CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 19868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Bari il 08/06/1995 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 04 giugno 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 07/12/2020, omettendo di versare la cauzione dovuta quale destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La Corte, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto non provato lo stato di impossidenza, e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, dalla mera produzione dell'attestazione ISEE, in quanto essa costituisce una autodichiarazione, e l'imputato non ha neppure chiesto una rateizzazione o la riduzione della somma da versare, così da dimostrare la propria volontà di ottemperare all'obbligo di legge. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del ,s suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria e per la illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, mettendo l'imputato in grado di assolvere il proprio onere probatorio, non solo mediante produzioni documentali, ma anche sottoponendosi all'esame. La Corte EDU, nella sentenza Maestri c/Italia, ha ritenuto sussistente l'obbligo di rinnovazione anche in un caso in cui il giudice di appello non aveva rivalutato la ricostruzione fattuale, ma si era comunque pronunciato sull'elemento soggettivo del reato: in quel caso ha ritenuto che dovesse procedersi all'esame dell'imputato. Anche la sentenza impugnata rivaluta l'elemento soggettivo, affermando che l'omessa richiesta di una riduzione della cauzione o di una sua rateizzazione dimostrano la sussistenza del dolo, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dibattimentale, così da consentire all'imputato di produrre ulteriore documentazione oppure sottoporsi ad esame. 3. Il Procuratore generàle, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente afferma erroneamente che, nel presente .caso, la Corte di appello avrebbe dovuto d'ufficio disporre la rinnovazione istruttoria per poter ribaltare la decisione assolutoria del giudice di primo grado. 2• L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., come noto, stabilisce che il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale «nei casi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», e questa Corte ha costantemente interpretato detta norma nel senso che «La necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale» (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448). Nel presente caso, il ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado è stato motivato esclusivamente da una diversa valutazione della rilevanza ed efficacia probatoria della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, senza procedere alla valutazione di alcuna prova dichiarativa. La Corte di appello, nella motivazione della sentenza, ha valutato la eventuale necessità di procedere alla rinnovazione istruttoria, ed ha concluso in senso negativo perché la prova circa la sussistenza del reato, anche nel giudizio di primo grado, si era fondata esclusivamente sulla efficacia probatoria dell'attestazione ISEE depositata dal ricorrente. Tale decisione appare corretta, in quanto conforme alla norma e alla sua interpretazione giurisprudenziale, e lo stesso ricorrente non indica alcuna prova dichiarativa che, a suo parere, avrebbe dovuto essere rinnovata o avrebbe potuto, in ogni caso, orientare diversamente la decisione. Nel ricorso si lamenta, genericamente, che il ricorrente avrebbe dovuto «essere messo ... nelle condizioni di meglio assolvere il proprio onere probatorio, sia documentalmente che sottoponendosi ad esame», ma non si tiene conto del fatto che egli è stato regolarmente citato in giudizio, dopo avere ricevuto la notifica dell'atto di appello ed essere stato messo a conoscenza del suo contenuto, e, come risulta dalla sentenza stessa, non ha chiesto di parteciparvi, avendo anche omesso di chiederne la trattazione orale, né ha chiesto di poter rinnovare l'istruttoria, anche al solo fine di rendere l'esame o di depositare ulteriore documentazione. 3. L'affermazione della necessità di procedere in ogni caso all'esame dell'imputato, al fine di ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, è infondata. La ratio dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è quella di impedire che una condanna possa essere pronunciata dai giudici che non hanno proceduto direttamente all'acquisizione delle prove decisive su cui fondano la loro 3decisione, al fine di evitare che la loro diversa valutazione di tali prove si basi sul loro esame non diretto, ma mediato dagli atti e dalla valutazione già espressa da un diverso giudice, circostanze che possono risultare fuorvianti. La rinnovazione, pertanto, non è necessaria quando le prove su cui si fonda la decisione di condanna siano esaminate direttamente dai giudici dell'impugnazione, come avviene con le prove documentali, né è necessaria la rinnovazione di prove mai assunte in primo grado, per le quali l'eventuale decisione di assunzione nel giudizio di appello, per la prima volta, deve rispondere al diverso requisito della indispensabilità, dovendo il giudice di secondo grado procedere all'acquisizione delle' nuove prove richieste dalle parti solo «se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti» (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), o acquisirle d'ufficio «se il giudice la ritiene assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.). Riguardo allo svolgimento dell'esame dell'imputato, pertanto, questa Corte ha stabilito che «In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità» (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493). Quanto alla indispensabilità dell'esame dell'imputato, inoltre, deve sempre ricordarsi che «L'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Rv. 275909). Nel presente caso il ricorrente, quale imputato, non è stato sentito nel corso del giudizio di primo grado, 'né risulta avere reso spontanee dichiarazioni, e la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è stata compiuta solo attraverso l'esame della documentazione, ritenendo quel giudice che la mera produzione della certificazione ISEE dimostrasse l'involontarietà dell'omissione, per lo stato di incapienza del sottoposto alla misura di prevenzione. La sentenza di appello ha compiuto una diversa valutazione sulla base del medesimo compendio probatorio e del comportamento oggettivo tenuto dal ricorrente, ritenendo detta certificazione insufficiente per provare uno stato di incapienza, stante la sua natura di autodichiarazione, e deducendo la volontà di omettere l'adempimento non da dichiarazioni verbali dell'interessato, bensì dalsuo mancato attivarsi per effettuare il pagamento dovuto chiedendo, come è consentito dalla legge, una rateizzazione dell'importo dovuto o una sua riduzione. L'esame dell'imputato, anche se svolto, non avrebbe potuto incidere su tale valutazione, dovendo l'eventuale attivazione delle procedure indicate dai giudici di appello essere provate docunnentalmente, come il ricorrente avrebbe potuto fare già nel corso del giudizio di primo grado, e non meramente dichiarate senza allegazioni. La motivazione della sentenza di condanna, pertanto, è logica e conforme alle prove acquisite, e non presenta i vizi lamentati nel ricorso. Il richiamo del ricorrente alla sentenza CEDU Maestri c/Italia, infine, è palesemente inconferente, dal momento che in quel caso fu ritenuta contraria ai principi del giusto processo l'omessa rinnovazione, per ribaltare la sentenza assolutoria, dell'esame che gli imputati avevano reso nel giudizio di primo grado, mentre nel presente caso, come già sottolineato, il ricorrente non ha mai reso alcuna dichiarazione e la valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è stata effettuata, in entrambe le sentenze, esclusivamente sulla base della documentazione depositata dall'imputato stesso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri P.Q.MV (.1:---Y-A- CORTE SUPREMA M CASSAZIONE ,-:ni iM3 2026... 2,Rio [OSCURATO:PERSONA] F1.2\11I 5