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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15259/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GeorgerZaharia, ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di rapina di cui al capo a) e di lesioni personali di cui al capo b) non è consentito, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in particolare, una rilettura del quadro indiziario, senza che siano prospettati travisamenti delle valorizzate emergenze processuali, e in presenza di una valutazione dello stesso quadro del tutto esente, oltre che da travisamenti, da qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta (si vedano, in particolare, le pagine 9-14 della sentenza impugnata, dalle quali risulta una valutazione più che adeguata e del tutto logica della sussistenza della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari comprovanti la responsabilità dell'imputata per i suddetti due reati); ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina di cui al capo j) e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: a) quanto al primo aspetto dell'affermazione di responsabilità, non è consentito perché è riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello (si vedano le pagine 20-23 della sentenza impugnata), senza essere scandito da una specifica critica delle argomentazioni che sono state poste a base della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); b) quanto al secondo aspetto del mancato riconoscimento ella circostanza attenuante di cui all'art. 114, cod., pen., è manifestamente infondato, atteso che, posta la del tutto logica attribuzione all'imputato del ruolo di "palo", la Corte di cassazione ha chiarito che non si può riconoscere l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312-02); che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione «in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato ritenute equivalenti», non è consentito perché, a parte la riproposizione della manifestamente infondata censura circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 144 cod. pen., il vaglio della Corte di cassazione non si può estendere alle valutazioni di merito che orientano il giudizio di bilanciamento ove queste - come nel caso di specie (si 2veda la pag. 23 della sentenza impugnata) - non trasmodino in arbitrio e in evidente illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GeorgerZaharia, ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di rapina di cui al capo a) e di lesioni personali di cui al capo b) non è consentito, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in particolare, una rilettura del quadro indiziario, senza che siano prospettati travisamenti delle valorizzate emergenze processuali, e in presenza di una valutazione dello stesso quadro del tutto esente, oltre che da travisamenti, da qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta (si vedano, in particolare, le pagine 9-14 della sentenza impugnata, dalle quali risulta una valutazione più che adeguata e del tutto logica della sussistenza della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari comprovanti la responsabilità dell'imputata per i suddetti due reati); ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina di cui al capo j) e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: a) quanto al primo aspetto dell'affermazione di responsabilità, non è consentito perché è riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello (si vedano le pagine 20-23 della sentenza impugnata), senza essere scandito da una specifica critica delle argomentazioni che sono state poste a base della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); b) quanto al secondo aspetto del mancato riconoscimento ella circostanza attenuante di cui all'art. 114, cod., pen., è manifestamente infondato, atteso che, posta la del tutto logica attribuzione all'imputato del ruolo di "palo", la Corte di cassazione ha chiarito che non si può riconoscere l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312-02); che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione «in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato ritenute equivalenti», non è consentito perché, a parte la riproposizione della manifestamente infondata censura circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 144 cod. pen., il vaglio della Corte di cassazione non si può estendere alle valutazioni di merito che orientano il giudizio di bilanciamento ove queste - come nel caso di specie (si 2veda la pag. 23 della sentenza impugnata) - non trasmodino in arbitrio e in evidente illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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