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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41740/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza dei 14 febbraio 2020, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, cod.pen. e 55 D.L.vo 231/07 (utilizzo indebito nel POS della ditta Pubblicity, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era titolare e nella quale collaborava Stassi, di quattordici carte di credito clonate o rubate all'estero) e 648 bis cod.pen. (sostituzione di carte di credito con denaro derivante da operazioni commerciali fittizie). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, lamentando che in appello era stato rilevato come nessuna prova era stata fornita sulla natura illecita delle carte di credito utilizzate nel POS della ditta Pubblicity, visto che il teste Prinzi, direttore della filiale [OSCURATO:SOCIETA]., si era limitato a riferire di avere ricevuto una comunicazione relativa a transazioni presuntivamente fraudolente e che dai successivi riscontri effettuati sulle predette carte risultava che erano state emesse da istituti finanziari con sede all'estero e che per tale motivo non era stato possibile svolgere alcuna attività di verifica. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'atto di appello conteneva une specifico motivo di impossibilità di ascrivere una responsabilità penale in carico sia alla [OSCURATO:PERSONA], soggetto totalmente estraneo alla condotta, che allo stesso Stassi, soggetto inconsapevole ed in totale buona fede in relazione alle contestate transazioni finanziarie poste in essere nella sua attività commerciale, e la sentenza di appello nulla aveva chiarito sul punto: la [OSCURATO:PERSONA] era unicamente intestataria dell'attività commerciale e non aveva mai operato all'interno della stessa, e le dichiarazioni da lei rese prima al direttore della banca e poi al maresciallo Fontana si basavano esclusivamente su elementi appresi de relato dallo stesso Stassi; quest'ultimo aveva reso esaustivi chiarimenti su quanto avvenuto il giorno in contestazione e sulle transazioni poste in essere. 1.3 Il difensore lamenta per Stassi la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva; era stato sottolineato che la gravità del reato e la pericolosità del soggetto non costituiscono un ostacolo in astratto idoneo ad impedire la concessione delle attenuanti generiche.Arlv [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve infatti rilevare come gli stessi siano ripetitivi di quanto già esposto in appello e sui quali la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione; a tale proposito deve essere ribadito che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato, quanto al primo motivo,che le carte di credito utilizzate nel POS della ditta Publicity erano state bloccate, che il blocco non poteva che essere stato disposto dai titolari delle stesse e che le carte non erano state utilizzate né dai rispettivi titolari né da soggetti dagli stessi autorizzati. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito al direttore di credito alcuna spiegazione sul perché fossero state compiute 20 operazioni con 14 carte di credito diverse in un breve lasso di tempo e che solo agli operanti di polizia giudiziaria abbia riferito che l'attività era seguita da Stassi; quest'ultimo, prosegue la Corte territoriale, ha a sua volta reso dichiarazioni contraddittorie, affermando prima che titolare delle carte di credito era [OSCURATO:PERSONA] e poi che i titolari delle stesse erano le ditte per I4A quali lavorava; sul punto si deve rilevare la natura meramente fattuale dei ricorso, in quanto con lo stesso i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.2 Quanto al motivo proposto nell'interesse di Stassi relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, deve ricordarsi che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella pìù idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sentenza Sez. 2, n.31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.270481); nel caso in esame, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non indica alcuna ragione per la quale avrebbe dovuto essere effettuato un giudizio di prevalenza, limitandosi a generiche considerazioni sulla possibilità per il giudice di concedere le attenuanti generiche e sul relativo onere di motivazione, per cui il motivo è manifestamente infondato.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/09/2021 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza dei 14 febbraio 2020, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, cod.pen. e 55 D.L.vo 231/07 (utilizzo indebito nel POS della ditta Pubblicity, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era titolare e nella quale collaborava Stassi, di quattordici carte di credito clonate o rubate all'estero) e 648 bis cod.pen. (sostituzione di carte di credito con denaro derivante da operazioni commerciali fittizie). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, lamentando che in appello era stato rilevato come nessuna prova era stata fornita sulla natura illecita delle carte di credito utilizzate nel POS della ditta Pubblicity, visto che il teste Prinzi, direttore della filiale [OSCURATO:SOCIETA]., si era limitato a riferire di avere ricevuto una comunicazione relativa a transazioni presuntivamente fraudolente e che dai successivi riscontri effettuati sulle predette carte risultava che erano state emesse da istituti finanziari con sede all'estero e che per tale motivo non era stato possibile svolgere alcuna attività di verifica. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'atto di appello conteneva une specifico motivo di impossibilità di ascrivere una responsabilità penale in carico sia alla [OSCURATO:PERSONA], soggetto totalmente estraneo alla condotta, che allo stesso Stassi, soggetto inconsapevole ed in totale buona fede in relazione alle contestate transazioni finanziarie poste in essere nella sua attività commerciale, e la sentenza di appello nulla aveva chiarito sul punto: la [OSCURATO:PERSONA] era unicamente intestataria dell'attività commerciale e non aveva mai operato all'interno della stessa, e le dichiarazioni da lei rese prima al direttore della banca e poi al maresciallo Fontana si basavano esclusivamente su elementi appresi de relato dallo stesso Stassi; quest'ultimo aveva reso esaustivi chiarimenti su quanto avvenuto il giorno in contestazione e sulle transazioni poste in essere. 1.3 Il difensore lamenta per Stassi la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva; era stato sottolineato che la gravità del reato e la pericolosità del soggetto non costituiscono un ostacolo in astratto idoneo ad impedire la concessione delle attenuanti generiche.Arlv [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve infatti rilevare come gli stessi siano ripetitivi di quanto già esposto in appello e sui quali la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione; a tale proposito deve essere ribadito che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato, quanto al primo motivo,che le carte di credito utilizzate nel POS della ditta Publicity erano state bloccate, che il blocco non poteva che essere stato disposto dai titolari delle stesse e che le carte non erano state utilizzate né dai rispettivi titolari né da soggetti dagli stessi autorizzati. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito al direttore di credito alcuna spiegazione sul perché fossero state compiute 20 operazioni con 14 carte di credito diverse in un breve lasso di tempo e che solo agli operanti di polizia giudiziaria abbia riferito che l'attività era seguita da Stassi; quest'ultimo, prosegue la Corte territoriale, ha a sua volta reso dichiarazioni contraddittorie, affermando prima che titolare delle carte di credito era [OSCURATO:PERSONA] e poi che i titolari delle stesse erano le ditte per I4A quali lavorava; sul punto si deve rilevare la natura meramente fattuale dei ricorso, in quanto con lo stesso i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.2 Quanto al motivo proposto nell'interesse di Stassi relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, deve ricordarsi che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella pìù idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sentenza Sez. 2, n.31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.270481); nel caso in esame, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non indica alcuna ragione per la quale avrebbe dovuto essere effettuato un giudizio di prevalenza, limitandosi a generiche considerazioni sulla possibilità per il giudice di concedere le attenuanti generiche e sul relativo onere di motivazione, per cui il motivo è manifestamente infondato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/09/2021 Il c
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