CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 23397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24469-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati in pi azza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, indicati come rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] ANTONUCCI, anche come difensore di sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.24469/2022 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 4 32 /20 2 2 del Tribunale di Chieti , depositata il 03/08/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre – benché non comprende ndosi , dal contenuto del suo atto di impugnazione, se esclusivamente quale difensore di sé medesimo, o anche quale legale di Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ma, in tal caso , risulterebbe sprovvisto di procura speciale, non essendovene traccia agli atti del presente giudizioa disposizione del Collegio al momento della decisione) – per la cassazione dell’ordinanza n. 432/22, del 3 agosto 2022, resa dal Tribunale di Chieti, all’esito di opposizione agli atti esecutivi; - che hanno resistito all’avversaria impugnazione soltanto Luciano, Rossella e [OSCURATO:PERSONA]; - che i n relazione al presente ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso dell’inammissibilità dello stesso, per violazione dei nn. 3), 4) e 6) del comma 1 dell’art. 366 cod. proc. civ.; -che parte ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 380-bis cod. proc. civ., sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che parte ricorrente ha presentato memoria;- che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: - che questo collegio ritiene di dover integralmente condividere la proposta di definizione accelerata, là dove evidenzia l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che da esso, “per le modalità della sua redazione e la sua stessa articolazione in un’inestricabile e confusa sequela e commistione di elementi di fatto e di diritto, in violazione degli elementari canoni di chiarezza e sinteticità posti a fondamento degli atti processuali in forza di principi immanenti all’ordinamento anche prima della loro espressa codificazione in forza del d.lgs. 149/22, non è dato comprendere né l’andamento dei fatti processuali rilevanti, né il contenuto e l’illustrazione delle censure, né i dati e gli stralci degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione”; - che , per vero, il ricorso, sviluppato lungo ben novantuno pagine, non consente di comprendere, con piena intellegibilità, né i fatti oggetto di giudizio, né il “ thema disputandum ”, né le specifiche ragioni di doglianza elevate a carico del provvedimento impugnato, così come non consente di identificare atti e documenti che rilevano ai fini della decisione; - che questa Corte – anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° ottobre 2022, n. 149 (non applicabile al presente giudizio “ratione temporis”, a norma del suo art. 35, comma 1, risultando il presente giudizio di legittimitàincardinato anteriormente al 28 febbraio 2023) – ha affermato la cogenza del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; -che esso, infatti, è stato qualificato com e “principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile”, affermandosi pure che la sua inosservanza “espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” ( cfr. Cass. Sez. 2, sent. 20 gennaio 2016, n. 21297, Rv. 641554-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 21 marzo 2019, n.8009, Rv. 653337-01); - che il ricorso è, dunque, inammissibile per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata; -che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, poste a solidale carico dei ricorrenti per l’evidente identità della posizione processuale; -che a carico della parte ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; - che essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.96 cod. proc. civ.; - che va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle due previsioni testé richiamate –la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di € 6.000,00, determinata in misura corrispondente a quella delle spese processuali; -che, in forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del fatto che il ricorso, cumulando plurimi profili di inammissibilità, denota un grave abuso di tale strumento processuale; -che a carico della parte ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p.q. m . la Corte dichiara inammissibileil ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 6.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di una ulteriore somma di € 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a caricodella parte ri corrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso