie, al di là della dedotta sussistenza di una deliberazione consiliare di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 28 novembre 2015, n. 44), l’art. 5 del regolamento comunale prevedeva che: «1.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per esclusiva destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi,pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Si precisa che sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

2. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, sono applicate le seguenti riduzioni della superficie complessiva soggetta a tributo: [OSCURATO:PERSONA] a) officine riparazione veicoli o cicli 50% b) autocarrozzerie 50% c) autolavaggi, autorimesse 50% d) frantoio 50% e) distributori di carburante 40% f) carpenteria metallica 40% g) falegnamerie 40% h) ambulatori medici e dentistici 30% i) laboratori odontotecnici 30% j) ristoranti, pizzerie, alberghi, bed breakfast 30% k) Per le attività non considerate si fa riferimento al criterio analogico. 3.

La detassazione di cui al comma 1 e la riduzione di cui al comma 2 viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione (planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali, copiadel registro di carico e scarico del rifiuto speciale, documentazione di consegna dei rifiuti), l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi»; 3.31 secondo l’esegesi preferibile, l’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,ha previsto il potere regolamentare di predeterminare percentuali di superficie intassabile per talune attività da individuare, ovviamente, tra quelle che sicuramente producono gli indicati tipi di rifiuti (speciali, tossici e nocivi) e che pongono problemi di determinazione delle superfici interessate (ad esempio,per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), con la conseguenza che, quando su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti speciali ed ordinari, difficilmente quantificabili, i Comuni possono fissare, con apposito r egolamento, una percentuale di superficie intassabile, ancorché questo non impedisca, naturalmente, detassazioni maggiori ove si riesca a delimitare, con una certa precisione, le zone in cui si producono in prevalenza rifiuti speciali; 3.32 pertanto, in conformità all’art. 62, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l’art. 5, comma 2, del regolamento comunale ha stabilito la riduzione forfettaria in misura variabile (in relazione a diverse tipologie di attività) della superficie assoggettabile a TARSU nelle ipotesi in cui «risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali»,introducendo una presunzione iuris tantum, la cuiprova contraria è subordinata alla presentazione di idonea documentazione in sede di dichiarazione da parte del contribuente; 3.33 tanto è coerente con l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di TARSU, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto , non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2022, nn. 19110 e 19111; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9887); 3.34 invero, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente impositore , in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tale riduzione è subordinato alla condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione(Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11130; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373); 3.35 nella specie, versandosi in regime di perdurante vigenza della TARSU, in applicazione dell’art. 5 del regolamento comunale, sulla scorta dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la contribuente non aveva assolto all’onere di preventiva denuncia all’ente impositore dei dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione di tali aree e non poteva rimediare a tale inadempienza per l’anno di riferimento in sede processuale(in particolare, attraverso la produzione di una consulenza tecnica di parte), precludendosi in tal modo la possibilità di ottenere la esenzione daTARSU; 3.36 pertanto, pur avendo impropriamente ritenuto che: «le disposizioni regolamentari in parola non sono confutabili da prova contraria atteso che non si versa in campo di presunzione semplice eventualmente vincibile da apporti probatori di segno opposto ed elidente atteso che la normativa portante non prevede detta possibilità demandando ai Comuni la scelta discrezionale definitiva del criterio di differenziazione quantitativa»; e che : «(...) la produzione della consulenza tecnica da parte della ditta contribuente è stata certamente tardiva e che controparte non ha accettato l’inclusione del documento nel complessivo materiale probatorio con la conseguenza che comunque la “Guardiese” deve addirittura considerarsi come sprovvista di prova in ordine alle proprie affermazioni»; la sentenza impugnata ha correttame nte affermato che: «Non v’è pertanto spazio per introdurre una esenzione di parti della superficie sulla base della considerazione che su di esse si esercitano in concreto attività che comportano la produzione di rifiuti non assimilabili a quelli urbani e quindi a smaltimento ad opera ed a spese dello stesso produttore»;

4. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;

5. quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; -nei rapporti tra ricorrente e d intimata, nulla è dovuto per la mancata costituzione della parte vittoriosa;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con studio in Guardiagrele (CH), e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivodel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione adottata dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2016, n. 36, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Chieti, ove elettivamente domiciliat o ( ind irizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] NONCHÈ la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Chieti, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH); INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara il 24 novembre 2015, n. 1280/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara il 24 novembre 2015, n. 1280 /06/2015 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la [OSCURATO:PERSONA] r elativa a ll’anno 20 09 , con riferimento ad uncapannone per la riparazione di autovetture in [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), ha accolto l’appello proposto dalComune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH) nei confronti della medesima e dell a “ [OSCURATO:SOCIETA] .” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti il 5 ottobre 2012, n. 225/01/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, nel senso di riconoscere alla contribuente la riduzione della TARSU nella misura del 50% per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti con l’ausilio di un’azienda specializzata; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH) ha resistito con controricorso, mentre la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” è rimasta intimata; 4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato ad otto motivi; 1.1 con il primo motivo (indicato in ricorso con il n. 2) , si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione e/o disapplicazione degli artt. 18, comma 2, lett. d, 21, comma 2, 57 comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,e 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che una parte della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali fosse soggetta a tassazione sulla base di un regolamento illegittimo, che non aveva determinato i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 1.2 con il secondo motivo(indicato in ricorso con il n. 3), si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. d, 21, comma 2, 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. ; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,e 5, comma 2, del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 2 aprile 2009, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. ; omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo all’applicabilità del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 2 aprile 2009, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.; per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il predetto regolamento fosse applicabile alla fattispecie, senza dare alcuna motivazione in ordine all’implicito rigetto delle eccezioni opposte dalla contribuente in ordine alla mancata individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ed alla mancata adozione di una deliberazione consiliare di assimilazione; 1.3 con il terzo motivo (indicato in ricorso con il n. 4), si denuncia violazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 18 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ . , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’area destinata alla produzione di rifiuti speciali debba essere soggetta a tassazione, nonostante l’illegittimità del predetto regolamento; 1.4 con il quarto motivo (indicato in r icorso con il n. 5), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ., con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il predetto regolamento avesse valore di presunzione assoluta; 1.5 con il quinto motivo (indicato in ricorso con il n. 6), si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 18, comma 2, lett. d, 21, comma 2, 57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 1, comma 184, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., nonc hé violazione e falsa applicazione e/o disapplicazione dell’art. 18, comma 2, lett. d, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado chela normativa in questione non prevedesse la possibilità della prova contraria, demandando ai Comuni la scelta discrezionale definitiva del criterio di differenziazione quantitativa; 1.6 con il sesto motivo (indicato in ricorso con il n. 7), si denuncia violazione degli artt. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111 Cost., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la consulenza tecnica di parte che era stata prodotta nel giudizio di prime cure fosse tardiva, per cui l’impugnazione dovrebbe ritenersi carente di prova;1.7 con il settimo motivo (indicato in ricorso con il n. 8), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente non avesse provato la produzione di rifiuti speciali nel capannone e nelle aree scoperte, ancorché l’ente impositore non avesse tempestivamente contestato tali circostanze; 1.8 con l’ottavo motivo (indicato in ricorso con il n. 9), si denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. , per essere stato erroneamente omesso dal giudice di secondo grado di tener conto del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo il 6 giugno 2015 n. 628/07/2015 in ordine alla disapplicazione (per illegittimità) del predetto regolamento; 2.preliminarmente, si rileva che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla Marrucina (CH) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione sul presupposto che la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata mediante la presentazione di istanza di rateizzazione per il debito dipendente dagli avvisi di accertamento per la TARSU e la TARI relative agli anni dal 2009 al 2015 (l’istanza in questioneera stata presentata dalla contribuente il 18 maggio 2016 ed era stata accettata dall’ente impositore il 24 maggio 2016); 2.1 nel caso di specie, al di là dei motivi soggettivi (e, come tali, irrilevanti) che l'hanno a ciò indotta, la contribuente ha presentato istanza di rateizzazione all'ente impositore e, a seguito della sua accettazione, ha altresì iniziatoa pagare le singole ratealle scadenze convenute;2.2 a tale proposito, questa Corte ha ritenuto che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nell’atto impositivo, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione - come nel caso di specie - o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, nn. 12731, 12732, 12733, 12734 e 12735; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16066; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19401; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2022, n. 26515; Cass., Sez. 3^, 5 aprile 2023, n. 9370); 2.3 peraltro, l 'istituto dell'acquie scenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova, infatti, applicazione nel diritto tributario; l e manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati; ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (Cass., Sez. 1^, 10 aprile 1975, n. 1325; Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1975, n. 2463; Cass., Sez. 1^, 20 novembre 1975, n. 3881; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2006, nn. 15170 e 15171; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33055; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2022, n. 26515); 2.4invero, trova applicazione il consolidato principio, dettato in tema di obbligazioni, secondo cui l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l' aliquid novi , inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2008, n. 1218; Cass., Sez. 3^, 9 marzo 2010, n. 5665; Cass., Sez. 1^,6 luglio 2010, n. 15980; Cass., Sez. Lav.,29 ottobre 2018, n. 27390), là dove, invece, l’art. 1231 cod. civ. ha precisato che l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione;2.5 in conclusione, l’eccezione deve essere disattesa, posto che la mera rateizzazione del debito tributario non comporta– di per sé sola -tacita acquiescenza (art. 329 cod. proc. civ.) del contribuente alla sentenza sfavorevole che abbia confermato l’atto impositivo, non essendone preclusa l’impugnazione in sede di appello o di cassazione; 3. ciò detto, i motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivo, la motivazione della sentenza impugnata de bba essere emendata nei termini specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ..; 3.1 a tale proposito, si rende opportuno un rapido excursus sull’evoluzione storica della disciplina settoriale; 3.2 il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente); 3.3 nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo; 3.4 l'art. 238del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito la nuova “tariffa”sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, hapoi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che. «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»; 3.5 poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell’art. 1, commi 183 e 184,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU; 3.6 l'art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine , disposto che, « Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; 3.7 dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per ta le excursus , tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032); 3.8 da ultimo, poi, l'art. 14, comma 7, del d.lgs. 1 4 marzo 2011, n. 23 , ha disposto che : « Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale»; 3.9 da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione, - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA 1, -ma non anche l'abrogazione delle discip line istitutive di dette forme di prelievo in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152) (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17271; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34283, 34284, 34285, 34286 e 34287; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19110); 3.10 così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effett o dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, c he ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett.g, del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; 3.11con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13108; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7548; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9183; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10899) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g,del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) ; 3.12 il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (“Gestione dei rifiuti”), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della “gestione”degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti “ urbani ”, tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensidell'art. 21, comma 2, lett. g, mentre sono rifiuti “speciali”, tra l'altro, quelli“da attività commerciali”(art. 7, comma 2, lett. b,e comma 3, lett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n.179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. ee g, e comma 7). 3.13 come si è in precedenza già evidenziato, l'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (usualmente denominata TIA, " tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14); 3.14 dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , e dal l’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21957); 3.15 l'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione; 3.16 ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano; 3.17 t anto premesso, occorre verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la mera riconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alla deliberazione adottata dal CIPE i l 27 luglio 1984, o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta; 3.18 tale verifica ha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelle disposizioni dei regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativo e non anche di quello quantitativoovvero senza la individuazione sia di un criterio qualitativo che di un criterio quantitativo; 3.19 su tale questione deve rilevarsi, all'interno di quest a stessa S ezione della Corte, la presenza di pronunce in apparente contrasto; 3.20 secondo un precedente orientamento la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, presuppone, necessariamente, la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali, poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (Cass., Sez. 5 ^ , 30 dicembre 2011, n. 30719; Cass., Sez. 5 ^,13 giugno 2012, n. 9631; Cass. Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n. 18018); 3.21 da tale indirizzo si è apparentemente discostato un più recente arresto (Cass., Sez 5 ^, 13 ap rile 2018, n. 9214 ) , affermando che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene; 3.22 ad ogni modo, idue orientamenti sono tuttavia passibili di una composizione, che trova conforto nell'interpretazione letterale e sistematica del dato normativo, se applicati entrambi con le seguenti precisazioni: A. l'utilizzo del criterio combinato della qualità e quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una «assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; B. t ale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità; è evidente che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso; C. predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è,dunque, accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di una esenzione totale dal tributo, sebbene l'intera superficie imponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga per l'intero dello smaltimento; in tal caso,infatti, egli avrà solo diritto ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 2.23 nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , la possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili;2.24 è noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all . “ E ” , dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi; ne consegue che detto potere deve essere esercitato -purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850); 3.25 né ostano alla disapplicazione incidentale della delibera comunale i giudicati amministrativi che ne abbiano riconosciuto la legittimità, giacché il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, presupposti agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice 19 amministrativo la relativa cognizione in sede di legittimità: esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, nn. 22158 e 22159; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2216); 3.26parimenti, la formazione del giudicato su una decisione del giudice tributario che abbia disapplicato un regolamento comunalein materia di TARSU non ha efficacia vincolante in parte quain relazione ai procedimenti aventi ad oggetto altre annualità della medesima imposta, trattandosi di una cognizione meramente incidentale del giudice tributario sulla legittimità del regolamento comunale che è rigorosamente limitata «all’oggetto dedotto in giudizio»(art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); 3.27 ad ogni modo, di sapplicata la delibera comunale , l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati(tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975 ; Cass., Sez. 5^ 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850); 3.28l'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossicio nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta»; 3.29va, infine , ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 6^-5, 5 settembre 2016, n. 17662; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez. 21 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9872), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass.,Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850); 3.30 nella specie, al di là della dedotta sussistenza di una deliberazione consiliare di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 28 novembre 2015, n. 44), l’art. 5 del regolamento comunale prevedeva che: «1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per esclusiva destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi,pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Si precisa che sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti. 2. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, sono applicate le seguenti riduzioni della superficie complessiva soggetta a tributo: [OSCURATO:PERSONA] a) officine riparazione veicoli o cicli 50% b) autocarrozzerie 50% c) autolavaggi, autorimesse 50% d) frantoio 50% e) distributori di carburante 40% f) carpenteria metallica 40% g) falegnamerie 40% h) ambulatori medici e dentistici 30% i) laboratori odontotecnici 30% j) ristoranti, pizzerie, alberghi, bed breakfast 30% k) Per le attività non considerate si fa riferimento al criterio analogico. 3. La detassazione di cui al comma 1 e la riduzione di cui al comma 2 viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione (planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali, copiadel registro di carico e scarico del rifiuto speciale, documentazione di consegna dei rifiuti), l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi»; 3.31 secondo l’esegesi preferibile, l’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,ha previsto il potere regolamentare di predeterminare percentuali di superficie intassabile per talune attività da individuare, ovviamente, tra quelle che sicuramente producono gli indicati tipi di rifiuti (speciali, tossici e nocivi) e che pongono problemi di determinazione delle superfici interessate (ad esempio,per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), con la conseguenza che, quando su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti speciali ed ordinari, difficilmente quantificabili, i Comuni possono fissare, con apposito r egolamento, una percentuale di superficie intassabile, ancorché questo non impedisca, naturalmente, detassazioni maggiori ove si riesca a delimitare, con una certa precisione, le zone in cui si producono in prevalenza rifiuti speciali; 3.32 pertanto, in conformità all’art. 62, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l’art. 5, comma 2, del regolamento comunale ha stabilito la riduzione forfettaria in misura variabile (in relazione a diverse tipologie di attività) della superficie assoggettabile a TARSU nelle ipotesi in cui «risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali»,introducendo una presunzione iuris tantum, la cuiprova contraria è subordinata alla presentazione di idonea documentazione in sede di dichiarazione da parte del contribuente; 3.33 tanto è coerente con l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di TARSU, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che, pertanto , non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2022, nn. 19110 e 19111; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8222; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9887); 3.34 invero, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente impositore , in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tale riduzione è subordinato alla condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione(Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11130; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373); 3.35 nella specie, versandosi in regime di perdurante vigenza della TARSU, in applicazione dell’art. 5 del regolamento comunale, sulla scorta dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la contribuente non aveva assolto all’onere di preventiva denuncia all’ente impositore dei dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione di tali aree e non poteva rimediare a tale inadempienza per l’anno di riferimento in sede processuale(in particolare, attraverso la produzione di una consulenza tecnica di parte), precludendosi in tal modo la possibilità di ottenere la esenzione daTARSU; 3.36 pertanto, pur avendo impropriamente ritenuto che: «le disposizioni regolamentari in parola non sono confutabili da prova contraria atteso che non si versa in campo di presunzione semplice eventualmente vincibile da apporti probatori di segno opposto ed elidente atteso che la normativa portante non prevede detta possibilità demandando ai Comuni la scelta discrezionale definitiva del criterio di differenziazione quantitativa»; e che : «(...) la produzione della consulenza tecnica da parte della ditta contribuente è stata certamente tardiva e che controparte non ha accettato l’inclusione del documento nel complessivo materiale probatorio con la conseguenza che comunque la “Guardiese” deve addirittura considerarsi come sprovvista di prova in ordine alle proprie affermazioni»; la sentenza impugnata ha correttame nte affermato che: «Non v’è pertanto spazio per introdurre una esenzione di parti della superficie sulla base della considerazione che su di esse si esercitano in concreto attività che comportano la produzione di rifiuti non assimilabili a quelli urbani e quindi a smaltimento ad opera ed a spese dello stesso produttore»; 4. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 5. quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; -nei rapporti tra ricorrente e d intimata, nulla è dovuto per la mancata costituzione della parte vittoriosa; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella mi
Sentenza Cassazione n. 14670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris