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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 00140/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa in data 11 marzo 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato provvisoriamente contestato di tentato omicidio, aggravato dai motivi futili, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale richiamava inizialmente la provvisoria ricostruzione del fatto, operata dal Giudice per le indagini preliminari sulla base delle videoregistrazioni e delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalle persone presenti al fatto.

In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, a seguito di una zuffa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, al tempo stesso, tra [OSCURATO:PERSONA] - figlia del primo - e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui la lite si era acquietata, aveva richiesto telefonicamente ausilio a [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, secondo la ricostruzione provvisoria del fatto, era sopraggiunto e, estratto un coltello, aveva inferto a [OSCURATO:PERSONA] tre ferite ai glutei e due all'avambraccio sinistro.

Il Tribunale riteneva infondate le censure difensive circa la qualificazione del fatto e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, basando la propria decisione sia sull'intensità dei fendenti sferrati, sia sulla zona corporea attinta, aderente a quella del cuore.

Inoltre, desumeva l'animus necandi, nella forma del dolo alternativo, dal tipo di arma utilizzata, dall'estrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del coltello a freddo, dalla reiterazione dei fendenti e infine dalla condotta successiva di completo disinteresse per le sorti di [OSCURATO:PERSONA].

In relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare già disposta dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale fondava il proprio giudizio sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], per come emergente dalla efferatezza del fatto e dai futili motivi sottesi ad esso.

In particolare, il Tribunale notava che era stata sufficiente una chiamata dell'amico [OSCURATO:PERSONA] affinché [OSCURATO:PERSONA] si attivasse e sopraggiungesse non solo con intenti bellicosi, ma anche armato di un coltello, nonostante [OSCURATO:PERSONA] non versasse in alcuno stato di pericolo e potesse allontanarsi dal luogo dello scontro.

Di conseguenza, il Tribunale qualificava la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come una spedizione punitiva conclusasi con il sangue.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale confermava la scelta dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riteneva la citata misura l'unica idonea a scongiurare il rischio di ripetizione di analoghi comportamenti allarmanti, tenuto conto, da un lato, della spregiudicata personalità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA] - totalmente avulsa dalle regole della convivenza civile - e dell'atteggiamento violento dello stesso, incapace di arrestarsi anche dinanzi al ferimento di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, dell'assoluta inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di recidere in modo netto e radicale lo spessore criminale dello stesso.

Il Tribunale, infine, riteneva che la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non fosse idonea a salvaguardare le esigenze cautelari e a scongiurare il rischio che [OSCURATO:PERSONA], approfittando dei margini di libertà connaturati alla misura degli arresti domiciliari e trasgredendo alle prescrizioni fondamentali della citata misura cautelare, riprendesse i contatti con [OSCURATO:PERSONA] al fine di reiterare condotte analoghe a quelle provvisoriamente contestate o al fine di indurre lo stesso Castagna a ritrattare le dichiarazioni rese.

2. Avverso l'ordinanza del 24 marzo 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizio di motivazione circa la qualificazione del fatto.

Il ricorrente sostiene che tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale, siano incorsi in errore in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'idoneità e della non equivocità degli atti.

Secondo le doglianze difensive, la motivazione si baserebbe, da un lato, su una circostanza astratta e generica, quale la vicinanza corporea tra la zona attinta e quella del cuore; dall'altro lato, su un elemento - ossia, l'intensità dei fendenti - smentito dalla documentazione in atti e non sorretto da un accertamento in concreto del potenziale lesivo dell'arma utilizzata.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale, con motivazione illogica, per un verso, abbia qualificato il fatto come tentato omicidio e, per altro verso, abbia affermato che i colpi furono sferrati senza concitazione e a distanza ravvicinata rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, tale situazione avrebbe potuto consentire a [OSCURATO:PERSONA] di attingere effettivamente porzioni vitali del corpo.

Il ricorrente denuncia, infine, carenza di motivazione circa il requisito della non equivocità degli atti.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo alternativo.

Il ricorrente sostiene che tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale, abbiano affrontato l'esame dell'elemento soggettivo del reato in termini di possibilità, caratteristica tipica non del dolo diretto, ma di quello eventuale, incompatibile con la forma tentata del reato.

Secondo le doglianze difensive, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi dimostrativi dell'assenza del dolo diretto e della sussistenza della sola volontà di causare lesioni: i fendenti erano stati direzionati verso zone corporee non vitali; [OSCURATO:PERSONA] non aveva corso pericolo di vita, come evidenziato dalla documentazione medica; l'azione era stata interrotta da [OSCURATO:PERSONA] in assenza di interventi esterni; [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente ritenuto di intervenire in difesa dell'amico [OSCURATO:PERSONA], stante il contesto animato della rissa.

Secondo le doglianze difensive, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito con la sola volontà di ferire [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata lamentando vizi di motivazione circa il mancato confronto da parte del Tribunale sul riconoscimento della desistenza volontaria.

Secondo le doglianze difensive, [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto la propria azione senza che venisse a ciò determinato dall'intervento di fattori esterni.

Il ricorrente osserva, inoltre, che, anche dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], la colluttazione proseguì senza che venisse utilizzato il coltello.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e lamentando vizidi motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura cautelare disposta.

Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto apodittica e autoreferenziale, priva dell'indicazione delle ragioni per cui non sarebbe possibile svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia deciso sulla sola base dell'astratta pericolosità del ricorrente e del suo asserito spessore criminale, circostanze queste che non solo sarebbero prive di adeguato supporto probatorio, ma sarebbero anche in contrasto con la necessità che il pericolo di recidiva sia concreto e attuale.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che sia illogica l'affermazione secondo la quale sarebbe stata sufficiente una telefonata dell'amico [OSCURATO:PERSONA] affinché [OSCURATO:PERSONA] si attivasse per raggiungere il luogo dello scontro con intenti bellicosi e armato di coltello.

In realtà, dai tabulati telefonici emerge che la citata telefonata ad opera di [OSCURATO:PERSONA] fu particolarmente breve.

Di conseguenza, sarebbe ragionevole ritenere che il ricorrente non abbia avuto contezza dell'entità della situazione di pericolo in cui versava l'amico [OSCURATO:PERSONA] e delle concrete possibilità di quest'ultimo di allontanarsi in piena libertà dal luogo dello scontro.

Il ricorrente sostiene inoltre che [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da una sola condanna, risalente nel tempo ed estinta, e che lo stesso sia imputato in unico procedimento penale, in cui, peraltro, ha rinunciato alla prescrizione per dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.

Infine, il ricorrente afferma che la motivazione circa l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti dorniciliari sia carente di elementi specializzanti rispetto alla persona di [OSCURATO:PERSONA] e sia basata su un asserito pericolo privo di elementi a sostegno, poiché [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva tentato, malgrado il suo stato di libertà, di entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA] e la figlia di quest'ultimo, ma era anche del tutto estraneo agli interessi sottesi alla lite su cui si sarebbe innestata la presunta aggressione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato, dunque va rigettato.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente le doglianze difensive circa la qualificazione del fatto come tentato omicidio e circa la sussistenza dell'elemento psicologico nella forma di dolo alternativo, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Entrambi sono infondati.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390-01).

Ha altresì stabilito che, in tema di delitto tentato, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032-02).

È stato altresì statuito che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01).

Accertamento che deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01).

È stato inoltre precisato che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01; in senso conforme Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402-01).

2.2. Sulla scorta di tali premesse, deve affermarsi che l'ordinanza ora impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

Infatti, il Tribunale ha aderito ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamati e ha fornito adeguata motivazione, sulla base di tutti gli elementi probatori in suo possesso, circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto tentato provvisoriamente contestato.

In linea con i principi pienamente condivisibili stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del riesame ha preso in considerazione, ai fini del riscontro dei requisiti dell'idoneità e dell'univocità di cui all'art. 56 cod. pen., le modalità complessive del fatto e l'idoneità dell'azione a causare la morte di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale ha valorizzato a tali fini l'intensità dei colpi sferrati, la capacità offensiva dell'arma impiegata e la direzione dei fendenti, individuata - fattasi eccezione per i colpi inferti ai glutei - nella zona anatomicamente vicina al cuore.

Inoltre, il Tribunale, fornendo adeguata risposta alle doglianze difensive sul punto, ora riproposte con il ricorso per cassazione, ha evidenziato che, nonostante l'obiettivo preso di mira dall'azione di [OSCURATO:PERSONA], la porzione del corpo attinta fu il braccio sinistro e non la spalla, ma solo in ragione della concitazione del momento.

Né possono valere in senso contrario le deduzioni difensive circa le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA], poiché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in tema di idoneità e non equivocità dell'azione deve essere condotto con giudizio ex ante.

Il giudice del riesame ha puntualmente motivato anche circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, valorizzando a tal fine l'estrazione a freddo dell'arma, la reiterazione dei fendenti, il completo disinteresse per le sorti della vittima e la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] aveva di non usare l'arma nel corso dell'aggressione, bensì le proprie mani.

Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che il giudice del riesame sia incorso in vizi di motivazione circa la qualificazione del fatto e dell'elemento soggettivo, avendo lo stesso fornito puntuale e adeguata risposta alle doglianze difensive.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il provvedimento di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01).

È stato inoltre affermato che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01).

3.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, nella parte in cui deducono il mancato approfondimento da parte del Tribunale circa la possibilità del riconoscimento della desistenza volontaria.

Il giudice del riesame, infatti, ha disatteso, implicitamente ma in modo chiaro, le argomentazioni difensive sul punto.

Il Tribunale non ha infatti accolto la tesi difensiva, ma ha anzi sottolineato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non fu capace di arrestare l'azione dinanzi al ferimento di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, mostrò completo disinteresse per le sorti della vittima.

Di conseguenza, il giudice del riesame ha logicamente affermato che l'azione era già conclusa - e perciò che era stato avviato il meccanismo causale idoneo a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] - quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanarono dal teatro dall'azione criminosa.

Sul punto, il ricorrente si limita ad avanzare una lettura degli elementi probatori alternativa a quella operata dal giudice del riesame, proponendo una ricostruzione degli elementi fattuali che non può essere svolta in sede di giudizio di legittimità.

4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, è infondato.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01).

È stato inoltre precisato che tale giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma è inerente ad una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita del prevenuto (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01).

4.2. Nel caso ora in esame, non risulta che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi di motivazione e di violazione di legge denunciati dal ricorrente, poiché il Tribunale ha svolto un giudizio in concreto sulla personalità dell'indagato, basando la propria decisione sull'efferatezza del fatto e sui futili motivi che portarono [OSCURATO:PERSONA] alla colluttazione.

Il giudice del riesame ha aderito ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, richiamando a tali fini lo spessore criminale dell'indagato; il suo atteggiamento violento, tenuto nonostante l'assenza di uno stato di pericolo in cui versasse l'amico [OSCURATO:PERSONA]; l'incapacità di autocontrollo e disciplina di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base dei citati elementi, il giudice del riesame ha plausibilmente individuato come misura cautelare adeguata la custodia in carcere, ponendo in luce la circostanza che era necessaria un'incisiva limitazione della libertà al fine di scongiurare la reiterazione di comportamenti allarmanti analoghi a quello provvisoriamente contestato.

Inoltre, il Tribunale ha puntualmente motivato circa la ritenuta impossibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, indicando a sostegno della scelta della custodia in carcere la possibilità che l'indagato riprendesse i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese.

Di conseguenza, alla luce di quanto finora esposto, le doglianze difensive sul punto non possono trovare accoglimento, poiché il giudice del riesame ha affrontato adeguatamente i temi proposti e ha reso una motivazione che non risulta manifestamente illogica né contraddittoria.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa in data 11 marzo 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato provvisoriamente contestato di tentato omicidio, aggravato dai motivi futili, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale richiamava inizialmente la provvisoria ricostruzione del fatto, operata dal Giudice per le indagini preliminari sulla base delle videoregistrazioni e delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalle persone presenti al fatto. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, a seguito di una zuffa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, al tempo stesso, tra [OSCURATO:PERSONA] - figlia del primo - e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui la lite si era acquietata, aveva richiesto telefonicamente ausilio a [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione provvisoria del fatto, era sopraggiunto e, estratto un coltello, aveva inferto a [OSCURATO:PERSONA] tre ferite ai glutei e due all'avambraccio sinistro. Il Tribunale riteneva infondate le censure difensive circa la qualificazione del fatto e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, basando la propria decisione sia sull'intensità dei fendenti sferrati, sia sulla zona corporea attinta, aderente a quella del cuore. Inoltre, desumeva l'animus necandi, nella forma del dolo alternativo, dal tipo di arma utilizzata, dall'estrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del coltello a freddo, dalla reiterazione dei fendenti e infine dalla condotta successiva di completo disinteresse per le sorti di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare già disposta dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale fondava il proprio giudizio sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], per come emergente dalla efferatezza del fatto e dai futili motivi sottesi ad esso. In particolare, il Tribunale notava che era stata sufficiente una chiamata dell'amico [OSCURATO:PERSONA] affinché [OSCURATO:PERSONA] si attivasse e sopraggiungesse non solo con intenti bellicosi, ma anche armato di un coltello, nonostante [OSCURATO:PERSONA] non versasse in alcuno stato di pericolo e potesse allontanarsi dal luogo dello scontro. Di conseguenza, il Tribunale qualificava la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come una spedizione punitiva conclusasi con il sangue. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale confermava la scelta dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riteneva la citata misura l'unica idonea a scongiurare il rischio di ripetizione di analoghi comportamenti allarmanti, tenuto conto, da un lato, della spregiudicata personalità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA] - totalmente avulsa dalle regole della convivenza civile - e dell'atteggiamento violento dello stesso, incapace di arrestarsi anche dinanzi al ferimento di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, dell'assoluta inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di recidere in modo netto e radicale lo spessore criminale dello stesso. Il Tribunale, infine, riteneva che la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non fosse idonea a salvaguardare le esigenze cautelari e a scongiurare il rischio che [OSCURATO:PERSONA], approfittando dei margini di libertà connaturati alla misura degli arresti domiciliari e trasgredendo alle prescrizioni fondamentali della citata misura cautelare, riprendesse i contatti con [OSCURATO:PERSONA] al fine di reiterare condotte analoghe a quelle provvisoriamente contestate o al fine di indurre lo stesso Castagna a ritrattare le dichiarazioni rese. 2. Avverso l'ordinanza del 24 marzo 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizio di motivazione circa la qualificazione del fatto. Il ricorrente sostiene che tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale, siano incorsi in errore in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'idoneità e della non equivocità degli atti. Secondo le doglianze difensive, la motivazione si baserebbe, da un lato, su una circostanza astratta e generica, quale la vicinanza corporea tra la zona attinta e quella del cuore; dall'altro lato, su un elemento - ossia, l'intensità dei fendenti - smentito dalla documentazione in atti e non sorretto da un accertamento in concreto del potenziale lesivo dell'arma utilizzata. Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale, con motivazione illogica, per un verso, abbia qualificato il fatto come tentato omicidio e, per altro verso, abbia affermato che i colpi furono sferrati senza concitazione e a distanza ravvicinata rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, tale situazione avrebbe potuto consentire a [OSCURATO:PERSONA] di attingere effettivamente porzioni vitali del corpo. Il ricorrente denuncia, infine, carenza di motivazione circa il requisito della non equivocità degli atti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo alternativo. Il ricorrente sostiene che tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale, abbiano affrontato l'esame dell'elemento soggettivo del reato in termini di possibilità, caratteristica tipica non del dolo diretto, ma di quello eventuale, incompatibile con la forma tentata del reato. Secondo le doglianze difensive, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi dimostrativi dell'assenza del dolo diretto e della sussistenza della sola volontà di causare lesioni: i fendenti erano stati direzionati verso zone corporee non vitali; [OSCURATO:PERSONA] non aveva corso pericolo di vita, come evidenziato dalla documentazione medica; l'azione era stata interrotta da [OSCURATO:PERSONA] in assenza di interventi esterni; [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente ritenuto di intervenire in difesa dell'amico [OSCURATO:PERSONA], stante il contesto animato della rissa. Secondo le doglianze difensive, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito con la sola volontà di ferire [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata lamentando vizi di motivazione circa il mancato confronto da parte del Tribunale sul riconoscimento della desistenza volontaria. Secondo le doglianze difensive, [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto la propria azione senza che venisse a ciò determinato dall'intervento di fattori esterni. Il ricorrente osserva, inoltre, che, anche dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], la colluttazione proseguì senza che venisse utilizzato il coltello. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e lamentando vizidi motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura cautelare disposta. Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto apodittica e autoreferenziale, priva dell'indicazione delle ragioni per cui non sarebbe possibile svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia deciso sulla sola base dell'astratta pericolosità del ricorrente e del suo asserito spessore criminale, circostanze queste che non solo sarebbero prive di adeguato supporto probatorio, ma sarebbero anche in contrasto con la necessità che il pericolo di recidiva sia concreto e attuale. Il ricorrente sostiene, inoltre, che sia illogica l'affermazione secondo la quale sarebbe stata sufficiente una telefonata dell'amico [OSCURATO:PERSONA] affinché [OSCURATO:PERSONA] si attivasse per raggiungere il luogo dello scontro con intenti bellicosi e armato di coltello. In realtà, dai tabulati telefonici emerge che la citata telefonata ad opera di [OSCURATO:PERSONA] fu particolarmente breve. Di conseguenza, sarebbe ragionevole ritenere che il ricorrente non abbia avuto contezza dell'entità della situazione di pericolo in cui versava l'amico [OSCURATO:PERSONA] e delle concrete possibilità di quest'ultimo di allontanarsi in piena libertà dal luogo dello scontro. Il ricorrente sostiene inoltre che [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da una sola condanna, risalente nel tempo ed estinta, e che lo stesso sia imputato in unico procedimento penale, in cui, peraltro, ha rinunciato alla prescrizione per dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Infine, il ricorrente afferma che la motivazione circa l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti dorniciliari sia carente di elementi specializzanti rispetto alla persona di [OSCURATO:PERSONA] e sia basata su un asserito pericolo privo di elementi a sostegno, poiché [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva tentato, malgrado il suo stato di libertà, di entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA] e la figlia di quest'ultimo, ma era anche del tutto estraneo agli interessi sottesi alla lite su cui si sarebbe innestata la presunta aggressione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, dunque va rigettato. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente le doglianze difensive circa la qualificazione del fatto come tentato omicidio e circa la sussistenza dell'elemento psicologico nella forma di dolo alternativo, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Entrambi sono infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390-01). Ha altresì stabilito che, in tema di delitto tentato, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032-02). È stato altresì statuito che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01). Accertamento che deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01). È stato inoltre precisato che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01; in senso conforme Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402-01). 2.2. Sulla scorta di tali premesse, deve affermarsi che l'ordinanza ora impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Infatti, il Tribunale ha aderito ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamati e ha fornito adeguata motivazione, sulla base di tutti gli elementi probatori in suo possesso, circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto tentato provvisoriamente contestato. In linea con i principi pienamente condivisibili stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del riesame ha preso in considerazione, ai fini del riscontro dei requisiti dell'idoneità e dell'univocità di cui all'art. 56 cod. pen., le modalità complessive del fatto e l'idoneità dell'azione a causare la morte di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha valorizzato a tali fini l'intensità dei colpi sferrati, la capacità offensiva dell'arma impiegata e la direzione dei fendenti, individuata - fattasi eccezione per i colpi inferti ai glutei - nella zona anatomicamente vicina al cuore. Inoltre, il Tribunale, fornendo adeguata risposta alle doglianze difensive sul punto, ora riproposte con il ricorso per cassazione, ha evidenziato che, nonostante l'obiettivo preso di mira dall'azione di [OSCURATO:PERSONA], la porzione del corpo attinta fu il braccio sinistro e non la spalla, ma solo in ragione della concitazione del momento. Né possono valere in senso contrario le deduzioni difensive circa le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA], poiché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in tema di idoneità e non equivocità dell'azione deve essere condotto con giudizio ex ante. Il giudice del riesame ha puntualmente motivato anche circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, valorizzando a tal fine l'estrazione a freddo dell'arma, la reiterazione dei fendenti, il completo disinteresse per le sorti della vittima e la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] aveva di non usare l'arma nel corso dell'aggressione, bensì le proprie mani. Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che il giudice del riesame sia incorso in vizi di motivazione circa la qualificazione del fatto e dell'elemento soggettivo, avendo lo stesso fornito puntuale e adeguata risposta alle doglianze difensive. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il provvedimento di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01). È stato inoltre affermato che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01). 3.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, nella parte in cui deducono il mancato approfondimento da parte del Tribunale circa la possibilità del riconoscimento della desistenza volontaria. Il giudice del riesame, infatti, ha disatteso, implicitamente ma in modo chiaro, le argomentazioni difensive sul punto. Il Tribunale non ha infatti accolto la tesi difensiva, ma ha anzi sottolineato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non fu capace di arrestare l'azione dinanzi al ferimento di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, mostrò completo disinteresse per le sorti della vittima. Di conseguenza, il giudice del riesame ha logicamente affermato che l'azione era già conclusa - e perciò che era stato avviato il meccanismo causale idoneo a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] - quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanarono dal teatro dall'azione criminosa. Sul punto, il ricorrente si limita ad avanzare una lettura degli elementi probatori alternativa a quella operata dal giudice del riesame, proponendo una ricostruzione degli elementi fattuali che non può essere svolta in sede di giudizio di legittimità. 4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01). È stato inoltre precisato che tale giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma è inerente ad una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita del prevenuto (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01). 4.2. Nel caso ora in esame, non risulta che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi di motivazione e di violazione di legge denunciati dal ricorrente, poiché il Tribunale ha svolto un giudizio in concreto sulla personalità dell'indagato, basando la propria decisione sull'efferatezza del fatto e sui futili motivi che portarono [OSCURATO:PERSONA] alla colluttazione. Il giudice del riesame ha aderito ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, richiamando a tali fini lo spessore criminale dell'indagato; il suo atteggiamento violento, tenuto nonostante l'assenza di uno stato di pericolo in cui versasse l'amico [OSCURATO:PERSONA]; l'incapacità di autocontrollo e disciplina di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base dei citati elementi, il giudice del riesame ha plausibilmente individuato come misura cautelare adeguata la custodia in carcere, ponendo in luce la circostanza che era necessaria un'incisiva limitazione della libertà al fine di scongiurare la reiterazione di comportamenti allarmanti analoghi a quello provvisoriamente contestato. Inoltre, il Tribunale ha puntualmente motivato circa la ritenuta impossibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, indicando a sostegno della scelta della custodia in carcere la possibilità che l'indagato riprendesse i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese. Di conseguenza, alla luce di quanto finora esposto, le doglianze difensive sul punto non possono trovare accoglimento, poiché il giudice del riesame ha affrontato adeguatamente i temi proposti e ha reso una motivazione che non risulta manifestamente illogica né contraddittoria. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M.
Sentenza Cassazione n. 00140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris