CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32938/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 11109 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11109del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA]-CANTARA [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico,legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46M06 F158R ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78T68C351P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ( P . I .: 04113080875), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VRBRND 77S13 C351V ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2181/2022, pubblicatain data 21 novembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società agricola consortile a r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un de- creto ingiuntivo, per l’importo di € 7.637,32, nei confronti della società agricola a r.l. Al-Cantara. L’opposizione dell’ingiunta è Ric. n. 11109/2023 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha revocato il decreto opposto, dichiarando la competenza del collegio arbitrale pre- visto dal contratto sul quale era fondata la pretesa oggetto di ingiunzione, con compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello che era stato avanzato dalla società opponente in relazione al solo capo relativo alla regola- mentazione delle spese processuali e condannando altresì quest’ultima al pagamento della somma di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c.. Ricorre la società agricola a r.l. Al-Cantara, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società agricola consortile a r.l. Vi- vera. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art.91 c.p.c. e del pri n cipio di soccombenza con riferimento al n.3 dell’art. 360 c.p.». La società ricorrente deduce che, essendo stata accolta l’oppo- sizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, in base al principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. la società opposta avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese processuali. Avrebbe, quindi, errato la corte d’appello a Ric. n. 11109/2023 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 confermare la pronuncia di compensazione di tali spese emessa dal tribunale all’esito del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. È sufficiente rilevare, in proposito, chenon è indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 , Rv. 662213 –01). In base all’art. 92, comma 2, c.p.c., infatti, è possibile per il giudice, nel definire la controversia, derogare al principio della soccombenza espresso dall’art. 91 c.p.c., laddove sussistano i presupposti indicati da tale disposizione che, nella formulazione introdotta dal decreto - legge 12 settembre 2014 n. 132, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 (e applicabile alla fattispecie, ratione temporis), pur inizial- mentelimitati alle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti», sono stati suc- cessivamenteestesi anche ad «altre analoghe gravi ed eccezio- nali ragioni», in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo -19 aprile 2018 n. 77 . Nella specie –lo si osserva anche per completezza espositiva – la derogaal principio della soccombenza risulta adeguatamente motivata dalla corte d’appello (ad integrazione della motiva- zione resa sul punto dal giudice di primo grado, evidentemente ritenuta insufficiente), sulla base di eccezionali ragioni, non il- logiche o erronee e, come tali, non sindacabili nella presente sede (ex multis: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, Rv. 671205 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024, Rv. 670803 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Rv. 653625 - 01) , avendo la stessa rilevato che la società debitrice aveva eccepito alla creditrice, in via stragiudiziale, la nullità della clausola compromissoria. Ric. n. 11109/2023 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 La corte territoriale ha, quindi dato, atto che«la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in monitorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], proprio perché aveva preso atto della fondata eccezione di nullità delle clausole com- promissorie, salvo poi vedersi opporre l’incompetenza dell’adito giudice in ragione di tali clausole»; ha ritenuto la condotta an- tecedente al giudizio dell’ingiunta una ragione eccezionale ido- nea a giustificare la compensazione delle spese delle lite defi- nitasi con l’affermazione della competenza arbitrale. Si tratta di una motivazione conforme a diritto oltre che del tutto ragionevole e condivisibile e, del resto, non oggetto di al- cuna specifica censura, almeno nell’ambito del motivo di ricorso in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione alla condanna per responsabilità aggravata statuita ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei pre- supposti in riferimento al n.3 dell’art. 360 c.p.c . ». La società ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe «po- sto … … a base della responsabilità aggravata non mala fede o colpa grave dell’[OSCURATO:PERSONA], ma, violando l’art. 96 c.p.c. un le- gittimo esercizio di suo diritto di difesa, espletato corretta- mente, sia stragiudizialmente in riscontro alla richiesta di arbi- trato, sia processualmente in opposizione al decreto ingiun- tivo». Il motivo è fondato. La condannaai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., pronunciata in secondo grado contro l’appellante, non risulta, in effetti,so- stenuta da alcuna effettiva motivazione. La stessa corte d’appello si limita, apoditticamente, ad affer- mare, sul punto, con riferimentoalla posizione della parte ap- pellante, esclusivamente quanto segue: «risultando di ogni evi- denza, quanto meno, la sua colpa grave nell’odierno procedi- mento». Ric. n. 11109/2023 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Non viene chiarito, nella motivazione del provvedimento impu- gnato,in cosa consisterebbe questa pretesa colpa grave, come sarebbe stato(ovviamente ) necessario per giustificare la deci- sione di condanna per responsabilità processuale aggravata, a maggior ragione nel caso di specie, avendo la corte territoriale rigettato l’appellosolo all’esito di una correzione/integrazione della motivazione della sentenza impugnata, con ciò dando atto che la decisione impugnata, in realtà, se non del tutto errata nel suo fondamento in diritto, quanto menonon era sostenuta da adeguata motivazione. D’altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la con- danna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pub- blicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di re- sponsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello stru- mento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass.,Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 –02; Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021, Rv. 665014 –02, che precisa ulteriormente che « l a condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento –da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell ’ esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte pro- cessuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della Ric. n. 11109/2023 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall’infonda- tezza della impugnazione»; cfr., altresì, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 –01). Nella specie, la corte d’appello non solo si è limitata ad affer- mare, senza alcuna motivazione sul punto, la sussistenza di un presupposto in realtà non richiesto dalla legge (la colpa grave) ai fini della suddetta condanna, senza invece affatto valutare la sussistenza dei corretti presupposti necessari a tal fine, ma, so- prattutto, lo ha fattosenza in alcun modo esporre alc una effet- tiva motivazione sul punto. Di conseguenza, va certamente cassata la pronuncia di con- danna dell’appellante ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. La cassazionedel capo della decisione impugnata relativo alla suddetta condanna può avvenire senza rinvio, dovendosi con- siderare che la sentenzadi primo grado impugnata (vale a dire, il solo capo relativoalle spese processuali della stessa ) era tal- mente carente, quanto meno sotto il profilo motivazionale,da dovere essere integrata dalla corte d’appello, il che è sufficiente per escludere, nel caso di specie, un esercizio abusivo della fa- coltà di impugnazioneda parte dell’appellante. 3.Il primo motivo del ricorso è rigettato; il secondo è accolto. La sentenza impugnata è cassata,senza rinvio, in relazione al solo capo relativo al motivo accolto , con conseguente esclu- sionedella condanna della parte appellante ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Le spese del giudizio diappello e di quello di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenzaparziale nella presente fase del giudizio e delle ragioni che hanno dato luogo alla decisionedel gravame sulla compensazione delle spese del primo grado del giudizio, Ric. n. 11109/2023 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 fondate su una correzione e/o integrazione della motivazione della decisione appellata. Per questi motivi La Corte: - rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo mo- tivo ecassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolto, nella parte sola in cui dispone la