CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 agosto 1987
Cassazione n. 31190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1987 avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/pèrThtffé-Ae conclusioni del PG r \4. t Al n [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal Tribunale di Verona il 01/06/2022, con la quale è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. delle somme di danaro contante sequestrate al predetto al momento dell'arresto, trattandosi di cose che costituiscono profitto del reato di cessione di sostanze stupefacenti. 2. Con un unico motivo, la difesa denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di euro 450,00, assumendo che: il Giudice avrebbe disposto il sequestro di euro 450,00 ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen.; il provvedimento violerebbe le norme degli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990; quest'ultima norma, in particolare, esclude l'applicazione dell'art. 240-bis nel caso in cui si proceda per il comma 5 dell'art. 73 del testo unico citato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianza sollevata si basa sul fraintendimento del provvedimento emesso e della disciplina evocata. Va innanzi tutto osservato che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la confisca ai sensi dell'art.240 cod. pen., e non già 240-bis cod. pen. Nella specie, dunque, la confisca disposta non è soggetta alla limitazione di cui all'articolo 85-bis d.P.R. 309/90. L'art. 73, comma 7-bis, medesimo decreto, prevede analoga limitazione allorché non sia possibile la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato. Quando manchi la disponibilità di siffatte cose, sarà possibile disporre la confisca per equivalente quante volte non si proceda per l'ipotesi lieve di reato. Nel caso specifico, il Giudice di merito ha ineccepibilmente disposto la confisca di cose che costituiscono profitto dei contestati reati di cessione di sostanza stupefacente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec