CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 5/5/2025 la Corte di appello di Trieste Tr12.1è confermava la sentenza in data 6/3/2012v di Trieste con riferimento all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, 80 d.P.R. n. 309/1990 (capo O dell'imputazione) e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro 30.000, 00 di multa, con sostituzione della pena accessoria applicata con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente. Ritenuto che i motivi sono inammissibili perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.