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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 18956/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 20404 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indiritto p.e.c., in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 145, presso il proprio studio.

RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 del Tribunale di Salerno, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con decreto in data 25.7.2019 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, rigettava l'istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione dei compensi dovutigli in qualità di difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale iscritto al n. 667/21997 reg. gen. dib.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2001 e 15 dec.

Igs. n. 150/2011.

Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

3. Con sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione.

Reputava il tribunale che risultava disatteso l'onere imposto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, che assicura al difensore d'ufficio il pagamento delle sue spettanze, "solo a condizione che abbia esperito tutte le azioni di recupero del suo credito".

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

5. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso.

6. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. n. 115/2002.

Deduce che la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio non postula "l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle consuete" (così ricorso, pag. 6).7.

Il collegio appieno condivide la proposta del relatore.

Il motivo è dunque fondato e meritevole di accoglimento.

8. Va ribadito, in premessa, l'insegnamento di questa Corte secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579; Cass. (ord.) 10.9.2021, n. 24522).

9. In questo quadro va rilevato che questa Corte, con ordinanza in data 7.2.2019, n. 3673, ha specificato che nella circostanza allora delibata "lo stesso provvedimento impugnato dà atto che l'avvocato <ha .... espletato inutilmente tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione delL/ decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato atto di precetto ... pur avendo proceduto in via esecutiva> e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che - come già evidenziato nella proposta del relatore - nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza" (così Cass. ord. n. 3673/2019).

10. Su tale scorta vanno senz'altro condivisi i rilievi del ricorrente.

Ovvero il rilievo per cui, "dimostrata l'impossidenza attuale del debitore, come anche chiarito dalla nota ministeriale del 23 febbraio 2007 sarà l'Erario e non il difensore ad assumere il diritto-dovere di attivare tutte le procedure straordinarie per il recupero delle somme pagate" (così ricorso, pagg. 6 - 7); ovvero il rilievo per cui "un'azione revocatoria, o ancor meno una azione di simulazione, per quanto innanzi detto, sarebbero del tutto esorbitanti rispetto ai compiti del difensore poiché introdurrebbero un eccessivo onere" (così ricorso, pagg. 7 - 8).

Deve concludersi quindi nel senso che il ricorrente ha esperito (cfr. ricorso pag. 3) tutte le procedure per il recupero dei crediti professionali nella misura e secondo le modalità previste dagli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/02.

11. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 del Tribunale di Salerno (assunta nel procedimento iscritto al n. 9682/2019 r.g.) va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 10 co., cod. proc. civ., del principio di diritto, al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte dapprima citati.

12. Il ricorso è da accogliere.

Non sussistono perciò i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 del Tribunale di Salerno e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2022.

Il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 20404 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indiritto p.e.c., in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 145, presso il proprio studio. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 del Tribunale di Salerno, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con decreto in data 25.7.2019 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, rigettava l'istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione dei compensi dovutigli in qualità di difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale iscritto al n. 667/21997 reg. gen. dib. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2001 e 15 dec. Igs. n. 150/2011. Il Ministero della Giustizia non si costituiva. 3. Con sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione. Reputava il tribunale che risultava disatteso l'onere imposto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, che assicura al difensore d'ufficio il pagamento delle sue spettanze, "solo a condizione che abbia esperito tutte le azioni di recupero del suo credito". 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 5. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso. 6. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. n. 115/2002. Deduce che la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio non postula "l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle consuete" (così ricorso, pag. 6).7. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore. Il motivo è dunque fondato e meritevole di accoglimento. 8. Va ribadito, in premessa, l'insegnamento di questa Corte secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579; Cass. (ord.) 10.9.2021, n. 24522). 9. In questo quadro va rilevato che questa Corte, con ordinanza in data 7.2.2019, n. 3673, ha specificato che nella circostanza allora delibata "lo stesso provvedimento impugnato dà atto che l'avvocato <ha .... espletato inutilmente tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione delL/ decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato atto di precetto ... pur avendo proceduto in via esecutiva> e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che - come già evidenziato nella proposta del relatore - nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza" (così Cass. ord. n. 3673/2019). 10. Su tale scorta vanno senz'altro condivisi i rilievi del ricorrente. Ovvero il rilievo per cui, "dimostrata l'impossidenza attuale del debitore, come anche chiarito dalla nota ministeriale del 23 febbraio 2007 sarà l'Erario e non il difensore ad assumere il diritto-dovere di attivare tutte le procedure straordinarie per il recupero delle somme pagate" (così ricorso, pagg. 6 - 7); ovvero il rilievo per cui "un'azione revocatoria, o ancor meno una azione di simulazione, per quanto innanzi detto, sarebbero del tutto esorbitanti rispetto ai compiti del difensore poiché introdurrebbero un eccessivo onere" (così ricorso, pagg. 7 - 8). Deve concludersi quindi nel senso che il ricorrente ha esperito (cfr. ricorso pag. 3) tutte le procedure per il recupero dei crediti professionali nella misura e secondo le modalità previste dagli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/02. 11. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 del Tribunale di Salerno (assunta nel procedimento iscritto al n. 9682/2019 r.g.) va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 10 co., cod. proc. civ., del principio di diritto, al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte dapprima citati. 12. Il ricorso è da accogliere. Non sussistono perciò i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 361 dei 25/29.1.2021 del Tribunale di Salerno e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2022. Il p
Decreto Cassazione n. 18956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris