CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 febbraio 2018
Cassazione n. 22160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9760-2018proposto da: LITORAMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ SANNA -ricorrente - contro GIULIANI S. P . A ., in persona del legale rappresen tante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.269, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 649/2018 del la CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato Giuliani S.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/2009, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Litorama S.p.a., della somma di € 67.704,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di una partita di espositori in cartone da posizionare all’interno delle farmacie e destinati a contenere prodotti solari Lichtena. Si costituiva in giudizio il fornitore, resistendo all’opposizione. Acquisite le risultanze del procedimento di A.T.P. esperito prima della causa e svolta una ulteriore C.T.U. sui beni oggetto della fornitura, il Tribunale, con sentenza n. 9012/2014, rigettava l’opposizione confermando il decreto opposto. Interponeva appello avverso detta decisione Giuliani S.p.a. e si costituiva in seconde cure Litorama S.p.a., spiegando a sua volta impugnazione incidentale. Con la sentenza impugnata, n. 649/2018, la Corte di Appello di Milano riformava la decisione di prima istanza, dichiarava risolto il contratto intercorso tra le parti per fatto e colpa di Litorama S.p.a. e, revocato il decreto opposto, condannava la predetta società al pagamento in favore di Giuliani S.p.a. della somma di € 41.652,00 a titolo di risarcimento del danno.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Litorama S.p.a., affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Giuliani S.p.a., spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato il grave inadempimento della società ricorrente al contratto intercorso tra le parti, confondendo il motivo con lo scopo del negozio, e ritenuto gli espositori oggetto della fornitura non idonei allo scopo, in assenza di prova che alcuno di essi avesse ceduto mentre conteneva i prodotti solari per contenere i quali era stato progettato e realizzato. Con il secondo motivo, laricorrente principale denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito prevalenza, nell’ambito della valutazione della prova, alle conclusioni della C.T.U. esperita in corso di causa, che aveva avuto ad oggetto un solo espositore, e non invece a quelle dell’A.T.P. svolto prima della causa, che aveva avuto ad oggetto quattro espositori. Le censure sono inammissibili, poiché propongono una rilettura del fatto fondata su una valutazione alternativa dello stesso, e delle risultanze istruttorie, rispetto a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale. Quest’ultima, in particolare, all’esito dell’apprezzamento delle prove documentali, costituite in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e sulla base delle conclusioni del C.T.U., ha ritenuto raggiunta la prova della presenza di vizi e difetti della merce venduta, tali da renderla inidonea all’uso pattuito (cfr. 18 della sentenza impugnata). L’espositore, infatti, avrebbe dovuto – secondo le intenzioni delle parti– assicurare un utilizzo di alcuni mesi, per consentire la vendita dei prodotti solari Lichtena nella stagione estiva, mentre aveva manifestato prima il cedimento dei ripiani centrali, e poi si era scollato cadendo in terra (cfr. pag. 19). A tale valutazione del fatto e delle prove la società ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 1492, 1495 e 2730 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto che l’azione di risoluzione è preclusa quando il perimento della cosa interviene, prima della proposizione della domanda, per causa non imputabile al venditore. Poiché nella specie era stata Giuliani S.p.a. ad invitare i farmacisti a disfarsi degli espositori oggetto di causa, e non ne aveva curato la restituzione a Litorama S.p.a., la domanda avrebbe dovuto essere rigettata. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che gli espositori oggetto di causa non avessero alcun valore economico, a fronte di vizi che li affliggevano; che essi non fossero riutilizzabili, perché marchiati Lichtena; ed infine, che il loro costo di trasporto avrebbe reso la restituzione antieconomica (cfr. pag. 20 della sentenza). Nessuna di tali valutazioni è adeguatamente attinta dalla censura in esame, con la quale la società ricorrente si limita ad affermare che i beni oggetto del contratto sarebbero periti per causa a lei non imputabile, non considerando in tal modo che il giudice di merito ha ritenuto sussistente il grave inadempimento del fornitore proprio a fronte dei vizi che i beni di cui si discute presentavano e della loro inutilizzabilità, sia per lo scopo per il quale essi erano stati ordinati da Giuliani S.p.a. (esposizione dei prodotti solari Lichtena per la vendita presso le farmacie) sia per altra finalità alternativa. Il perimento dei beni forniti, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Litorama S.p.a., è da ascrivere –secondo la valutazione in punto di fatto operata dal giudice di merito, non suscettibile, come tale, di riesame in questa sede– ai vizi riscontrati nei beni medesimi ed alla loro ravvisata gravità, tale da escluderne la stessa possibilità di un riutilizzo alternativo. Trattasi dunque di perimento imputabile al fornitore, che –come tale–non solo non preclude, ma, anzi, legittima pienamente, l’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto. A ciò deve aggiungersi che, secondo la Corte distrettuale, Litorama S.p.a. aveva preso atto della fondatezza delle doglianze mosse da Giuliani S.p.a. alla fornitura, proponendo la sostituzione di parte degli espositori risultati inidonei (cfr. ancora pag. 20 della sentenza). Anche in questo caso, si tratta di una valutazione di merito, che la società ricorrente attinge proponendo una inammissibile ricostruzione alternativa del fatto e delle prove. Con il quarto motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1453 e 1494 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il danno, quantificandolo nella somma di € 41.652, corrispondente al costo di trasporto degli espositori presso le farmacie, in assenza di prova del nesso causale esistente tra inadempimento e danno. In particolare, secondo la società ricorrente il costo di trasporto degli espositori presso le farmacie non aveva alcuna derivazione causale con l’inadempimento addebitato a Litorama S.p.a., essendo tra l’altro quest’ultimo successivo al trasporto.La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto provato il danno soltanto per la voce relativa al trasporto degli espositori presso le farmacie, non avendo la parte danneggiata –odierna ricorrente incidentale – provato la vendita dei prodotti ad un prezzo inferiore a quello previsto, né dimostrato ricavi o incassi conseguiti, né di aver effettuato spese pubblicitarie o di altro genere, al di là di quelledi trasporto dei beni di cui è causa (cfr. penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata). La ricorrente principale attinge tale motivo affermando che il trasporto sarebbe avvenuto prima dell’inadempimento, e dunque mancherebbe il nesso causale tra evento e danno, ma non considera che non è l’inadempimento, ma soltanto il suo accertamento, ad essere successivo al trasporto. I beni oggetto del contratto, infatti, erano stati –secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito–previsti e pattuiti come dotati di specifiche caratteristiche, ed in effetti sono stati consegnati con vizi tali da renderli del tutto inidonei allo scopo convenuto. L’inadempimento, dunque, in quanto direttamente derivante dai vizi della cosa fornita, si è verificato alla consegna della merce, ed è solo il suo accertamento che è avvenuto successivamente. La spesa di trasporto, dunque, proprio in quanto afferente ad un bene viziato e non idoneo allo scopo, rientra certamente nell’area del danno risarcibile derivato dall’inadempimento contrattuale. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4, commi 1 e 5, del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del primo grado nella medesima misura indicata dal Tribunale, in applicazione dello scaglione di valore corrispondente alla domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., pari ad € 3.000.000, senza considerare che lastessa era stata accolta soltanto nella ridotta misura di € 41.652. La società ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto parametrare le spese al valore della somma effettivamente riconosciuta dovuta, e non a quella, maggiore, domandata, ma non riconosciuta. La censura è fondata. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spesedi lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato –in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D. M . 5 otto bre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.– sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007 , Rv. 598765 ).Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado aveva ad oggetto, da un lato, il credito vantato da Litorama S.p.a., per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo per la somma di € 67.704, e dall’altro lato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da Giuliani S.p.a., accolta dalla Corte distrettuale limitatamente alla somma di € 41.652,il valore della controversia, sul quale parametrare le spese di lite, era pari alla sommatoria dei due importi suindicati, e dunque ad € 109.356,00.Lo scaglione corretto, dunque, sarebbe stato quello indicato dalla società ricorrente principale, relativo alle cause di valore compresotra € 52.000 ed € 260.000, rispetto ai valori massimi del quale la liquidazione operata dalla Corte distrettuale, che ha liquidato le spese del primo grado in complessivi € 49.487, risulta eccessiva. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo Giuliani S.p.a. lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato la domanda risarcitoria, salvo che per quanto attiene alle spese di trasporto, senza fornire adeguata motivazione sul punto. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente ravvisato una carenza di prova sulle altre voci di danno allegate, senza considerare cheGiuliani S.p.a. aveva dedotto specifici mezzi di prova a sostegno delle proprie domande. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, che la società ricorrente incidentale aveva proposto anche in termini equitativi.Per ragioni di priorità logica, va esaminato innanzitutto il secondo motivo, che è fondato. La ricorrente incidentale riporta il contenuto del proprio atto di appello (cfr. pagg. 38 e ss. del controricorso), con il quale erano state ripropostele istanze istruttorie, già dedotte in prima istanza, finalizzate a dimostrare le specifiche voci di danno che erano state allegate. In relazione a dette istanze, che appaiono – in a stratto – inerenti a i fatti indicati da Giuliani S.p.a. come causativi del danno lamentato,la Corte distrettuale non ha assunto alcuna statuizione, limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l’omessa dimostrazione del nesso causale tra le specifiche voci di danno di cui si discute ed il fatto pregiudizievole, che va individuatonell’inadempimento. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale implica l’assorbimento del primo e terzo motivo. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate da Giuliani S.p.a. in prime cure e reiterate in appello, e riesaminare, all’esito, nel suo complesso la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente incidentale. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale; vanno accolti il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale; vanno dichiarati assorbiti il primo e terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale; accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazi