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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26299/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 maggio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere dal 19.9.2013 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in regime di arresti domiciliari dal 2.10.2013 al 5.12.2013 (per complessivi n. 78 giorni) nell'ambito di un ampio procedimento penale, successivamente trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma, in relazione ad ipotesi di violazioni urbanistiche per la costruzioni di impianti fotovoltaici, reati di falso relativi agli atti necessari per la costruzione di detti impianti, reati di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato.

In particolare il Puyol era stato tratto in arresto in data 19.9.2013 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 409/13 emessa dal Gip presso il Tribunale di Brindisi in data 13.0.2013/ in relazione al reato di cui al capo 31) (art. 416 commi 1, 3 e 4 cod.pen.) per avere, quale amministratore di alcune società divenute proprietarie dei parchi fotovoltaici, promosso, costituito ed organizzato un'associazione allo scopo di realizzare impianti fotovoltaici in violazione delle procedure di cui all'art. 12, comma 3, d.p.r. 387 del 2003 e di commettere reati di falso e di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato.

Il procedimento veniva definito con decreto di archiviazione del Gip di Roma in data 21.3.2019. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e‹, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la riti ti richiesta, individuando a carico dell'istante condotte definite come di sospetto e scorrette( tali da ingenerare il convincimento della colpevolezza dell'istante.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso.

Con detto motivo, deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e vizio di motivazione ex art. 6061 comma 1, lett. e)/cod.proc.pen. in relazione all'elemento ostativo dell'aver dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.Si censura l'ordinanza impugnata che ha rigettato l'istanza mentre per i coimputati aventi la medesima posizione l'istanza é stata accolta (vedi posizione dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA])/ inoltre, malgrado le corrette premesse in diritto, l'ordinanza impugnata fon-da il diniego sull'assunto che il Puyol avrebbe creato tutti i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti con un provvedimento di rigore.

La Corte territoriale individua sia un comportamento ostativo anteriore all'esecuzione della misura attribuito a tutti gli indagati, ovvero l'aver proposto Stfl impugnazione in sede penale che in sede amministrativa, sia un comportamento successivo all'adozione della misura e cioé il contegno asseritamente tenuto durante l'interrogatorio di garanzia.

L'ordinanza inoltre rivela una contraddittorietà intrinseca laddove ritiene sufficienti condotte generiche di sospetto, comportamenti scorretti o quantomeno superficiali, non descrivendo neanche in cosa consistano] facendo genericamente riferimento al pericolo di reiterazione e non fornendo una motivazione individualizzata della posizione del Puyol.

Inoltre la Corte territoriale individua quale secondo elemento l'asserito comportamento non collaborativo in sede di interrogatorio di garanzia perché non avrebbe fornito alcun chiarimento sulla sua posizione/essendosi limitato a negare genericamente gli addebiti e* ad affermare di essersi occupato solo dell'aspetto finanziario.

Nella specie non é stato chiarito quali informazioni in relazione ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] noti al Puyol avrebbero potuto attribuire un significato diverso alle accuse mosse nei suoi confronti.

Non è stata neanche valutata l'efficacia del comportamento dell'indagato sul mantenimento della misura.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione di rigetto del ricorso.

5. La difesa del Puyol ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

L' art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dei suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01)

2. Posti tali principi, la Corte territoriale, pur partendo da una corretta impostazione e perimetrazione del tema, ha tuttavia ritenuto che la condotta ostativa alla concessione dell'indennizzo sia legata all'avere proposto impugnazione sia in sede penale, con riguardo ai sequestri degli impianti fotovoltaici, che in sede amministrativa con riguardo ai ricorsi avverso i provvedimenti decadenziali pronunciati dal GSE nonché al comportamento tenuto durante l'interrogatorio di garanzia, condotte che ben lungi dal concretare una condotta gravemente colposa costituiscono invece l'esercizio di un diritto.

In altro passaggio l'ordinanza menziona altresì "condotte generiche di sospetto, comportamenti scorretti o quantomeno superficiali" senza in realtà neanche indicare concretamente in cosa si sarebbero sostanziate dette condotte né la loro efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare.

Quanto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, le stesse non sembrano poter assumere una connotazione negativa, non essendo state individuate le eventuali circostanze taciute, utili ad attribuire diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.

In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma cui demanda altre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 maggio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere dal 19.9.2013 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in regime di arresti domiciliari dal 2.10.2013 al 5.12.2013 (per complessivi n. 78 giorni) nell'ambito di un ampio procedimento penale, successivamente trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma, in relazione ad ipotesi di violazioni urbanistiche per la costruzioni di impianti fotovoltaici, reati di falso relativi agli atti necessari per la costruzione di detti impianti, reati di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato. In particolare il Puyol era stato tratto in arresto in data 19.9.2013 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 409/13 emessa dal Gip presso il Tribunale di Brindisi in data 13.0.2013/ in relazione al reato di cui al capo 31) (art. 416 commi 1, 3 e 4 cod.pen.) per avere, quale amministratore di alcune società divenute proprietarie dei parchi fotovoltaici, promosso, costituito ed organizzato un'associazione allo scopo di realizzare impianti fotovoltaici in violazione delle procedure di cui all'art. 12, comma 3, d.p.r. 387 del 2003 e di commettere reati di falso e di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. Il procedimento veniva definito con decreto di archiviazione del Gip di Roma in data 21.3.2019. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e‹, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la riti ti richiesta, individuando a carico dell'istante condotte definite come di sospetto e scorrette( tali da ingenerare il convincimento della colpevolezza dell'istante. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e vizio di motivazione ex art. 6061 comma 1, lett. e)/cod.proc.pen. in relazione all'elemento ostativo dell'aver dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.Si censura l'ordinanza impugnata che ha rigettato l'istanza mentre per i coimputati aventi la medesima posizione l'istanza é stata accolta (vedi posizione dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA])/ inoltre, malgrado le corrette premesse in diritto, l'ordinanza impugnata fon-da il diniego sull'assunto che il Puyol avrebbe creato tutti i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti con un provvedimento di rigore. La Corte territoriale individua sia un comportamento ostativo anteriore all'esecuzione della misura attribuito a tutti gli indagati, ovvero l'aver proposto Stfl impugnazione in sede penale che in sede amministrativa, sia un comportamento successivo all'adozione della misura e cioé il contegno asseritamente tenuto durante l'interrogatorio di garanzia. L'ordinanza inoltre rivela una contraddittorietà intrinseca laddove ritiene sufficienti condotte generiche di sospetto, comportamenti scorretti o quantomeno superficiali, non descrivendo neanche in cosa consistano] facendo genericamente riferimento al pericolo di reiterazione e non fornendo una motivazione individualizzata della posizione del Puyol. Inoltre la Corte territoriale individua quale secondo elemento l'asserito comportamento non collaborativo in sede di interrogatorio di garanzia perché non avrebbe fornito alcun chiarimento sulla sua posizione/essendosi limitato a negare genericamente gli addebiti e* ad affermare di essersi occupato solo dell'aspetto finanziario. Nella specie non é stato chiarito quali informazioni in relazione ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] noti al Puyol avrebbero potuto attribuire un significato diverso alle accuse mosse nei suoi confronti. Non è stata neanche valutata l'efficacia del comportamento dell'indagato sul mantenimento della misura. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione di rigetto del ricorso. 5. La difesa del Puyol ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. L' art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dei suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01) 2. Posti tali principi, la Corte territoriale, pur partendo da una corretta impostazione e perimetrazione del tema, ha tuttavia ritenuto che la condotta ostativa alla concessione dell'indennizzo sia legata all'avere proposto impugnazione sia in sede penale, con riguardo ai sequestri degli impianti fotovoltaici, che in sede amministrativa con riguardo ai ricorsi avverso i provvedimenti decadenziali pronunciati dal GSE nonché al comportamento tenuto durante l'interrogatorio di garanzia, condotte che ben lungi dal concretare una condotta gravemente colposa costituiscono invece l'esercizio di un diritto. In altro passaggio l'ordinanza menziona altresì "condotte generiche di sospetto, comportamenti scorretti o quantomeno superficiali" senza in realtà neanche indicare concretamente in cosa si sarebbero sostanziate dette condotte né la loro efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, le stesse non sembrano poter assumere una connotazione negativa, non essendo state individuate le eventuali circostanze taciute, utili ad attribuire diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma cui demanda altre
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