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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2022

Cassazione n. 42377/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' riportandosi alla requisitoria già depositata.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 13/09/2010, colpevole del delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F. ( capo A) per avere cagionato con le operazioni distrattive descritte in imputazione ed esponendo passività inesistenti, il fallimento della società, nonché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere stipulato un contratto di fitto di azienda del 5 maggio 2009 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era amministratore unico la [OSCURATO:PERSONA], a cui cedeva tutti i punti vendita e tutta la merce esistente in magazzino, distraendo la somma di euro 143.016,49 relativa per lo più a merci cedute, oltre che per la riduzione del canone di affitto (capo B). 1.1.Secondo la sentenza impugnata, la società fallita era in una situazione di crisi già nel 2006 e aveva chiuso l'esercizio 2008 con una perdita netta di euro 614.643,00; le operazioni distrattive, sub A) e sub B), tutte accertate, avevano aggravato lo stato di dissesto fino alla dichiarazione di fallimento, e rilevano penalmente a prescindere dal nesso causale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo, con un unico atto, sei motivi. 1.Con il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia vizio della motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione di responsabilità, lamentando il mancato scrutinio del nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento, quale evento del reato, neppure essendo state indicate le ragioni e gli elementi utili a dimostrare che l'evento fosse stato previsto e voluto dallo [OSCURATO:PERSONA], sul piano dell'elemento soggettivo; richiama, altresì, il contenuto della consulenza di parte al fine di contestare la affermazione della sentenza impugnata circa la mancata prospettazione di ipotesi alternative.

2. Con il secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità, sostenendosi che la ricorrente, quale extraneus, non avrebbe posto in essere condotte causalmente orientate e consapevoli.

3. Con il terzo motivo, per [OSCURATO:PERSONA], vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo B), sostenendosi che l'operazione di affitto di ramo d'azienda e i successivi atti di cessione degli articoli della merce esistente sarebbero degli atti leciti tesi a recuperare liquidità per la fallita, che al momento della cessione non aveva più alcuna operatività.

4. Il quarto motivo, che denuncia ancora violazione di legge e vizio di motivazione, ha riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negata con formula di stile, e, dunque, con motivazione inesistente o apparente, in specie soffermandosi la doglianza sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

5. Analoghi vizi vengono DEDOTTI con il quinto e il sesto motivo con riguardo al mancato riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della continuazione con due precedenti sentenze di condanna del tribunale di Patti, che l'hanno riguardata.

Quanto alla sentenza del 25/10/2017, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la decisione era passata in giudicato al momento della richiesta difensiva, formulata all'udienza di discussione del 19/09/2022, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione in data 21/06/2022.

Con riguardo alla sentenza del 15/10/2018, sussisterebbero i presupposti di fatto per il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso.

3. Sono stati presentati motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], aventi riguardo, specificamente, al quinto e al sesto motivo.

3.1. Con una prima doglianza, riferita al quinto motivo del ricorso originario, il difensore espone di avere formulato in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello la richiesta di riconoscimento della continuazione con altra sentenza, quella del 25/10/2017, relativa a condanna per reati fiscali, con allegata documentazione comprovante la irrevocabilità, e di avere allegato elementi di fatto (la contiguità temporale fra i due reati e il fatto che entrambi siano stati commessi quali amministratori del-la "[OSCURATO:SOCIETA]."), a supporto della istanza.

Alla luce di ciò, l'omessa dichiarazione relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2011 (un anno dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]), per cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata dal Tribunale di Patti, risponde perfettamente ad un disegno criminoso di prosecuzione, in maniera fraudolenta, di un'attività non più in grado di assolvere ai suoi impegni creditizi e contributivi, con l'unico intento di distrarre somme a favore dei soci della società.

3.2. Con un secondo motivo, correlato al sesto motivo del ricorso originario, si insiste nel considerare sussistenti i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuazione.

Espone che la [OSCURATO:PERSONA], totalmente incensurata ed estranea a qualsivoglia dinamica criminale prima del 2010, commesso ben tre reati nel giro di soli tre anni e tutti obiettivamente legati al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Anche il reato di truffa, commesso nel 2013 e per cui nel 2018 veniva condannata dal Tribunale di Patti, può, pertanto, a pieno titolo rientrare nel medesimo disegno criminoso degli altri due.

La crisi aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le susseguenti difficoltà economiche, impedivano il regolare svolgimento di ogni attività economica da parte della [OSCURATO:PERSONA], costringendola a vivere di espedienti anche illeciti al fine di provvedere al proprio sostentamento e ai propri bisogni di vita, come la riparazione di una macchina.

Dunque, si vuoi significare che l'indicatore cardine del "medesimo disegno criminoso" è appunto quella sistematicità e le abitudini programmate di vita cui l'imputata fu "costretta" negli anni subito successivi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Quello di [OSCURATO:PERSONA], invece, è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

2. Il primo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato, per omesso confronto con gli argomenti spesi dai Giudici di merito in "doppia conforme".

Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso in esame, i motivi di ricorso ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, di guisa che gli stessi devono considerarsi non specifici e, quindi, inammissibili.

Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che a [OSCURATO:PERSONA] sono contestate, in qualità di amministratore della società fallita, una serie di condotte distrattive, analiticamente illustrate nella sentenza di primo grado (restituzioni ai soci e a sé stesso ingiustificati, simulazioni di pagamenti verso terzi per distrarre risorse, esposizione di passività inesistenti e costi fittizi, occultamento di rimanenze), neppure contestate dall'appellante, e ha rilevato che tali condotte, poste in essere in maniera continuativa e reiterata, hanno di fatto svuotato le casse sociali e si ponevano in oggettivo contrasto con gli scopi e gli interessi sociali, avendo prodotto il depauperamento del patrimonio sociale e la sottrazione di importanti risorse alla garanzia dei creditori ( pg. 3).

2.1. La tesi secondo cui all'appellante sarebbe rimproverabile il mero disordine nella gestione dei conti della società risulta qui inammissibilmente riproposta, in quanto attinente al merito della decisione, e, comunque, manifestamente infondata e priva di confronto con il riferimento a condotte distrattive poste in essere dall'imputato, in particolare negli anni 2009 e 2010, che hanno ulteriormente aggravato il dissesto, già manifestatosi all'inizio del 2008, condotte che, nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella impugnata, erano state descritte come connotate dalla totale assenza di diligenza nell'esperimento del mandato di amministratore e totalmente estranee a qualsiasi logica imprenditoriale, tanto da avere condotto a un "abnorme squilibrio tra attività e passività" tale da portare "alla concreta e consapevole messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa... e all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà in concreto pericolosa"( pg. 16 sentenza Tribunale).

Posto che la sentenza impugnata e quella conforme di primo grado si integrano (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e la loro motivazione deve essere apprezzata congiuntamente in presenza di una "doppia conforme" ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto che si tratti di condotte che valgono a dimostrare l'incidenza della condotta dell'imputato sullo stato di dissesto e la piena consapevolezza dell'attività fraudolenta posta in essere.2.2.

Infine, risulta inammissibilmente prospettata anche la deduzione difensiva incentrata sulla tesi alternativa, affidata del tutto genericamente al richiamo testuale della relazione del consulente di parte, senza articolare una specifica censura alla valutazione operata in primo grado dal Tribunale, che aveva rilevato come "la scarna relazione del C.T. della Difesa in nulla appare in grado anche solo di scalfire le solidissime ed oggettivamente documentate risultanze contabili analiticamente passate in rassegna" ( pg. 15 sentenza di primo grado).

3. Anche il secondo motivo - afferente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] - risulta manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha pienamente condiviso la rappresentazione proveniente da quella di primo grado, che ha illustrato con precisione e chiarezza gli indici di fraudolenza ravvisati nelle condotte della ricorrente, amministratrice unica e socio fondatore della società "Coccinelle", che ha acquistato, a condizioni più che favorevoli per l'acquirente, e del tutto contrastanti con la asserita necessità dell'impresa cedente di recuperare liquidità, i beni della società fallita.

Il contributo consapevole della stessa è stato logicamente desunto dalla circostanza che l'imputata abbia sopportato un esborso minimo, a fronte del valore della merce e del canone di affitto effettivamente versato, così prestandosi in modo consapevole a contribuire al disegno finalizzato a depauperare la società in dissesto.

I giudici di merito hanno ravvisato il dolo del concorrente estraneo ritenendo a tale scopo sufficiente, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza di contribuire alla riduzione della consistenza patrimoniale dell'impresa: il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879 ; conf.

Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059 - 01; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 Rv. 271123 - 01).

4. I terzo motivo è finalizzato a conseguire una non consentita alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove, laddove la Corte d'appello, con una incensurabile valutazione di merito, in quanto non logicamente supportata, ha ritenuto la natura distrattiva dell'operazione contestata sub B), la quale ha contribuito ad aggravare lo stato di dissesto della società, mentre il ricorrente svolge una censura meramente contestativa, piuttosto che evidenziare profili di violazioni di legittimità compiute dal collegio.

E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argornentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

Un., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).5.

Manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, sul rilievo della presenza di precedenti condanne a carico di entrambi gli imputati, oltre che per la intrinseca gravità delle condotte, affatto modeste, e per a mancanza di profili positivi da valutare nella prospettiva dell'attuazione della pena.

La valutazione è coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, a tenore del quale il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549)Sono

6. Risulta adeguatamente motivato anche il mancato riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della continuazione con la sentenza del Tribunale di Patti emessa il 15 ottobre 2018, giacchè la Corte di appello, con argomentazione incensurabile dinanzi al Giudice di legittimità, in quanto non afflitta da vizi logici palesi, ha ritenuto che il fatto in essa compendiato afferisse a un comportamento tenuto a una notevole distanza rispetto al fallimento che ha dato origine ai fatti di bancarotta in esame, e che, quindi, in assenza di elementi sintomatici, non emergenti dalla sentenza né dalle deduzioni difensive sviluppate in quella sede, difettasse il requisito dell'unitaria deliberazione iniziale.

Invero, come si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, non può la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896).

Non vanno, cioè, confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309).

Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388).

Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201).

7. E' fondata invece la doglianza con la quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza del Tribunale di Patti, emessa nei suoi confronti il 25 ottobre 2017, sul rilievo della mancanza del requisito della irrevocabilità.

Invero, per quanto si legge in sentenza, l'istanza di riconoscimento della continuazione è stata formulata all'udienza di discussione del 19/9/22; dalla annotazione di cancelleria allegata dalla difesa ricorrente emerge che la predetta sentenza è divenuta irrevocabile in data 21 giugno 2022, dunque, ben prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello durante la quale venne formulata l'istanza.

La decisione impugnata risulta, dunque, fondata su un dato di fatto erroneamente valutato, essendone stato travisato il contenuto, e deve essere annullata, con rinvio al Giudice di merito per nuovo giudizio in relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 25/10/2017, irrevocabile il 21/06/2022.

8. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente con riguardo al riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del tribunale di Patti del 25/10/2017.

Nel resto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, così come quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e alla continuazione con la sentenza Tribunale Patti 25/10/2017 passata in giudicato il 21/06/2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Inammissibili i ricorsi nel resto e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' riportandosi alla requisitoria già depositata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 13/09/2010, colpevole del delitto di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F. ( capo A) per avere cagionato con le operazioni distrattive descritte in imputazione ed esponendo passività inesistenti, il fallimento della società, nonché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere stipulato un contratto di fitto di azienda del 5 maggio 2009 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era amministratore unico la [OSCURATO:PERSONA], a cui cedeva tutti i punti vendita e tutta la merce esistente in magazzino, distraendo la somma di euro 143.016,49 relativa per lo più a merci cedute, oltre che per la riduzione del canone di affitto (capo B). 1.1.Secondo la sentenza impugnata, la società fallita era in una situazione di crisi già nel 2006 e aveva chiuso l'esercizio 2008 con una perdita netta di euro 614.643,00; le operazioni distrattive, sub A) e sub B), tutte accertate, avevano aggravato lo stato di dissesto fino alla dichiarazione di fallimento, e rilevano penalmente a prescindere dal nesso causale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo, con un unico atto, sei motivi. 1.Con il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia vizio della motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione di responsabilità, lamentando il mancato scrutinio del nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento, quale evento del reato, neppure essendo state indicate le ragioni e gli elementi utili a dimostrare che l'evento fosse stato previsto e voluto dallo [OSCURATO:PERSONA], sul piano dell'elemento soggettivo; richiama, altresì, il contenuto della consulenza di parte al fine di contestare la affermazione della sentenza impugnata circa la mancata prospettazione di ipotesi alternative. 2. Con il secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità, sostenendosi che la ricorrente, quale extraneus, non avrebbe posto in essere condotte causalmente orientate e consapevoli. 3. Con il terzo motivo, per [OSCURATO:PERSONA], vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo B), sostenendosi che l'operazione di affitto di ramo d'azienda e i successivi atti di cessione degli articoli della merce esistente sarebbero degli atti leciti tesi a recuperare liquidità per la fallita, che al momento della cessione non aveva più alcuna operatività. 4. Il quarto motivo, che denuncia ancora violazione di legge e vizio di motivazione, ha riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negata con formula di stile, e, dunque, con motivazione inesistente o apparente, in specie soffermandosi la doglianza sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Analoghi vizi vengono DEDOTTI con il quinto e il sesto motivo con riguardo al mancato riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della continuazione con due precedenti sentenze di condanna del tribunale di Patti, che l'hanno riguardata. Quanto alla sentenza del 25/10/2017, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la decisione era passata in giudicato al momento della richiesta difensiva, formulata all'udienza di discussione del 19/09/2022, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione in data 21/06/2022. Con riguardo alla sentenza del 15/10/2018, sussisterebbero i presupposti di fatto per il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. 3. Sono stati presentati motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], aventi riguardo, specificamente, al quinto e al sesto motivo. 3.1. Con una prima doglianza, riferita al quinto motivo del ricorso originario, il difensore espone di avere formulato in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello la richiesta di riconoscimento della continuazione con altra sentenza, quella del 25/10/2017, relativa a condanna per reati fiscali, con allegata documentazione comprovante la irrevocabilità, e di avere allegato elementi di fatto (la contiguità temporale fra i due reati e il fatto che entrambi siano stati commessi quali amministratori del-la "[OSCURATO:SOCIETA]."), a supporto della istanza. Alla luce di ciò, l'omessa dichiarazione relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2011 (un anno dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]), per cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata dal Tribunale di Patti, risponde perfettamente ad un disegno criminoso di prosecuzione, in maniera fraudolenta, di un'attività non più in grado di assolvere ai suoi impegni creditizi e contributivi, con l'unico intento di distrarre somme a favore dei soci della società. 3.2. Con un secondo motivo, correlato al sesto motivo del ricorso originario, si insiste nel considerare sussistenti i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuazione. Espone che la [OSCURATO:PERSONA], totalmente incensurata ed estranea a qualsivoglia dinamica criminale prima del 2010, commesso ben tre reati nel giro di soli tre anni e tutti obiettivamente legati al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Anche il reato di truffa, commesso nel 2013 e per cui nel 2018 veniva condannata dal Tribunale di Patti, può, pertanto, a pieno titolo rientrare nel medesimo disegno criminoso degli altri due. La crisi aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le susseguenti difficoltà economiche, impedivano il regolare svolgimento di ogni attività economica da parte della [OSCURATO:PERSONA], costringendola a vivere di espedienti anche illeciti al fine di provvedere al proprio sostentamento e ai propri bisogni di vita, come la riparazione di una macchina. Dunque, si vuoi significare che l'indicatore cardine del "medesimo disegno criminoso" è appunto quella sistematicità e le abitudini programmate di vita cui l'imputata fu "costretta" negli anni subito successivi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Quello di [OSCURATO:PERSONA], invece, è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2. Il primo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato, per omesso confronto con gli argomenti spesi dai Giudici di merito in "doppia conforme". Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso in esame, i motivi di ricorso ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, di guisa che gli stessi devono considerarsi non specifici e, quindi, inammissibili. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che a [OSCURATO:PERSONA] sono contestate, in qualità di amministratore della società fallita, una serie di condotte distrattive, analiticamente illustrate nella sentenza di primo grado (restituzioni ai soci e a sé stesso ingiustificati, simulazioni di pagamenti verso terzi per distrarre risorse, esposizione di passività inesistenti e costi fittizi, occultamento di rimanenze), neppure contestate dall'appellante, e ha rilevato che tali condotte, poste in essere in maniera continuativa e reiterata, hanno di fatto svuotato le casse sociali e si ponevano in oggettivo contrasto con gli scopi e gli interessi sociali, avendo prodotto il depauperamento del patrimonio sociale e la sottrazione di importanti risorse alla garanzia dei creditori ( pg. 3). 