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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02782/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,P*4 eilgiftun Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] k che ha concluso chiedendo i R. e Dt-t9 t'diuso Toitvolt-.2 Axkid AAAA4)44.‹ - froA)Ltiuk k dAlkAl :[OSCURATO:PERSONA] t' -e' ,«à_ute14 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato l'anteriore sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state entrambe dichiarate responsabili del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e la prima imputata anche del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e, per l'effetto, condannate alle pene ritenute di giustizia.

Più in particolare, secondo l'impostazione accusatoria, interamente recepita dalle due sintoniche decisioni di merito, la [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Asti, si allontanava arbitrariamente dal luogo dell'imposto soggiorno, recandosi nel comune di Corteolona (provincia di Pavia e giurisdizione del Tribunale di Pavia), ove, con artifici e raggiri, induceva in errore la dipendente di un esercizio commerciale, chiedendole di effettuare una ricarica di 252 euro sulla tessera postpay fornitale dalla [OSCURATO:PERSONA] e alla medesima intestata, per poi, a ricarica effettuata, affermare di non avere il contante che avrebbe provveduto a prelevare presso il più vicino bancomat, così allontanandosi, senza più fare ritorno, dopo aver consegnato a garanzia del debito la tessera sanitaria intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], che asseriva falsamente essere suo marito.

2. Avverso l'indicata decisione ricorrono per cassazione le imputate.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, con cui denunzia la violazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen., reitera l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia, osservando che il reato di maggiore gravità, tra i due a lei contestati e poi unificati per la continuazione, inerente alla violazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Asti, essendo un reato istantaneo, era da ritenersi consumato nel momento stesso in cui era avvenuto l'arbitrario allontanamento con l'ingresso nel territorio del primo comune in cui l'imputata si era recata subito dopo essere uscita da quello in cui era tenuta a soggiornare.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, assunta in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio". [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto attivare la Postpay fornendo i dati della [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa della stessa, mentre non poteva essere utilizzato, e ritorto contro l'imputata, il mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto di attivazione della tessera, posto che l'esercizio di una facoltà processuale, quale quella di rimanere assente nel processo, non può essere fonte di prova di responsabilità penale né importare una valutazione di addebito del fatto.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento della speciale causa di esclusione della punibilità pur a fronte della minima offensività del fatto, realizzato con condotta non particolarmente insidiosa e generatore di un danno economico particolarmente esiguo.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., attenuante che la giurisprudenza di merito, in numerosi casi, a fronte di un danno economico uguale o addirittura superiore a quello nella specie cagionato, non ha esitato a concedere.

Con il quarto motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio che, diversamente da quanto si sostiene nella sentenza impugnata, non è stato attestato sul minimo edittale, essendo la pena irrogata già decurtata di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche.

3. Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il procedimento è stato trattato per iscritto, non avendo nessuna delle parti chiesto si procedesse a trattazione orale.

3.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ri.

3.2. Il difensori delle ricorrenti hanno fatto pervenire tempestive memorie di replica, insistendo per l'accoglimento delle rispettive impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

1.1. Il primo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.

Le critiche svolte in ordine alla saldezza del quadro probatorio, che ha condotto i giudici di appello alla conferma della statuizione di reità, non contrappongono alcun concreto dato storico o logico alle evidenze valorizzate dalle decisioni di merito, limitandosi a formulare una vaga e indefinita riproposizione delle censure espresse con l'atto di appello.Il contributo concorsuale offerto dall'imputata nella realizzazione della contestata truffa è stato, al contrario di quanto assume la ricorrente, ben delineato e ancorato a dati oggettivi di inequivoca significazione, essendosi in proposito osservato che la Postpay ricaricata era intestata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto la relativa richiesta di attivazione, esibendo la propria carta di identità di cui era stata estratta copia, e che a carico delle due imputate risultavano denunzie e precedenti segnalazioni per fatti analoghi, in cui avevano agito insieme con modalità identiche (p. 4 sentenza di primo grado).

Sono stati considerati, dunque, elementi che sorreggono più che adeguatamente il giudizio inferenziale, rispetto al quale il ricorso si limita a manifestare il proprio dissenso, formulando una ricostruzione alternativa (la possibile utilizzazione abusiva dei dati identificativi della [OSCURATO:PERSONA]) meramente ipotetica e priva di qualsivoglia aggancio fattuale.

Anche l'argomento, con cui si critica il percorso giustificativo della decisione per aver interpretato la scelta dell'imputata di rimanere assente come mancanza di argomenti a difesa e pertanto come elemento probatorio in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, oltre che generico e travisante il reale senso della decisione, è manifestamente infondato perché smentito dalla coerente analisi delle risultanze delle indagini che investono la posizione della ricorrente.

Entrambe le decisioni hanno messo in luce concomitanti elementi fattuali e logici che suffragano l'accusa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio, stimando affatto implausibile l'ipotesi adombrata dalla difesa tecnica (l'attivazione della carta di pagamento utilizzando i dati della [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa della stessa), dal momento che all'atto di attivazione era stato fornito il documento di identità dell'imputata, la quale non solo non ne aveva mai denunziato lo smarrimento, la sottrazione e/o l'indebito utilizzo da parte di terzi, ma nemmeno aveva contestato, nell'intero corso del procedimento, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla richiesta.

I giudici di merito non hanno violato o eluso, dunque, i criteri di apprezzamento delle prove ex art. 192 cod. proc. pen., correttamente attribuendo valenza indiziaria ad una serie concatenata di dati conoscitivi e logici, che trovano causa nella agevole ricostruzione della vicenda processuale e nei verificati rapporti sussistenti tra le due imputate.

1.2. Analoghe notazioni di inammissibilità sono formulabili per le subordinate censure.

1.2.1. I giudici di merito hanno dato conto, nella ricostruzione della vicenda esaminata, delle modalità organizzative ed esecutive dell'azione (coinvolgimento di più persone, accurata predisposizione di mezzi, peculiarità degli artifici e raggiri, individuazione del luogo di azione e spostamento in luogo geografico diverso e distante da quello di comune residenza) ed hanno altresì annotato il danno procurato alla persona offesa, così fornendo ampie e coerenti indicazioni esplicative del diniego opposto.

1.2.2. Generica è la censura con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, giacché, come correttamente rilevato dal concludente P.G., "affermare che in numerosi casi la giurisprudenza di merito, a fronte di un danno economico simile, o addirittura superiore, ha ritenuto applicabile detta circostanza, appare affermazione insuscettibile di scrutinio".

Potendo qui solo aggiungersi che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato e che, nel caso di specie, il pregiudizio economico cagionato, stimato non irrisorio, ma solo "non elevato" ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche.

1.2.3. La pena in concreto irrogata è stata motivatamente giudicata non mitigabile perché congrua rispetto alla oggettiva gravità della condotta lesiva, donde l'indeducibilità della relativa censura, priva di reale specificità, considerato altresì che la pena base, su cui è stata apportata la massima riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, è stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale.

1.3. Alla declaratoria inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.

2.1. Il reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora è reato istantaneo ma a consumazione prolungata, in quanto l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo, per effetto della persistente condotta volontaria dell'agente, sino al ritorno nel luogo di soggiorno coatto.

Nel caso in esame, pur essendosi il reato perfezionato con il superamento dei confini territoriali del comune di Asti, risulta che il primo comune in cui l'imputata si è recata, violando l'obbligo impostole, è quello di Corteolona, sicché correttamente è stato ritenuto che il reato si sia consumato in tale comune, che si trova nel circondario del Tribunale di Pavia, non solo non essendo stato possibile ricostruire quale percorso la Casale abbia seguito per recarsi in detta località e il territorio di quali comuni abbia attraversato, ma per la protrazione della condotta antigiuridica, attestata dal dato processuale indubbio della sua presenza fisica in quel luogo che, dunque, coincide con il luogo certo di consumazione del reato.

Del resto a soluzione non diversa si dovrebbe pervenire in applicazione delle regole di cui all'art. 16 cod. proc. pen., posto che la competenza per territorio, nel caso non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, primo comma cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave (nel caso che ne occupa, il reato di truffa, indiscutibilmente commesso in Corteolona); potendosi ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi (Sez.

U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc.

Orlandelli, Rv. 244330).

2.2. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e [OSCURATO:PERSONA] al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,P*4 eilgiftun Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] k che ha concluso chiedendo i R. e Dt-t9 t'diuso Toitvolt-.2 Axkid AAAA4)44.‹ - froA)Ltiuk k dAlkAl :[OSCURATO:PERSONA] t' -e' ,«à_ute14 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato l'anteriore sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state entrambe dichiarate responsabili del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e la prima imputata anche del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e, per l'effetto, condannate alle pene ritenute di giustizia. Più in particolare, secondo l'impostazione accusatoria, interamente recepita dalle due sintoniche decisioni di merito, la [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Asti, si allontanava arbitrariamente dal luogo dell'imposto soggiorno, recandosi nel comune di Corteolona (provincia di Pavia e giurisdizione del Tribunale di Pavia), ove, con artifici e raggiri, induceva in errore la dipendente di un esercizio commerciale, chiedendole di effettuare una ricarica di 252 euro sulla tessera postpay fornitale dalla [OSCURATO:PERSONA] e alla medesima intestata, per poi, a ricarica effettuata, affermare di non avere il contante che avrebbe provveduto a prelevare presso il più vicino bancomat, così allontanandosi, senza più fare ritorno, dopo aver consegnato a garanzia del debito la tessera sanitaria intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], che asseriva falsamente essere suo marito. 2. Avverso l'indicata decisione ricorrono per cassazione le imputate. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, con cui denunzia la violazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen., reitera l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia, osservando che il reato di maggiore gravità, tra i due a lei contestati e poi unificati per la continuazione, inerente alla violazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Asti, essendo un reato istantaneo, era da ritenersi consumato nel momento stesso in cui era avvenuto l'arbitrario allontanamento con l'ingresso nel territorio del primo comune in cui l'imputata si era recata subito dopo essere uscita da quello in cui era tenuta a soggiornare. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, assunta in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio". [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto attivare la Postpay fornendo i dati della [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa della stessa, mentre non poteva essere utilizzato, e ritorto contro l'imputata, il mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto di attivazione della tessera, posto che l'esercizio di una facoltà processuale, quale quella di rimanere assente nel processo, non può essere fonte di prova di responsabilità penale né importare una valutazione di addebito del fatto. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento della speciale causa di esclusione della punibilità pur a fronte della minima offensività del fatto, realizzato con condotta non particolarmente insidiosa e generatore di un danno economico particolarmente esiguo. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., attenuante che la giurisprudenza di merito, in numerosi casi, a fronte di un danno economico uguale o addirittura superiore a quello nella specie cagionato, non ha esitato a concedere. Con il quarto motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio che, diversamente da quanto si sostiene nella sentenza impugnata, non è stato attestato sul minimo edittale, essendo la pena irrogata già decurtata di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche. 3. Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il procedimento è stato trattato per iscritto, non avendo nessuna delle parti chiesto si procedesse a trattazione orale. 3.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ri. 3.2. Il difensori delle ricorrenti hanno fatto pervenire tempestive memorie di replica, insistendo per l'accoglimento delle rispettive impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 1.1. Il primo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Le critiche svolte in ordine alla saldezza del quadro probatorio, che ha condotto i giudici di appello alla conferma della statuizione di reità, non contrappongono alcun concreto dato storico o logico alle evidenze valorizzate dalle decisioni di merito, limitandosi a formulare una vaga e indefinita riproposizione delle censure espresse con l'atto di appello.Il contributo concorsuale offerto dall'imputata nella realizzazione della contestata truffa è stato, al contrario di quanto assume la ricorrente, ben delineato e ancorato a dati oggettivi di inequivoca significazione, essendosi in proposito osservato che la Postpay ricaricata era intestata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto la relativa richiesta di attivazione, esibendo la propria carta di identità di cui era stata estratta copia, e che a carico delle due imputate risultavano denunzie e precedenti segnalazioni per fatti analoghi, in cui avevano agito insieme con modalità identiche (p. 4 sentenza di primo grado). Sono stati considerati, dunque, elementi che sorreggono più che adeguatamente il giudizio inferenziale, rispetto al quale il ricorso si limita a manifestare il proprio dissenso, formulando una ricostruzione alternativa (la possibile utilizzazione abusiva dei dati identificativi della [OSCURATO:PERSONA]) meramente ipotetica e priva di qualsivoglia aggancio fattuale. Anche l'argomento, con cui si critica il percorso giustificativo della decisione per aver interpretato la scelta dell'imputata di rimanere assente come mancanza di argomenti a difesa e pertanto come elemento probatorio in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, oltre che generico e travisante il reale senso della decisione, è manifestamente infondato perché smentito dalla coerente analisi delle risultanze delle indagini che investono la posizione della ricorrente. Entrambe le decisioni hanno messo in luce concomitanti elementi fattuali e logici che suffragano l'accusa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio, stimando affatto implausibile l'ipotesi adombrata dalla difesa tecnica (l'attivazione della carta di pagamento utilizzando i dati della [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa della stessa), dal momento che all'atto di attivazione era stato fornito il documento di identità dell'imputata, la quale non solo non ne aveva mai denunziato lo smarrimento, la sottrazione e/o l'indebito utilizzo da parte di terzi, ma nemmeno aveva contestato, nell'intero corso del procedimento, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla richiesta. I giudici di merito non hanno violato o eluso, dunque, i criteri di apprezzamento delle prove ex art. 192 cod. proc. pen., correttamente attribuendo valenza indiziaria ad una serie concatenata di dati conoscitivi e logici, che trovano causa nella agevole ricostruzione della vicenda processuale e nei verificati rapporti sussistenti tra le due imputate. 1.2. Analoghe notazioni di inammissibilità sono formulabili per le subordinate censure. 1.2.1. I giudici di merito hanno dato conto, nella ricostruzione della vicenda esaminata, delle modalità organizzative ed esecutive dell'azione (coinvolgimento di più persone, accurata predisposizione di mezzi, peculiarità degli artifici e raggiri, individuazione del luogo di azione e spostamento in luogo geografico diverso e distante da quello di comune residenza) ed hanno altresì annotato il danno procurato alla persona offesa, così fornendo ampie e coerenti indicazioni esplicative del diniego opposto. 1.2.2. Generica è la censura con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, giacché, come correttamente rilevato dal concludente P.G., "affermare che in numerosi casi la giurisprudenza di merito, a fronte di un danno economico simile, o addirittura superiore, ha ritenuto applicabile detta circostanza, appare affermazione insuscettibile di scrutinio". Potendo qui solo aggiungersi che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato e che, nel caso di specie, il pregiudizio economico cagionato, stimato non irrisorio, ma solo "non elevato" ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 1.2.3. La pena in concreto irrogata è stata motivatamente giudicata non mitigabile perché congrua rispetto alla oggettiva gravità della condotta lesiva, donde l'indeducibilità della relativa censura, priva di reale specificità, considerato altresì che la pena base, su cui è stata apportata la massima riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, è stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale. 1.3. Alla declaratoria inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 2.1. Il reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora è reato istantaneo ma a consumazione prolungata, in quanto l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo, per effetto della persistente condotta volontaria dell'agente, sino al ritorno nel luogo di soggiorno coatto. Nel caso in esame, pur essendosi il reato perfezionato con il superamento dei confini territoriali del comune di Asti, risulta che il primo comune in cui l'imputata si è recata, violando l'obbligo impostole, è quello di Corteolona, sicché correttamente è stato ritenuto che il reato si sia consumato in tale comune, che si trova nel circondario del Tribunale di Pavia, non solo non essendo stato possibile ricostruire quale percorso la Casale abbia seguito per recarsi in detta località e il territorio di quali comuni abbia attraversato, ma per la protrazione della condotta antigiuridica, attestata dal dato processuale indubbio della sua presenza fisica in quel luogo che, dunque, coincide con il luogo certo di consumazione del reato. Del resto a soluzione non diversa si dovrebbe pervenire in applicazione delle regole di cui all'art. 16 cod. proc. pen., posto che la competenza per territorio, nel caso non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, primo comma cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave (nel caso che ne occupa, il reato di truffa, indiscutibilmente commesso in Corteolona); potendosi ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330). 2.2. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e [OSCURATO:PERSONA] al pag
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