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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 36802/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con requisitoria scritta ai sensi dellart. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione dr.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bari del 8 marzo 2022, che ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale di Foggia in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 e comma 2 cod. pen., commesso in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] in Manfredonia il 18 settembre 2012. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha articolato due motivi di impugnazione.

1.1. Col primo motivo ha dedotto violazione di legge, di norme processuali, del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo - artt. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. - in quanto il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato al momento della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non avrebbe mai ricevuto la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale come previsto nel c.d. rito cartolare.

1.2. Con un secondo motivo, ha invocato violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344 bis commi 1 e 2 cod. proc. pen. e contestualmente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 della L. n. 134 del 2021 in riferimento agli artt. 3,25 e 27 Cost., dal momento che la sentenza del tribunale era stata emessa il 18 gennaio 2018 e che la disposizione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche alla vicenda de qua, e - se di contro interpretata come riferibile ai fatti commessi a decorrere dal 1 gennaio 2020 - suscettibile di censura di incostituzionalità perché norma più favorevole al reo, da reputarsi retroattivamente operante.

Considerato in diritto 1.11 secondo motivo di ricorso - che deve essere affrontato in principalità, per gli effetti ab origine demolitori che sarebbe destinato a produrre sul processo sin dalla data della sentenza impugnata - è manifestamente infondato, in quanto la vicenda processuale sfugge all'applicazione dell'istituto della c.d. improcedibilità di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto con la L. n. 134 del 2021.

L'impossibilità di far valere l'improcedibilità per i reati commessi prima del 1 gennaio 2020 trova il suo ragionevole fondamento nella circostanza che per tali reati non opera la normativa della legge n. 3/2019 - c.d. riforma Bonafede - relativa alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado, per cui non può ritenersi che vi sia una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti che si trovano nella medesima situazione.Questa Corte ha già avuto modo di affermare un principio di diritto, dal quale non si ritiene di discostarsi, secondo il quale "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari"(sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusnnà, Rv. 283043). 2.11 primo motivo di ricorso è invece fondato.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; conf. sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486).

La peculiarità della questione posta ha indotto il collegio a compulsare gli atti del fascicolo processuale.

Risulta, nel caso in esame, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stato nominato difensore di fiducia dall'imputato, ristretto presso la casa circondariale di Lecce, in data 14 febbraio 2022 con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dopo la ricezione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta in data 8 febbraio 2022; che, contestualmente, l'imputato abbia espressamente revocato la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che l'udienza del giudizio di appello si sia svolta dinanzi alla Corte d'appello di Bari in data 8 marzo 2022, con l'osservanza delle forme del rito cartolare e che, nel verbale di udienza, si sia dato atto della trasmissione delle "conclusioni del P.G. e del difensore dell'imputato con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio"; che, in allegato al verbale di udienza, siano presenti le conclusioni scritte del P.G. e quelle del difensore, pur tardivamente trasmesse il 7 marzo 2022 alla Corte di merito, nelle quali l'avv.Gabrieli ha eccepito "la violazione del contraddittorio" a causa della mancata comunicazione al difensore medesimo delle conclusioni scritte del P.G.; che la Corte d'appello si sia riunita in camera di consiglio ed abbia emesso la sentenza, qui impugnata con il ricorso per cassazione.

In definitiva, rileva la Corte che nel fascicolo processuale non è stata rinvenuta traccia della comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte d'appello e la nullità, come detto di ordine generale a regime intermedio e verificatasi nel "giudizio" di appello, è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen..

3. Detto ciò, pur in presenza dell'illustrato "error in procedendo" rappresentato da una nullità di ordine generale - che in ogni caso attribuirebbe fondatezza al proposto ricorso - rileva il Collegio che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per mancanza della querela.

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; conf.

Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, 262761, Argentieri; sez. 3, n. 1550 del 1/12/2010, Gazzerotti, Rv. 249428).

Ebbene, la consultazione dell'incarto del fascicolo ha consentito di riscontrare la presenza di un atto di mera denuncia di patito furto, sporta dalla persona offesa dal reato D'[OSCURATO:PERSONA], priva di qualsiasi manifestazione di volontà punitiva.

L'art. 2, comma 1 lett. i), d.

Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

Nel caso in esame, si versa in una fattispecie di furto pluriaggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., quest'ultima per l'esposizione della cosa - un'autovettura "parcheggiata lungo la pubblica via" - alla pubblica fede, divenuta perseguibile a querela e, dunque, soggetta a disciplina più favorevole al reo, immediatamente applicabile ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod. pen..

Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con requisitoria scritta ai sensi dellart. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione dr.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bari del 8 marzo 2022, che ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale di Foggia in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 e comma 2 cod. pen., commesso in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] in Manfredonia il 18 settembre 2012. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha articolato due motivi di impugnazione. 1.1. Col primo motivo ha dedotto violazione di legge, di norme processuali, del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo - artt. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. - in quanto il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato al momento della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non avrebbe mai ricevuto la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale come previsto nel c.d. rito cartolare. 1.2. Con un secondo motivo, ha invocato violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344 bis commi 1 e 2 cod. proc. pen. e contestualmente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 della L. n. 134 del 2021 in riferimento agli artt. 3,25 e 27 Cost., dal momento che la sentenza del tribunale era stata emessa il 18 gennaio 2018 e che la disposizione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche alla vicenda de qua, e - se di contro interpretata come riferibile ai fatti commessi a decorrere dal 1 gennaio 2020 - suscettibile di censura di incostituzionalità perché norma più favorevole al reo, da reputarsi retroattivamente operante. Considerato in diritto 1.11 secondo motivo di ricorso - che deve essere affrontato in principalità, per gli effetti ab origine demolitori che sarebbe destinato a produrre sul processo sin dalla data della sentenza impugnata - è manifestamente infondato, in quanto la vicenda processuale sfugge all'applicazione dell'istituto della c.d. improcedibilità di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto con la L. n. 134 del 2021. L'impossibilità di far valere l'improcedibilità per i reati commessi prima del 1 gennaio 2020 trova il suo ragionevole fondamento nella circostanza che per tali reati non opera la normativa della legge n. 3/2019 - c.d. riforma Bonafede - relativa alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado, per cui non può ritenersi che vi sia una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti che si trovano nella medesima situazione.Questa Corte ha già avuto modo di affermare un principio di diritto, dal quale non si ritiene di discostarsi, secondo il quale "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari"(sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusnnà, Rv. 283043). 2.11 primo motivo di ricorso è invece fondato. Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; conf. sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486). La peculiarità della questione posta ha indotto il collegio a compulsare gli atti del fascicolo processuale. Risulta, nel caso in esame, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stato nominato difensore di fiducia dall'imputato, ristretto presso la casa circondariale di Lecce, in data 14 febbraio 2022 con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dopo la ricezione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta in data 8 febbraio 2022; che, contestualmente, l'imputato abbia espressamente revocato la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che l'udienza del giudizio di appello si sia svolta dinanzi alla Corte d'appello di Bari in data 8 marzo 2022, con l'osservanza delle forme del rito cartolare e che, nel verbale di udienza, si sia dato atto della trasmissione delle "conclusioni del P.G. e del difensore dell'imputato con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio"; che, in allegato al verbale di udienza, siano presenti le conclusioni scritte del P.G. e quelle del difensore, pur tardivamente trasmesse il 7 marzo 2022 alla Corte di merito, nelle quali l'avv.Gabrieli ha eccepito "la violazione del contraddittorio" a causa della mancata comunicazione al difensore medesimo delle conclusioni scritte del P.G.; che la Corte d'appello si sia riunita in camera di consiglio ed abbia emesso la sentenza, qui impugnata con il ricorso per cassazione. In definitiva, rileva la Corte che nel fascicolo processuale non è stata rinvenuta traccia della comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte d'appello e la nullità, come detto di ordine generale a regime intermedio e verificatasi nel "giudizio" di appello, è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.. 3. Detto ciò, pur in presenza dell'illustrato "error in procedendo" rappresentato da una nullità di ordine generale - che in ogni caso attribuirebbe fondatezza al proposto ricorso - rileva il Collegio che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per mancanza della querela. Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; conf. Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, 262761, Argentieri; sez. 3, n. 1550 del 1/12/2010, Gazzerotti, Rv. 249428). Ebbene, la consultazione dell'incarto del fascicolo ha consentito di riscontrare la presenza di un atto di mera denuncia di patito furto, sporta dalla persona offesa dal reato D'[OSCURATO:PERSONA], priva di qualsiasi manifestazione di volontà punitiva. L'art. 2, comma 1 lett. i), d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Nel caso in esame, si versa in una fattispecie di furto pluriaggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., quest'ultima per l'esposizione della cosa - un'autovettura "parcheggiata lungo la pubblica via" - alla pubblica fede, divenuta perseguibile a querela e, dunque, soggetta a disciplina più favorevole al reo, immediatamente applicabile ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod. pen.. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto