CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMI/dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Palmi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituendo esso il frutto della scelta delle parti. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estens rg residé e ID/onatella Frr ,p(ti enia S rr o uÀ DEPOSFTATO , (-;,CA ___________ : "ERTO