CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 1991
Cassazione n. 01495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Lecce ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A) e 337, 61, n. 2, cod. pen. (capo B), commessi in Melissano il 20 marzo 2023. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta qualificazione interna al capo A), nella parte in cui la condotta contestata al ricorrente che deteneva distinte tipologie di sostanza stupefacente (cocaina, t hashish e marijuana) è stata qualificata ex art. 81 cod. pen. a fronte di una unica condotta di reato, tenuto conto del venir meno della distinzione tabellare tra droghe leggeri e pesanti ex I. n. 49 del 2006. 3. Con distinto atto presentato il 30 giugno 2023 la difesa integra e corregge la parte del ricorso tempestivamente presentato là dove faceva riferimento alla violazione da parte del Tribunale dell'accordo intervenuto tra le parti fche invece aveva accolto - nei corrispondenti termini - la seconda richiesta formulata dalla difesa su espressa volontà dell'imputato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Priva di pregio, infatti, risulta la deduzione con cui si assume che la condotta del ricorrente, trovato in possesso di sostanze stupefacenti appartenenti a differenti tabelle, integri una unica fattispecie di reato; il riferimento normativo evocato nel ricorso risulta, invero, superato dalle successive sentenze della Corte costituzionale e dalle modifiche legislative intervenute. In tal senso milita solida giurisprudenza di questa Corte secondo cui la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 - 01). Ne consegue che l'intervenuto accordo tra le parti sottoposto al controllo del Giudice che ne ha recepito il contenuto nella parte in cui è stata prevista la continuazione interna al capo A) in merito alla contestuale detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle differenti, risulta in linea con detto principio. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass