CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI Edato avviso e parti; udita udita larrelazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34831/22 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, risulta manifestamente infondato, dovendo l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di mantenimento in carcere dell'imputato, che debbono essere poste a suo carico (cfr. Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Rv. 283243, Silletti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/