2.1. La tesi secondo cui all'appellante sarebbe rimproverabile il mero disordine nella gestione dei conti della società risulta qui inammissibilmente riproposta, in quanto attinente al merito della decisione, e, comunque, manifestamente infondata e priva di confronto con il riferimento a condotte distrattive poste in essere dall'imputato, in particolare negli anni 2009 e 2010, che hanno ulteriormente aggravato il dissesto, già manifestatosi all'inizio del 2008, condotte che, nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella impugnata, erano state descritte come connotate dalla totale assenza di diligenza nell'esperimento del mandato di amministratore e totalmente estranee a qualsiasi logica imprenditoriale, tanto da avere condotto a un "abnorme squilibrio tra attività e passività" tale da portare "alla concreta e consapevole messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa... e all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà in concreto pericolosa"( pg. 16 sentenza Tribunale). Posto che la sentenza impugnata e quella conforme di primo grado si integrano (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e la loro motivazione deve essere apprezzata congiuntamente in presenza di una "doppia conforme" ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto che si tratti di condotte che valgono a dimostrare l'incidenza della condotta dell'imputato sullo stato di dissesto e la piena consapevolezza dell'attività fraudolenta posta in essere.2.2. Infine, risulta inammissibilmente prospettata anche la deduzione difensiva incentrata sulla tesi alternativa, affidata del tutto genericamente al richiamo testuale della relazione del consulente di parte, senza articolare una specifica censura alla valutazione operata in primo grado dal Tribunale, che aveva rilevato come "la scarna relazione del C.T. della Difesa in nulla appare in grado anche solo di scalfire le solidissime ed oggettivamente documentate risultanze contabili analiticamente passate in rassegna" ( pg. 15 sentenza di primo grado). 3. Anche il secondo motivo - afferente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] - risulta manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha pienamente condiviso la rappresentazione proveniente da quella di primo grado, che ha illustrato con precisione e chiarezza gli indici di fraudolenza ravvisati nelle condotte della ricorrente, amministratrice unica e socio fondatore della società "Coccinelle", che ha acquistato, a condizioni più che favorevoli per l'acquirente, e del tutto contrastanti con la asserita necessità dell'impresa cedente di recuperare liquidità, i beni della società fallita. Il contributo consapevole della stessa è stato logicamente desunto dalla circostanza che l'imputata abbia sopportato un esborso minimo, a fronte del valore della merce e del canone di affitto effettivamente versato, così prestandosi in modo consapevole a contribuire al disegno finalizzato a depauperare la società in dissesto. I giudici di merito hanno ravvisato il dolo del concorrente estraneo ritenendo a tale scopo sufficiente, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza di contribuire alla riduzione della consistenza patrimoniale dell'impresa: il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879 ; conf. Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059 - 01; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 Rv. 271123 - 01). 4. I terzo motivo è finalizzato a conseguire una non consentita alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove, laddove la Corte d'appello, con una incensurabile valutazione di merito, in quanto non logicamente supportata, ha ritenuto la natura distrattiva dell'operazione contestata sub B), la quale ha contribuito ad aggravare lo stato di dissesto della società, mentre il ricorrente svolge una censura meramente contestativa, piuttosto che evidenziare profili di violazioni di legittimità compiute dal collegio. E' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argornentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).5. Manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, sul rilievo della presenza di precedenti condanne a carico di entrambi gli imputati, oltre che per la intrinseca gravità delle condotte, affatto modeste, e per a mancanza di profili positivi da valutare nella prospettiva dell'attuazione della pena. La valutazione è coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, a tenore del quale il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549)Sono 6. Risulta adeguatamente motivato anche il mancato riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della continuazione con la sentenza del Tribunale di Patti emessa il 15 ottobre 2018, giacchè la Corte di appello, con argomentazione incensurabile dinanzi al Giudice di legittimità, in quanto non afflitta da vizi logici palesi, ha ritenuto che il fatto in essa compendiato afferisse a un comportamento tenuto a una notevole distanza rispetto al fallimento che ha dato origine ai fatti di bancarotta in esame, e che, quindi, in assenza di elementi sintomatici, non emergenti dalla sentenza né dalle deduzioni difensive sviluppate in quella sede, difettasse il requisito dell'unitaria deliberazione iniziale. Invero, come si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, non può la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896). Non vanno, cioè, confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201). 7. E' fondata invece la doglianza con la quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza del Tribunale di Patti, emessa nei suoi confronti il 25 ottobre 2017, sul rilievo della mancanza del requisito della irrevocabilità. Invero, per quanto si legge in sentenza, l'istanza di riconoscimento della continuazione è stata formulata all'udienza di discussione del 19/9/22; dalla annotazione di cancelleria allegata dalla difesa ricorrente emerge che la predetta sentenza è divenuta irrevocabile in data 21 giugno 2022, dunque, ben prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello durante la quale venne formulata l'istanza. La decisione impugnata risulta, dunque, fondata su un dato di fatto erroneamente valutato, essendone stato travisato il contenuto, e deve essere annullata, con rinvio al Giudice di merito per nuovo giudizio in relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 25/10/2017, irrevocabile il 21/06/2022. 8. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente con riguardo al riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del tribunale di Patti del 25/10/2017. Nel resto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, così come quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e alla continuazione con la sentenza Tribunale Patti 25/10/2017 passata in giudicato il 21/06/2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Inammissibili i ricorsi nel resto e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 42377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris