CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 gennaio 2020
Cassazione n. 34806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 settembre 1980; avverso l'ordinanza del 4 marzo 2022, del Tribunale di Nuoro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Nuoro, quale giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso dal pubblico ministero ed avente per oggetto uno smartphone, un'unità cpu, un computer portatile e due unità USB. 2. Il ricorso è articolato in due aútonomi motivi di censura: 2.1. con il primo motivo, formulato sotto il profilo della violazione degli artt.335 e 405 cod. proc. pen., il ricorrente deduce l'inutilizzabilità e l'inefficacia del sequestro probatorio, in quanto effettuato oltre i termini d'indagine preliminare, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga. Il pubblico ministero, infatti, aveva provveduto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato fin dal 4 maggio 2021 e da tale data avrebbe dovuto far decorrere i termini di durata delle indagini preliminari. Il 7 agosto 2021, invece, in conseguenza della restituzione degli atti da parte della Procura di Roma (alla quale erano stati trasmessi ai sensi dell'art.11 cod. proc. pen.), ha proceduto ad una nuova iscrizione, dalla quale ha ritenuto di far decorrere nuovi termini per le indagini preliminari, pur in difetto di un effettivo elemento di novità afferente al fatto o al relativo autore. 2.2. Il secondo motivo, invece, attiene al profilo della proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 295 cod. proc. pen. (applicabile anche al sequestro probatorio e alle misure cautelari reali) e censura l'acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto di un computer o di un'unità USB, in assenza di una specifica motivazione in ordine al rilievo investigativo di ciascun dato sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non incide sulla validità dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. pen., solo - ad istanza di parte, non trattandosi di "prova vietata" ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. - sull'utilizzabilità della prova acquisita attraverso tale atto. Valutazione riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337). Verifica, quindi, che va fatta non in via preventiva, attraverso l'eliminazione in termini assoluti dell'atto d'indagine, ma al momento in cui la prova acquisita attraverso l'atto d'indagine tardiva sia stata concretamente utilizzata. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il sequestro indiscriminato dell'intero contenuto delle singole unità hardware oggetto del sequestro, in assenza di una specifica motivazione in ordine al relativo rilievo investigativo. La questione è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, che, nel delimitarne i confini, ha effettivamente rappresentato la necessità di contemperare le finalità investigative con le parallele esigenze di proporzionalità. Cosicché, per quanto non sia di per sé legittima l'indiscriminata acquisizione di tutte le informazioni contenute in un sistema informatico (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092), non possono dirsi vietati né l'estrazione dei dati rilevanti, né il sequestro dai contenuti estesi, ove connotato da ragionevolezza temporale (Sez. 6, n.53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489), in funzione dell'estrazione selettiva di quei dati (sul punto, Sez. 6, n. 4857 del 14/11/2018, dep. 2019, Sindoca, non mass.). In concreto, non solo il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero precisa che il vincolo è finalizzato solo all'estrazione di copia forense dei dati contenuti nei supporti informativi, ma, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2022, è stata disposta la restituzione all'indagato di tutti i beni oggetto del sequestro. Cosicché, non essendo stata dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, il motivo di ricorso deve comunque infondato inammissibile (Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Rv. 274975). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell