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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:821
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0667_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE (causa T‑667/18) «Funzione pubblica – Diritti e obblighi del funzionario – Dichiarazione dell’intenzione di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Articolo 16 dello Statuto – Rischio di incompatibilità con i legittimi interessi dell’istituzione – Termine per rispondere alla dichiarazione dell’intento – Decisione implicita di accettazione – Divieto di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Danno morale»

1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punto 18)

2. Funzionari – Diritti ed obblighi – Dichiarazione dell’intenzione di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Adozione di una decisione da parte dell’amministrazione – Termine – Superamento – Conseguenze – Decisione implicita di accettazione – Annullamento della decisione adottata dopo la scadenza del termine (Statuto dei funzionari, art. 16) (v. punti 30‑36)

3. Funzionari – Diritti ed obblighi – Esercizio di un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Limiti – Compatibilità con i legittimi interessi dell’istituzione – Margine di discrezionalità dell’amministrazione (Statuto dei funzionari, art. 16) (v. punti 44, 45, 49)

4. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 68)

5. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 72) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE del 21 febbraio 2018, che vieta al ricorrente di esercitare un’attività esterna in forza dell’articolo 16 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, dall’altro, al risarcimento del danno che egli avrebbe asseritamente subito a causa di tale decisione.

Dispositivo 1) La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 21 febbraio 2018, che vieta al sig. [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un’attività esterna in forza dell’articolo 16 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0667_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE (causa T‑667/18) «Funzione pubblica – Diritti e obblighi del funzionario – Dichiarazione dell’intenzione di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Articolo 16 dello Statuto – Rischio di incompatibilità con i legittimi interessi dell’istituzione – Termine per rispondere alla dichiarazione dell’intento – Decisione implicita di accettazione – Divieto di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Danno morale» 1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punto 18) 2. Funzionari – Diritti ed obblighi – Dichiarazione dell’intenzione di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Adozione di una decisione da parte dell’amministrazione – Termine – Superamento – Conseguenze – Decisione implicita di accettazione – Annullamento della decisione adottata dopo la scadenza del termine (Statuto dei funzionari, art. 16) (v. punti 30‑36) 3. Funzionari – Diritti ed obblighi – Esercizio di un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio – Limiti – Compatibilità con i legittimi interessi dell’istituzione – Margine di discrezionalità dell’amministrazione (Statuto dei funzionari, art. 16) (v. punti 44, 45, 49) 4. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 68) 5. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 72) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE del 21 febbraio 2018, che vieta al ricorrente di esercitare un’attività esterna in forza dell’articolo 16 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, dall’altro, al risarcimento del danno che egli avrebbe asseritamente subito a causa di tale decisione. Dispositivo 1) La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 21 febbraio 2018, che vieta al sig. [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un’attività esterna in forza dell’articolo 16 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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