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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06953/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 13/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

A Caterini è contestato di avere detenuto a fine di spaccio alcune dosi di cocaina, singolarmente confezionate.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il tema attiene al pericolo di recidiva e alla adeguatezza della misura; sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'imputato, arrestato in precedenza per fatti analoghi, era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che detta misura era risultata inadeguata; si afferma che in realtà nella precedente occasione non era stata disposta nessuna misura cautelare (si allega al ricorso l'ordinanza emessa in sede di udienza di convalida da cui emerge che non fu disposta nessuna misura). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tesi difensiva è fondata su un dato di presupposizione chiaro e cioè che il Tribunale, nel formulare il giudizio di adeguatezza della misura in corso, avrebbe valorizzato un elemento inesistente, e cioè che in una recente occasione l'indagato era stato arrestato per fatti analoghi ed era stata a lui applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziara, poi rivelatasi inadeguata.

Detto errore, secondo il ricorrente, inficerebbe il ragionamento sotteso all'ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della misura cautelare in corso.

3. Si tratta di un assunto non condivisibile.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come in realtà il Tribunale abbia valorizzato, al fine del giudizio di adeguatezza della misura, non un dato fattuale - inesistente - e cioè che nella precedente occasione fosse stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quanto, piuttosto, la circostanza obiettiva che il ricorrente era stato arrestato poco meno di un mese prima degli accadimenti per cui si procede per un fatto del tutto sovrapponibile e che l'arresto in quella occasione era stato convalidato.

In particolare, il Tribunale ha, da un parte, evidenziato l'indole violenta dell'indagato che, nell'immediatezza, era fuggito sferrando calci e pugni ad un suo inseguitore, che riportò nell'occasione lesioni personali refertate in ospedale, e, dall'altra, il dato temporale ravvicinato tra i fatti per cui si procede e quelli analoghi per i quali era stato arrestato poche settimane prima.

Nonostante il riferimento errato all'applicazione nella precedente occasione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato correttamente valorizzato, al fine del giudizio di adeguatezza della misura, il carattere continuativo dell'attività di spaccio da parte dell'indagato e, in ragione delle modalità dell'azione e della personalità di Caterini, è stata affermata l'adeguatezza della sola misura custodiale domiciliare al fine di recidere i rapporti tra lo stesso indagato e l'ambiente criminale di riferimento, essendo ogni altra misura inidonea ad impedire "di continuare ad operare pressocchè indisturbato nell'ambiente".

Dunque, una corretta applicazione del principio secondo cui la formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare postula, come nel caso di specie, una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv 281047).

Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valorizzare il mero riferimento - obiettivamente impreciso - contenuto nella ordinanza ad una precedente misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, senza tuttavia confrontarsi con la complessiva trama argomentativa posta a fondamento della ordinanza impugnata.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 13/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A Caterini è contestato di avere detenuto a fine di spaccio alcune dosi di cocaina, singolarmente confezionate. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il tema attiene al pericolo di recidiva e alla adeguatezza della misura; sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'imputato, arrestato in precedenza per fatti analoghi, era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che detta misura era risultata inadeguata; si afferma che in realtà nella precedente occasione non era stata disposta nessuna misura cautelare (si allega al ricorso l'ordinanza emessa in sede di udienza di convalida da cui emerge che non fu disposta nessuna misura). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tesi difensiva è fondata su un dato di presupposizione chiaro e cioè che il Tribunale, nel formulare il giudizio di adeguatezza della misura in corso, avrebbe valorizzato un elemento inesistente, e cioè che in una recente occasione l'indagato era stato arrestato per fatti analoghi ed era stata a lui applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziara, poi rivelatasi inadeguata. Detto errore, secondo il ricorrente, inficerebbe il ragionamento sotteso all'ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della misura cautelare in corso. 3. Si tratta di un assunto non condivisibile. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come in realtà il Tribunale abbia valorizzato, al fine del giudizio di adeguatezza della misura, non un dato fattuale - inesistente - e cioè che nella precedente occasione fosse stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quanto, piuttosto, la circostanza obiettiva che il ricorrente era stato arrestato poco meno di un mese prima degli accadimenti per cui si procede per un fatto del tutto sovrapponibile e che l'arresto in quella occasione era stato convalidato. In particolare, il Tribunale ha, da un parte, evidenziato l'indole violenta dell'indagato che, nell'immediatezza, era fuggito sferrando calci e pugni ad un suo inseguitore, che riportò nell'occasione lesioni personali refertate in ospedale, e, dall'altra, il dato temporale ravvicinato tra i fatti per cui si procede e quelli analoghi per i quali era stato arrestato poche settimane prima. Nonostante il riferimento errato all'applicazione nella precedente occasione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato correttamente valorizzato, al fine del giudizio di adeguatezza della misura, il carattere continuativo dell'attività di spaccio da parte dell'indagato e, in ragione delle modalità dell'azione e della personalità di Caterini, è stata affermata l'adeguatezza della sola misura custodiale domiciliare al fine di recidere i rapporti tra lo stesso indagato e l'ambiente criminale di riferimento, essendo ogni altra misura inidonea ad impedire "di continuare ad operare pressocchè indisturbato nell'ambiente". Dunque, una corretta applicazione del principio secondo cui la formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare postula, come nel caso di specie, una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv 281047). Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valorizzare il mero riferimento - obiettivamente impreciso - contenuto nella ordinanza ad una precedente misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, senza tuttavia confrontarsi con la complessiva trama argomentativa posta a fondamento della ordinanza impugnata. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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