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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17945/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/5/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 19 giugno 2020, che aveva condannato l'odierno ricorrente ed altri imputati per il delitto di associazione a delinquere finalizzato ad una serie di truffe tramite internet, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei ascritti per non avere commesso il fatt(„) C esclusa la recidiva contestata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei loro confronti e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di truffa di cui ai capi C), H), I), M), N), perchè estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi A), B) D), E),F),G) L),0),P),Q) contestati a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 6 di reclusione applicando anche la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici durante l'esecuzione della pena.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il condannato deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ( art. 606 lett. b) c.p.p., e/o violazione di legge in merito all'interpretazione e applicazione dei principi e dei criteri in materia di valutazione delle prove e dei fatti , nonché di travisamento delle prove e dei fatti.

Ad avviso del ricorrente gli indizi sui quali poggia la sentenza di condanna di primo grado ( confermata dalla Corte d'appello) sarebbero tutt'altro che gravi, precisi, univoci e concordanti.

In particolare non sarebbe dimostrata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 c.p. e nemmeno l'asserito ruolo di promotore ed organizzatore di [OSCURATO:PERSONA] il quale non risulterebbe essersi recato, insieme alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], ad aprire il conto corrente sul quale sarebbero confluite le caparre oggetto delle truffe, poi prelevate per mezzo di carte di credito; indinnostrata sarebbe anche la circostanza del prelievo effettuato dal ricorrente con una delle carte in questione, presso L'ATM di [OSCURATO:PERSONA]: il luogo è frequentato da moltissime persone ed è plausibile che altri possa avere effettuato i prelevamenti; arbitrariamente, poi, sarebbero state attribuite a [OSCURATO:PERSONA] conversazioni telefoniche senza che sia stata effettuata una comparazione fonica della voce parlante con quella del ricorrente; irrilevante sarebbe la circostanza per cui il ricorrente è stato trovato in possesso di sim, apparecchi telefonici e carte di credito intestate a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti stranieri perché ciò non dimostrerebbe la partecipazione o il ruolo del ricorrente nell'associazione; 2) con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dei legge inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all'art. 416 c.p.

Assume che la corte d'appello ha ritenuto sussistente il delitto associativo pur in assenza degli elementi costitutivi del reato che andrebbe qualificato in termini di concorso di persone ex art. 110 c.p. 3) Rileva la contraddittorietà della motivazione posto che i fatti per i quali è stato condannato, non sono diversi da quelli per i quali è stato assolto; inoltre, in relazione alla medesima fattispecie di reato, altri soggetti con lui concorrenti, sarebbero stati assolti. 4) Ancora, si duole della contraddittorietà della sentenza e lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 530 c. 2 c.p. per ciò che concerne la ritenuta sussistenza del reato associativo fondata su elementi meramente congetturali. 5) Contesta, infine, il trattamento sanzionatorio che reputa eccessivo ed eccepisce la prescrizione dell'ultimo reato a lui ascritto, risalente al 6/8/2013 e non al 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile .

I primi quattro motivi attengono tutti a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).

Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti.

2. Fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero c3 1(_) travisamento del fatto o della prova.

3. Quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a delinquere di cui al capo A), la Corte d'appello ha ritenuto sussistente detta fattispecie criminosa valorizzando un robusto quadro probatorio rappresentato, in primis, dagli esiti delle indagini che, inizialmente hanno consentito di appurare la creazione, mediante la connessione internet effettuata da una stanza di un Hotel di Milano, occupata da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello Andrea, nonché da [OSCURATO:PERSONA], di un account mediante il quale venivano realizzate le numerose truffe; da conversazioni telefoniche in cui, a prescindere dallo svolgimento della perizia, il ricorrente, ha ben spiegato dalla Corte, è stato identificato con certezza perché riconosciuto dal timbro vocale (oltre che perché autoqualificatosi); dal rinvenimento di materiale (carte di credito, apparecchi telefonici, e utenze telefoniche ) pertinente alle truffe; dall'accertamento del fatto oggettivo che i prelievi di denaro, erano stati effettuati da soggetti nei luoghi in cui era stata registrata la presenza dell'appellante. 5.Alla luce di tali plurimi consistenti e significativi elementi probatori la Corte d'appello ha concluso per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere finalizzata alle truffe applicando quale criterio distintivo, rispetto al prospettato concorso di persone, quello del carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 2, Sentenza n. 933/2013, Rv. 258009).

In questo senso la Corte d'appello ha sottolineato come l'organizzazione criminale esaminata fosse dotata di una struttura stabile, con ripartizione di ruoli ben precisi, per ciascuno dei singoli componenti che andavano dalla individuazione, tramite intermediari, di soggetti ai margini della società che per poche decine di euro si prestavano a fungere da prestanome per aprire conti correnti utilizzati per le azioni delittuose, alla pubblicazione degli annunci, alla tenuta dei rapporti telefonici con le vittime, al procacciamento dei prestanome mentre ai [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare a Riccardo, detentori delle carte di credito, andavano i ricavi dell'attività criminosa.

In altri termini con motivazione logica e coerente con il corredo probatorio , la Corte d'appello ha ritenuto che la permanenza pluriennale del vincolo associativo perlomeno tra i gli artefici principali e la predisposizione degli strumenti finalizzati alla ripetizione di schemi criminosi, rimasti immutati nel corso del tempo, fossero diretta espressione del vincolo associativo e non il frutto di un unione meramente occasionale .

6. Anche con riferimento ai restanti motivi di impugnazione , il ricorso è palesemente inammissibile, non ravvisandosi alcuna illogicità nella decisione del giudice di merito che ha dichiarato il ricorrente responsabile solo per le truffe in cui risultava fisicamente, coinvolto, assolvendolo da altri episodi truffaldini.

Proprio perché si è trattato di fatti distinti, tra loro indipendenti, non si ravvisa l'illogicità denunciata, anzi la decisione del giudice di merito va apprezzata per il rigore con il quale sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione della prova che in presenza di elementi probatori di segno non univoco, per le distinte fattispecie di reato, hanno portato ad una differente, motivata, risposta decisoria.

7. Analogamente con riferimento al trattamento sanzionatorio, la decisione della Corte d'appello appare adeguatamente motivata.

Il giudice di merito ha dimostrato di avere correttamente esercitato il proprio potere discrezionale indicando i parametri dosimetrici di cui all'art. 133 c.p.p., di particolare pregnanza, che hanno condotto alla determinazione della pena in concreto.

Così, la gravità dei reati e la capacità a delinquere dell'imputato dimostrata anche dalla presenza di precedenti penali per altri reati contro il patrimonio.

8. In ultimo con riferimento alla prescrizione del reato associativo residuato all'esito della declaratoria di estinzione dei reati di truffa, deve osservarsi che il relativo termine, diversamente da quanto si assume nel ricorso, non è spirato dal momento che con riferimento alle contestazioni "aperte" (ovvero a quelle non delimitate temporalmente quanto al momento di cessazione della permanenza), come quella in esame, si è affermato che è la pronuncia della sentenza di primo grado a segnare il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Sez. 2, n. 680/2019 ,Rv. 277788).

Per tutte le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente privo di fondamento, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/5/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 19 giugno 2020, che aveva condannato l'odierno ricorrente ed altri imputati per il delitto di associazione a delinquere finalizzato ad una serie di truffe tramite internet, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei ascritti per non avere commesso il fatt(„) C esclusa la recidiva contestata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei loro confronti e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di truffa di cui ai capi C), H), I), M), N), perchè estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi A), B) D), E),F),G) L),0),P),Q) contestati a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 6 di reclusione applicando anche la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il condannato deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ( art. 606 lett. b) c.p.p., e/o violazione di legge in merito all'interpretazione e applicazione dei principi e dei criteri in materia di valutazione delle prove e dei fatti , nonché di travisamento delle prove e dei fatti. Ad avviso del ricorrente gli indizi sui quali poggia la sentenza di condanna di primo grado ( confermata dalla Corte d'appello) sarebbero tutt'altro che gravi, precisi, univoci e concordanti. In particolare non sarebbe dimostrata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 c.p. e nemmeno l'asserito ruolo di promotore ed organizzatore di [OSCURATO:PERSONA] il quale non risulterebbe essersi recato, insieme alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], ad aprire il conto corrente sul quale sarebbero confluite le caparre oggetto delle truffe, poi prelevate per mezzo di carte di credito; indinnostrata sarebbe anche la circostanza del prelievo effettuato dal ricorrente con una delle carte in questione, presso L'ATM di [OSCURATO:PERSONA]: il luogo è frequentato da moltissime persone ed è plausibile che altri possa avere effettuato i prelevamenti; arbitrariamente, poi, sarebbero state attribuite a [OSCURATO:PERSONA] conversazioni telefoniche senza che sia stata effettuata una comparazione fonica della voce parlante con quella del ricorrente; irrilevante sarebbe la circostanza per cui il ricorrente è stato trovato in possesso di sim, apparecchi telefonici e carte di credito intestate a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti stranieri perché ciò non dimostrerebbe la partecipazione o il ruolo del ricorrente nell'associazione; 2) con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dei legge inosservanza della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all'art. 416 c.p. Assume che la corte d'appello ha ritenuto sussistente il delitto associativo pur in assenza degli elementi costitutivi del reato che andrebbe qualificato in termini di concorso di persone ex art. 110 c.p. 3) Rileva la contraddittorietà della motivazione posto che i fatti per i quali è stato condannato, non sono diversi da quelli per i quali è stato assolto; inoltre, in relazione alla medesima fattispecie di reato, altri soggetti con lui concorrenti, sarebbero stati assolti. 4) Ancora, si duole della contraddittorietà della sentenza e lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 530 c. 2 c.p. per ciò che concerne la ritenuta sussistenza del reato associativo fondata su elementi meramente congetturali. 5) Contesta, infine, il trattamento sanzionatorio che reputa eccessivo ed eccepisce la prescrizione dell'ultimo reato a lui ascritto, risalente al 6/8/2013 e non al 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile . I primi quattro motivi attengono tutti a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti. 2. Fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero c3 1(_) travisamento del fatto o della prova. 3. Quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a delinquere di cui al capo A), la Corte d'appello ha ritenuto sussistente detta fattispecie criminosa valorizzando un robusto quadro probatorio rappresentato, in primis, dagli esiti delle indagini che, inizialmente hanno consentito di appurare la creazione, mediante la connessione internet effettuata da una stanza di un Hotel di Milano, occupata da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello Andrea, nonché da [OSCURATO:PERSONA], di un account mediante il quale venivano realizzate le numerose truffe; da conversazioni telefoniche in cui, a prescindere dallo svolgimento della perizia, il ricorrente, ha ben spiegato dalla Corte, è stato identificato con certezza perché riconosciuto dal timbro vocale (oltre che perché autoqualificatosi); dal rinvenimento di materiale (carte di credito, apparecchi telefonici, e utenze telefoniche ) pertinente alle truffe; dall'accertamento del fatto oggettivo che i prelievi di denaro, erano stati effettuati da soggetti nei luoghi in cui era stata registrata la presenza dell'appellante. 5.Alla luce di tali plurimi consistenti e significativi elementi probatori la Corte d'appello ha concluso per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere finalizzata alle truffe applicando quale criterio distintivo, rispetto al prospettato concorso di persone, quello del carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 2, Sentenza n. 933/2013, Rv. 258009). In questo senso la Corte d'appello ha sottolineato come l'organizzazione criminale esaminata fosse dotata di una struttura stabile, con ripartizione di ruoli ben precisi, per ciascuno dei singoli componenti che andavano dalla individuazione, tramite intermediari, di soggetti ai margini della società che per poche decine di euro si prestavano a fungere da prestanome per aprire conti correnti utilizzati per le azioni delittuose, alla pubblicazione degli annunci, alla tenuta dei rapporti telefonici con le vittime, al procacciamento dei prestanome mentre ai [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare a Riccardo, detentori delle carte di credito, andavano i ricavi dell'attività criminosa. In altri termini con motivazione logica e coerente con il corredo probatorio , la Corte d'appello ha ritenuto che la permanenza pluriennale del vincolo associativo perlomeno tra i gli artefici principali e la predisposizione degli strumenti finalizzati alla ripetizione di schemi criminosi, rimasti immutati nel corso del tempo, fossero diretta espressione del vincolo associativo e non il frutto di un unione meramente occasionale . 6. Anche con riferimento ai restanti motivi di impugnazione , il ricorso è palesemente inammissibile, non ravvisandosi alcuna illogicità nella decisione del giudice di merito che ha dichiarato il ricorrente responsabile solo per le truffe in cui risultava fisicamente, coinvolto, assolvendolo da altri episodi truffaldini. Proprio perché si è trattato di fatti distinti, tra loro indipendenti, non si ravvisa l'illogicità denunciata, anzi la decisione del giudice di merito va apprezzata per il rigore con il quale sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione della prova che in presenza di elementi probatori di segno non univoco, per le distinte fattispecie di reato, hanno portato ad una differente, motivata, risposta decisoria. 7. Analogamente con riferimento al trattamento sanzionatorio, la decisione della Corte d'appello appare adeguatamente motivata. Il giudice di merito ha dimostrato di avere correttamente esercitato il proprio potere discrezionale indicando i parametri dosimetrici di cui all'art. 133 c.p.p., di particolare pregnanza, che hanno condotto alla determinazione della pena in concreto. Così, la gravità dei reati e la capacità a delinquere dell'imputato dimostrata anche dalla presenza di precedenti penali per altri reati contro il patrimonio. 8. In ultimo con riferimento alla prescrizione del reato associativo residuato all'esito della declaratoria di estinzione dei reati di truffa, deve osservarsi che il relativo termine, diversamente da quanto si assume nel ricorso, non è spirato dal momento che con riferimento alle contestazioni "aperte" (ovvero a quelle non delimitate temporalmente quanto al momento di cessazione della permanenza), come quella in esame, si è affermato che è la pronuncia della sentenza di primo grado a segnare il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Sez. 2, n. 680/2019 ,Rv. 277788). Per tutte le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente privo di fondamento, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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