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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 31599/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da c Tiralongo PqiThT, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale per avere compiuto, da detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, atti idonei diretti in modo non equivoco ad usare violenza nei riguardi del sovraintendente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, l'imputato, dopo un colloquio telefonico, avrebbe tentato di aggredire fisicamente l'operante mentre questi cercava di riportarlo alla calma e di ricondurlo in cella, non riuscendovi per essere stato bloccato dai colleghi del pubblico ufficiale.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità: non vi sarebbe prova di atti di aggressione o minaccia da parte dell'imputato, che avrebbe compiuto solo gesti di stizza e comportamenti di resistenza passiva che, tuttavia, non avrebbero impedito il compimento dell'atto d'ufficio del pubblico agente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di appello, nel ricostruire i fatti anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato perchè nella specie è configurabile il delitto contestato e perché sono del tutto infondate le censure difensive.

Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito e, sostanzialmente, chiedendo alla Corte una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del e Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da c Tiralongo PqiThT, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale per avere compiuto, da detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, atti idonei diretti in modo non equivoco ad usare violenza nei riguardi del sovraintendente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, l'imputato, dopo un colloquio telefonico, avrebbe tentato di aggredire fisicamente l'operante mentre questi cercava di riportarlo alla calma e di ricondurlo in cella, non riuscendovi per essere stato bloccato dai colleghi del pubblico ufficiale.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità: non vi sarebbe prova di atti di aggressione o minaccia da parte dell'imputato, che avrebbe compiuto solo gesti di stizza e comportamenti di resistenza passiva che, tuttavia, non avrebbero impedito il compimento dell'atto d'ufficio del pubblico agente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello, nel ricostruire i fatti anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato perchè nella specie è configurabile il delitto contestato e perché sono del tutto infondate le censure difensive. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito e, sostanzialmente, chiedendo alla Corte una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del e Ammende. Così deciso in Roma, il 24 apr
Sentenza Cassazione n. 31599/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris