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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 25135/2026

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orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di lesione edanneggiamento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questasede, in quanto, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito ma contestandone la relativa valutazione, la difesa ha finito per reiterareprofili di censura già congruamente attenzionati e respinti dalla Corte territoriale(si veda pag. 4 della impugnata sentenza) e, pertanto, privi di effettivaspecificità;che, infatti, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi dicontraddittorietà e manifesta illogicità contestati dalla difesa, hannoadeguatamente indicato le ragioni per cui deve ritenersi sussistente il contributodell’odierno ricorrente alla realizzazione dei due suddetti delitti funzionalmenteconnessi al reato di rapina;considerato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime doglianze dimerito in punto di responsabilità, senza esporre censure riconducibili a quelleprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito.

Da ciò discende l’inammissibilitàdel ricorso, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce ereitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respintiin secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di lesione edanneggiamento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questasede, in quanto, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito ma contestandone la relativa valutazione, la difesa ha finito per reiterareprofili di censura già congruamente attenzionati e respinti dalla Corte territoriale(si veda pag. 4 della impugnata sentenza) e, pertanto, privi di effettivaspecificità;che, infatti, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi dicontraddittorietà e manifesta illogicità contestati dalla difesa, hannoadeguatamente indicato le ragioni per cui deve ritenersi sussistente il contributodell’odierno ricorrente alla realizzazione dei due suddetti delitti funzionalmenteconnessi al reato di rapina;considerato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime doglianze dimerito in punto di responsabilità, senza esporre censure riconducibili a quelleprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito. Da ciò discende l’inammissibilitàdel ricorso, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce ereitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respintiin secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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