CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28802/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Trapani, via Marinella, 11 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 804/2017, depositato il 26 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. propone ricorso per cassazione avverso F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28802/2017 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 19830/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 26 aprile 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva accolto solo parzialmente le domande di accertamento della nullità delle clausole di un conto corrente e di un mutuo ipotecario e di condanna alla ripetizione di indebito; - la Corte ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione periodica degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, nonché l’applicazione della commissione di massimo scoperto sulle somme non eccedenti il fido concesso, mentre aveva ritenuto valida la clausola di determinazione del tasso di interesse, in relazione al profilo contestato della insufficiente determinatezza, ed escluso la natura usuraria del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, e aveva condannato la società al pagamento in favore della banca della somma di euro 115.136,29, oltre interessi al tasso legale; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; - quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., e, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto che non fosse stata dimostrata la pattuizione relativa alla determinazione degli interessi passivi secondo la clausola cd. «uso piazza», benché la relativa circostanza non fosse stata oggetto di contestazione da parte della banca; - il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità; - l’operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28802/2017 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 19830/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass.29 settembre 2020, n. 20525; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3023); - nel caso in esame, la ricorrente, nel lamentarsi della mancata applicazione del principio di non contestazione al fatto relativo alla pattuizione della menzionata clausola contrattuale, provvede alla riproduzione, nella parte ritenuta rilevante ai fini che qui interessano, dell’atto di appello proposto e della comparsa di costituzione della controparte nel giudizio di primo grado, ma omette qualsiasi utile riferimento al contenuto dell’atto di citazione; - tale omissione non consente di poter esaminare la fondatezza della doglianza formulata, in quanto ostativa dell’individuazione dei fatti allegati della parte in merito ai quali la controparte sarebbe stata tenuta a prendere posizione e che, per effetto del principio di non contestazione, non necessiterebbero della relativa dimostrazione; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., 210 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; - con tale censura si duole della decisione del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto corretta la reiezione dell’istanza formulata ex art. 210 c.p.c. per l’acquisizione del relativo contratto; - il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha motivato la sua decisione di non disporre il richiesto ordine di esibizione del documento contrattuale in ragione della genericità dell’istanza, nonché del mancato esercizio, in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di merito, del diritto di cui all’art. 119, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; - orbene, premesso che il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28802/2017 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 19830/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, solo a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr., sul punto, Cass. 13 settembre 2021, n. 24641), si osserva che la doglianza muove da un presupposto, consistente nel previo invio della richiesta alla banca, che la Corte di appello ha espressamente disconosciuto; - ciò posto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - con l’ultimo motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per aver escluso che la banca avesse applicato interessi usurari per il periodo 1997-1999 all’esito di una valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del costo complessivo del credito che non teneva conto delle somme versate a titolo di commissioni di massimo scoperto; - il motivo è inammissibile; - come noto, con riferimento ai rapporti bancari svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini dell’individuazione delle voci di costo del credito rilevanti per la verifica del rispetto del tasso soglia dell'usura di cui alla l. 7 maggio 1996, n. 108, va effettuata la separata 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28802/2017 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 19830/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, primo comma, della predetta l.n. 108 del 1996 – e con la cd. CMS soglia – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali –, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303); - orbene, parte ricorrente si limita a denunciare solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, senza alcuna deduzione e argomentazione volta a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto, da cui dipende il superamento della soglia; - la mancata specificazione degli elementi fattuali e delle ragioni in base ai quali il tasso soglia sarebbe stato, nel caso in esame, superato non consente di apprezzare la rilevanza e decisività della questione prospettata (cfr., in tal senso, Cass. 6 settembre 2021, n. 24013); - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28802/2017 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 19830/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c