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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11965/2026

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ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Pattay– controricorrente –Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 628/2021depositata il 03/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d’appellodi Genova n. 628/2021, pubblicata in data 3 giugno 2021, la quale,nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], ha respinto ladomanda con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto revocarsi ex art.395, n. 3), c.p.c. la sentenza della Corte d’appello di Genova n.1238/2010, pubblicata in data 29 novembre 2010.Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto la domanda con laquale la stessa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],aveva chiesto l’attribuzione di beni e diritti asseritamente contenuti inconti e depositi presso l’odierna controricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva originariamente agito, deducendodi essere erede universale ex lege di [OSCURATO:PERSONA] – a propria voltaerede sia del fratello [OSCURATO:PERSONA] sia della madre EmmaMaffezzoni sia della zia materna [OSCURATO:PERSONA] – ed affermandoche tra i beni della de cuius risultavano conti e/o depositi presso ilCredito Svizzero, sede di Lugano – e cioè 1) R.T. 392 DICK 2) FOCA3941; 3) 387388 – ma che tali diritti e beni non le erano stati rimessida parte della Banca.La domanda era stata respinta sia in primo grado dal Tribunale diGenova sia dalla Corte d’appello di Genova con la citata sentenza n.1238/2010, decisione gravata da ricorso, respinto da questa Cortecon sentenza n. 20184/2017 depositata in data 18 agosto 2017.Sez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/20263.

La revocazione della sentenza della Corte genovese era statachiesta sulla base del rinvenimento di documento con il quale adEugenia Maffezzoni veniva conferita procura sia da parte di MassimoOberti sia da parte di [OSCURATO:PERSONA] perché rappresentasse questiultimi nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].4.

La Corte d’appello di Genova ha respinto la domanda, ritenendoche il documento in questione non fornisse prova della fondatezzadella pretesa originaria formulata dall’odierna ricorrente, sia perché laprocura non era redatta su carta intestata del [OSCURATO:PERSONA] e non erariferibile a quest’ultimo sia perché il documento si riferiva al “CreditoSvizzero”, entità non identificabile con l’odierna controricorrente inquanto soggetto distinto.La Corte ha altresì ritenuto “ininfluenti” i capitoli di prova articolatidall’odierna ricorrente in quanto relativi alle modalità di rinvenimentodel documento ed ha, infine, disatteso la richiesta di emissione diordine di esibizione della documentazione bancaria, non essendo laricorrente titolare dei rapporti in relazione ai quali veniva chiestal’esibizione medesima.5.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1.

Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione dell’art. 360I° comma n. 3 c.p.c. con riferimento agli articoli 395 n.3 c.p.c., 400 e402 c.p.c.: rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria”.Sez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “omettequalsiasi pronunciamento circa la idoneità ed efficacia del documentorinvenuto e ritenuto decisivo al fine di superare la motivazione cheaveva portato al rigetto della domanda proposta dall’Oberti, sia inprimo grado che in grado di appello” e, ulteriormente, “non operaalcuna valutazione del documento e nulla dice in merito allatempestività dell’impugnazione e decisività del documento comeinvece avrebbe dovuto”.In particolare, il ricorso, richiamata la distinzione tra faserescindente e fase rescissoria del giudizio di revocazione, deduce chela Corte d’appello avrebbe omesso di tenere distinti i profili e, inparticolare, non si sarebbe venuta a pronunciare sul presuppostodella rilevanza e decisività del documento.1.2.

Il secondo motivo di ricorso è rubricato “violazione di leggeart. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.: difetto dimotivazione, valutazione delle prove e fatti non contestati”.Si argomenta che “il reperimento della documentazione e ladichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la conservazione dei documentiprovano in modo univoco e concordante l’esistenza e la riconducibilitàdella relazione bancaria R.T. 392 Dick (cui si riferisce taledocumentazione bancaria) alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, allafiglia adottiva, [OSCURATO:PERSONA]”, invocandosi sul punto la regola di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ed argomentando che “[OSCURATO:PERSONA] ha palesemente violato l'art. 115 c.p.c. in quanto, ilreperimento della documentazione e lo specifico documento prodottonel giudizio di revocazione (procura) costituiscono circostanza noncontestata e, quindi, pacifica”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “contraddittorietà della motivazione con riferimento alSez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026contenuto del documento prodotto ed alla motivazione della sentenzaimpugnata nel giudizio di revocazione”.Si deduce la contraddittorietà della decisione, in quanto “Da unaparte, la motivazione del giudizio di revocazione è in palese contrastocon quanto pacificamente si evince dal documento stesso, giacchénon tiene in alcun conto la sua pervasività probatoria, relativamentealla titolarità del rapporto bancario in capo alla [OSCURATO:PERSONA].Dall’altra, non si rinviene alcun nesso logico-giuridico tra la suddettamotivazione e quanto rilevato nella sentenza oggetto di revocazione,giacché quest’ultima essenzialmente affermava che unico ostacoloall’accoglimento della domanda attorea fosse l’assenza della provadella riconducibilità del rapporto “392DICK” alla [OSCURATO:PERSONA]”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “omessa motivazione: omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti avente natura decisiva.Riconducibilità del documento a [OSCURATO:PERSONA] (i.e. [OSCURATO:PERSONA])prodotto in revocazione; documento non disconosciuto”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeomesso di esaminare la circostanza per cui il documento prodotto nelgiudizio di revocazione non era stato disconosciuto dall’odiernacontroricorrente, la quale non avrebbe contestato il fatto che ildocumento era stato sottoscritto anche da un suo funzionario néavrebbe contestato che il rapporto RT392 DICK era riconducibile allade cuius.Ulteriormente, si censura l’affermazione contenuta, nella decisioneimpugnata, per cui “[OSCURATO:PERSONA]” e l’odierna controricorrentesarebbero due soggetti distinti.1.5.

Il quinto motivo di ricorso è rubricato “violazione di legge art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 395 n. 3 e all’art. 398Sez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c.: decisività del documento prodotto e sua efficacia probatorianel giudizio di revocazione. violazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.:omessa valutazione della firma del documento e della stampaturapresente nella procura”.Si censura la decisione impugnata argomentando che “La Corte diAppello nel giudizio di revocazione non solo ha omesso ognivalutazione e rilevanza probatoria del documento al fine di superarela carenza di prova relativa alla riconducibilità della documentazionebancaria prodotta al CS, ma non ha neppure rilevato che la firmacontenuta nello stesso documento è del funzionario del CreditoSvizzero (…)”, ribadendo che sul documento in questione sarebbestata presente la firma di un funzionario dell’odierna controricorrente.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione a “valutazionedelle prove ed onere della prova. obbligo di rendiconto e diritto dellamandante ad ottenere il saldo attivo”.Si censura la decisione impugnata argomentando che, nonessendo contestati né la qualità, in capo all’odierna ricorrente, dellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], né la titolarità, in capo a quest’ultimadi un conto cifrato, l’odierna controricorrente era tenuta a risponderesecondo le regole in tema di mandato e quindi a produrre ladocumentazione relativa al rapporto, essendosi resa inottemperanteall’ordine ex art. 210 c.p.c. adottato nel precedente giudizio.1.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “omessa motivazione in ordine alla reiteratarichiesta di esibizione in giudizio del contratto costitutivo dellarelazione titolare n. 392 DICK e della relazione titolare n. 387388, giàoggetto di ordinanza nel giudizio di primo grado ex art. 210 c.p.c.”.Sez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeomesso di pronunciarsi sull’istanza di emissione di ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c., omettendo qualsiasi motivazione.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,deve essere dichiarato inammissibile.2.1.

Un primo profilo di inammissibilità che pervade l’insieme deimotivi è costituito dall’inadeguato rispetto della regola di specificità dicui all’art. 366 c.p.c.: il ricorso, invero, abbonda nel richiamogenerico al contenuto degli atti di causa, senza tuttavia procedere néalla trascrizione dei passaggi fondamentali dei medesimi né allarelativa localizzazione nell’ambito dei fascicoli del giudiziogenericamente richiamati nell’elenco documenti del ricorso.Identica – ed anche più significativa carenza – concerne ildocumento sulla cui base è stata proposta domanda di revocazione:di esso manca, anche in questo caso, la riproduzione e localizzazione,determinando così un’ulteriore carenza di specificità del ricorso.Né tale carenza – va chiarito - può essere colmatadall’inserimento nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. dell’immaginedel documento medesimo, atteso che tale memoria – quella, appunto,ex art. 380-bis.1 c.p.c. (come quella ex art. 378 nonché quella di cuialla previgente versione dell’art. 380-bis c.p.c.) – non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzionedi chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il qualesi esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.26332 del 20/12/2016), violandosi, altrimenti, il diritto di difesa dellacontroparte (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016).Sez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/20262.2.

Il riferimento all’inserimento dell’immagine del documento,peraltro, vale ad evidenziare un ulteriore profilo di complessivainammissibilità del ricorso.Lo stesso, infatti, costituisce nel suo complesso una mera – edinammissibile – censura al giudizio di fatto espresso dalla Corted’appello in ordine alla (in)sussistenza dei requisiti per l’accoglimentodella domanda di revocazione.Prova ne è – ancora una volta – la memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., la quale tali profili in fatto viene a riproporre, giungendoall’inserimento al proprio interno di immagini – nonché allaformulazione di considerazioni conclusive del tutto inconferentirispetto all’oggetto dell’originaria controversia - all’evidente fine disollecitare a questa Corte di rinnovare quel giudizio in fatto che,invece, resta riservato al giudice di merito e non può esseredirettamente censurato in sede di legittimità.2.3.

Volendo, poi, ulteriormente scrutinare i singoli motivi diricorso, al solo fine di evidenziare le rispettive ulteriori carenze, sideve rilevare che:− il primo motivo costituisce ancora una volta un tentativo dicensurare nel merito il giudizio preliminare di “decisività” deldocumento invocato dalla ricorrente - e quindi di idoneità delmedesimo a superare la precedente decisione – non senzarammentare che questa Corte ha già chiarito in passato chenel giudizio di revocazione la fase rescindente e la faserescissoria possono essere affrontate contestualmente (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 3961 del 28/10/1976; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 2105 del 27/02/1987);− il secondo motivo risulta ulteriormente inammissibile, inquanto viene ad invocare la mancata valorizzazione di unaSez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026condotta di non contestazione dell’odierna controricorrentesenza tuttavia in alcun modo riprodurre o localizzare gli atti dacui tale non contestazione dovrebbe risultare, senzaconsiderare che la valutazione circa la sussistenza di una noncontestazione è rimessa al giudice di merito (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019) e senza considerare che ilprofilo rilevante nel giudizio era costituito, non dalla veste dierede della ricorrente né dal ritrovamento del documento,bensì dalla contestazione di base in ordine all’esistenza dirapporti bancari facenti capo ai danti causa della ricorrente,profilo la cui “non contestazione” nel precedente giudizio dimerito non risulta in alcun modo suffragata da alcuna idoneaindicazione ex art. 366 c.p.c.;− il terzo motivo – al di là del non pienamente corretto richiamoall’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., essendo dedottoinvece un vizio di motivazione - risulta affetto da un evidenteparalogismo, in quanto prende le mosse da un postulato –quello per cui il documento costituiva prova della fondatezzadella tesi della ricorrente – che risulta invece meramenteapodittico e che costituisce altro evidente indice del fatto chead essere sindacata non è la coerenza della motivazione dellaCorte d’appello di Genova, bensì sempre la valutazione chequest’ultima ha operato del documento;− il quarto motivo risulta affetto dalle carenze generali giàevidenziate in premessa in quanto non solo non rispetta ildisposto di cui all’art. 366 c.p.c. – omettendo la pienaindividuazione delle coordinate che devono essere indicateall’atto di dedurre l’omesso esame circa un fatto decisivoSez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez.

U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017)– ma anche richiama genericamente una non contestazionenon adeguatamente suffragata da riscontri processuali, oltre asviluppare una inammissibile censura rivolta al giudizio in fattoespresso dalla Corte genovese in ordine alla non identitàsoggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− il quinto motivo - al di là del già evidenziato vizio di fondocostituito dalla mancata riproduzione del documento – noncensura adeguatamente la ratio decidendi su cui si fonda ilprovvedimento impugnato, dovendosi infatti osservare che,una volta ritenuta – in fatto – l’assenza di identità soggettivatra “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], ognideduzione sulla presenza della firma di un non meglioidentificato “funzionario” risulta del tutto priva di rilevanza;− il sesto motivo deduce una violazione dell’art. 2697 c.c. sullabase di un postulato ancora una volta erroneo, e cioè che vifosse già prova dell’esistenza di un rapporto con l’odiernacontroricorrente, laddove è proprio tale profilo ad avercostituito materia del contendere per tutto il giudizio, salvoessere poi ritenuto sprovvisto di quell’adeguato supportoprobatorio che era onere della ricorrente offrire;− il settimo motivo, infine, ancora una volta non si confronta conla fondamentale ratio decidendi contenuta nella sentenzaimpugnata, e cioè la estraneità dell’odierna controricorrenterispetto ai rapporti bancari dedotti dalla ricorrente.3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dellaSez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spesedel giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Pattay– controricorrente –Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 628/2021depositata il 03/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d’appellodi Genova n. 628/2021, pubblicata in data 3 giugno 2021, la quale,nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], ha respinto ladomanda con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto revocarsi ex art.395, n. 3), c.p.c. la sentenza della Corte d’appello di Genova n.1238/2010, pubblicata in data 29 novembre 2010.Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto la domanda con laquale la stessa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],aveva chiesto l’attribuzione di beni e diritti asseritamente contenuti inconti e depositi presso l’odierna controricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva originariamente agito, deducendodi essere erede universale ex lege di [OSCURATO:PERSONA] – a propria voltaerede sia del fratello [OSCURATO:PERSONA] sia della madre EmmaMaffezzoni sia della zia materna [OSCURATO:PERSONA] – ed affermandoche tra i beni della de cuius risultavano conti e/o depositi presso ilCredito Svizzero, sede di Lugano – e cioè 1) R.T. 392 DICK 2) FOCA3941; 3) 387388 – ma che tali diritti e beni non le erano stati rimessida parte della Banca.La domanda era stata respinta sia in primo grado dal Tribunale diGenova sia dalla Corte d’appello di Genova con la citata sentenza n.1238/2010, decisione gravata da ricorso, respinto da questa Cortecon sentenza n. 20184/2017 depositata in data 18 agosto 2017.Sez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/20263. La revocazione della sentenza della Corte genovese era statachiesta sulla base del rinvenimento di documento con il quale adEugenia Maffezzoni veniva conferita procura sia da parte di MassimoOberti sia da parte di [OSCURATO:PERSONA] perché rappresentasse questiultimi nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].4. La Corte d’appello di Genova ha respinto la domanda, ritenendoche il documento in questione non fornisse prova della fondatezzadella pretesa originaria formulata dall’odierna ricorrente, sia perché laprocura non era redatta su carta intestata del [OSCURATO:PERSONA] e non erariferibile a quest’ultimo sia perché il documento si riferiva al “CreditoSvizzero”, entità non identificabile con l’odierna controricorrente inquanto soggetto distinto.La Corte ha altresì ritenuto “ininfluenti” i capitoli di prova articolatidall’odierna ricorrente in quanto relativi alle modalità di rinvenimentodel documento ed ha, infine, disatteso la richiesta di emissione diordine di esibizione della documentazione bancaria, non essendo laricorrente titolare dei rapporti in relazione ai quali veniva chiestal’esibizione medesima.5. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione dell’art. 360I° comma n. 3 c.p.c. con riferimento agli articoli 395 n.3 c.p.c., 400 e402 c.p.c.: rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria”.Sez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “omettequalsiasi pronunciamento circa la idoneità ed efficacia del documentorinvenuto e ritenuto decisivo al fine di superare la motivazione cheaveva portato al rigetto della domanda proposta dall’Oberti, sia inprimo grado che in grado di appello” e, ulteriormente, “non operaalcuna valutazione del documento e nulla dice in merito allatempestività dell’impugnazione e decisività del documento comeinvece avrebbe dovuto”.In particolare, il ricorso, richiamata la distinzione tra faserescindente e fase rescissoria del giudizio di revocazione, deduce chela Corte d’appello avrebbe omesso di tenere distinti i profili e, inparticolare, non si sarebbe venuta a pronunciare sul presuppostodella rilevanza e decisività del documento.1.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato “violazione di leggeart. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.: difetto dimotivazione, valutazione delle prove e fatti non contestati”.Si argomenta che “il reperimento della documentazione e ladichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la conservazione dei documentiprovano in modo univoco e concordante l’esistenza e la riconducibilitàdella relazione bancaria R.T. 392 Dick (cui si riferisce taledocumentazione bancaria) alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, allafiglia adottiva, [OSCURATO:PERSONA]”, invocandosi sul punto la regola di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ed argomentando che “[OSCURATO:PERSONA] ha palesemente violato l'art. 115 c.p.c. in quanto, ilreperimento della documentazione e lo specifico documento prodottonel giudizio di revocazione (procura) costituiscono circostanza noncontestata e, quindi, pacifica”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “contraddittorietà della motivazione con riferimento alSez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026contenuto del documento prodotto ed alla motivazione della sentenzaimpugnata nel giudizio di revocazione”.Si deduce la contraddittorietà della decisione, in quanto “Da unaparte, la motivazione del giudizio di revocazione è in palese contrastocon quanto pacificamente si evince dal documento stesso, giacchénon tiene in alcun conto la sua pervasività probatoria, relativamentealla titolarità del rapporto bancario in capo alla [OSCURATO:PERSONA].Dall’altra, non si rinviene alcun nesso logico-giuridico tra la suddettamotivazione e quanto rilevato nella sentenza oggetto di revocazione,giacché quest’ultima essenzialmente affermava che unico ostacoloall’accoglimento della domanda attorea fosse l’assenza della provadella riconducibilità del rapporto “392DICK” alla [OSCURATO:PERSONA]”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “omessa motivazione: omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti avente natura decisiva.Riconducibilità del documento a [OSCURATO:PERSONA] (i.e. [OSCURATO:PERSONA])prodotto in revocazione; documento non disconosciuto”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeomesso di esaminare la circostanza per cui il documento prodotto nelgiudizio di revocazione non era stato disconosciuto dall’odiernacontroricorrente, la quale non avrebbe contestato il fatto che ildocumento era stato sottoscritto anche da un suo funzionario néavrebbe contestato che il rapporto RT392 DICK era riconducibile allade cuius.Ulteriormente, si censura l’affermazione contenuta, nella decisioneimpugnata, per cui “[OSCURATO:PERSONA]” e l’odierna controricorrentesarebbero due soggetti distinti.1.5. Il quinto motivo di ricorso è rubricato “violazione di legge art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 395 n. 3 e all’art. 398Sez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c.: decisività del documento prodotto e sua efficacia probatorianel giudizio di revocazione. violazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.:omessa valutazione della firma del documento e della stampaturapresente nella procura”.Si censura la decisione impugnata argomentando che “La Corte diAppello nel giudizio di revocazione non solo ha omesso ognivalutazione e rilevanza probatoria del documento al fine di superarela carenza di prova relativa alla riconducibilità della documentazionebancaria prodotta al CS, ma non ha neppure rilevato che la firmacontenuta nello stesso documento è del funzionario del CreditoSvizzero (…)”, ribadendo che sul documento in questione sarebbestata presente la firma di un funzionario dell’odierna controricorrente.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione a “valutazionedelle prove ed onere della prova. obbligo di rendiconto e diritto dellamandante ad ottenere il saldo attivo”.Si censura la decisione impugnata argomentando che, nonessendo contestati né la qualità, in capo all’odierna ricorrente, dellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], né la titolarità, in capo a quest’ultimadi un conto cifrato, l’odierna controricorrente era tenuta a risponderesecondo le regole in tema di mandato e quindi a produrre ladocumentazione relativa al rapporto, essendosi resa inottemperanteall’ordine ex art. 210 c.p.c. adottato nel precedente giudizio.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “omessa motivazione in ordine alla reiteratarichiesta di esibizione in giudizio del contratto costitutivo dellarelazione titolare n. 392 DICK e della relazione titolare n. 387388, giàoggetto di ordinanza nel giudizio di primo grado ex art. 210 c.p.c.”.Sez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeomesso di pronunciarsi sull’istanza di emissione di ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c., omettendo qualsiasi motivazione.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,deve essere dichiarato inammissibile.2.1. Un primo profilo di inammissibilità che pervade l’insieme deimotivi è costituito dall’inadeguato rispetto della regola di specificità dicui all’art. 366 c.p.c.: il ricorso, invero, abbonda nel richiamogenerico al contenuto degli atti di causa, senza tuttavia procedere néalla trascrizione dei passaggi fondamentali dei medesimi né allarelativa localizzazione nell’ambito dei fascicoli del giudiziogenericamente richiamati nell’elenco documenti del ricorso.Identica – ed anche più significativa carenza – concerne ildocumento sulla cui base è stata proposta domanda di revocazione:di esso manca, anche in questo caso, la riproduzione e localizzazione,determinando così un’ulteriore carenza di specificità del ricorso.Né tale carenza – va chiarito - può essere colmatadall’inserimento nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. dell’immaginedel documento medesimo, atteso che tale memoria – quella, appunto,ex art. 380-bis.1 c.p.c. (come quella ex art. 378 nonché quella di cuialla previgente versione dell’art. 380-bis c.p.c.) – non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzionedi chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il qualesi esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.26332 del 20/12/2016), violandosi, altrimenti, il diritto di difesa dellacontroparte (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016).Sez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/20262.2. Il riferimento all’inserimento dell’immagine del documento,peraltro, vale ad evidenziare un ulteriore profilo di complessivainammissibilità del ricorso.Lo stesso, infatti, costituisce nel suo complesso una mera – edinammissibile – censura al giudizio di fatto espresso dalla Corted’appello in ordine alla (in)sussistenza dei requisiti per l’accoglimentodella domanda di revocazione.Prova ne è – ancora una volta – la memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., la quale tali profili in fatto viene a riproporre, giungendoall’inserimento al proprio interno di immagini – nonché allaformulazione di considerazioni conclusive del tutto inconferentirispetto all’oggetto dell’originaria controversia - all’evidente fine disollecitare a questa Corte di rinnovare quel giudizio in fatto che,invece, resta riservato al giudice di merito e non può esseredirettamente censurato in sede di legittimità.2.3. Volendo, poi, ulteriormente scrutinare i singoli motivi diricorso, al solo fine di evidenziare le rispettive ulteriori carenze, sideve rilevare che:− il primo motivo costituisce ancora una volta un tentativo dicensurare nel merito il giudizio preliminare di “decisività” deldocumento invocato dalla ricorrente - e quindi di idoneità delmedesimo a superare la precedente decisione – non senzarammentare che questa Corte ha già chiarito in passato chenel giudizio di revocazione la fase rescindente e la faserescissoria possono essere affrontate contestualmente (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 3961 del 28/10/1976; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 2105 del 27/02/1987);− il secondo motivo risulta ulteriormente inammissibile, inquanto viene ad invocare la mancata valorizzazione di unaSez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026condotta di non contestazione dell’odierna controricorrentesenza tuttavia in alcun modo riprodurre o localizzare gli atti dacui tale non contestazione dovrebbe risultare, senzaconsiderare che la valutazione circa la sussistenza di una noncontestazione è rimessa al giudice di merito (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019) e senza considerare che ilprofilo rilevante nel giudizio era costituito, non dalla veste dierede della ricorrente né dal ritrovamento del documento,bensì dalla contestazione di base in ordine all’esistenza dirapporti bancari facenti capo ai danti causa della ricorrente,profilo la cui “non contestazione” nel precedente giudizio dimerito non risulta in alcun modo suffragata da alcuna idoneaindicazione ex art. 366 c.p.c.;− il terzo motivo – al di là del non pienamente corretto richiamoall’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., essendo dedottoinvece un vizio di motivazione - risulta affetto da un evidenteparalogismo, in quanto prende le mosse da un postulato –quello per cui il documento costituiva prova della fondatezzadella tesi della ricorrente – che risulta invece meramenteapodittico e che costituisce altro evidente indice del fatto chead essere sindacata non è la coerenza della motivazione dellaCorte d’appello di Genova, bensì sempre la valutazione chequest’ultima ha operato del documento;− il quarto motivo risulta affetto dalle carenze generali giàevidenziate in premessa in quanto non solo non rispetta ildisposto di cui all’art. 366 c.p.c. – omettendo la pienaindividuazione delle coordinate che devono essere indicateall’atto di dedurre l’omesso esame circa un fatto decisivoSez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017)– ma anche richiama genericamente una non contestazionenon adeguatamente suffragata da riscontri processuali, oltre asviluppare una inammissibile censura rivolta al giudizio in fattoespresso dalla Corte genovese in ordine alla non identitàsoggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− il quinto motivo - al di là del già evidenziato vizio di fondocostituito dalla mancata riproduzione del documento – noncensura adeguatamente la ratio decidendi su cui si fonda ilprovvedimento impugnato, dovendosi infatti osservare che,una volta ritenuta – in fatto – l’assenza di identità soggettivatra “[OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA], ognideduzione sulla presenza della firma di un non meglioidentificato “funzionario” risulta del tutto priva di rilevanza;− il sesto motivo deduce una violazione dell’art. 2697 c.c. sullabase di un postulato ancora una volta erroneo, e cioè che vifosse già prova dell’esistenza di un rapporto con l’odiernacontroricorrente, laddove è proprio tale profilo ad avercostituito materia del contendere per tutto il giudizio, salvoessere poi ritenuto sprovvisto di quell’adeguato supportoprobatorio che era onere della ricorrente offrire;− il settimo motivo, infine, ancora una volta non si confronta conla fondamentale ratio decidendi contenuta nella sentenzaimpugnata, e cioè la estraneità dell’odierna controricorrenterispetto ai rapporti bancari dedotti dalla ricorrente.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dellaSez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 1292/2022Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 11965/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spesedel giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 1292/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 11 di 11
Sentenza Cassazione n. 11965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris