CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01IYI333) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha confermato la valutazione del primo giudice in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ricc i Amoroso Gior0 o Fidelbo L 1 [OSCURATO:PERSONA] r" t_t_ERIA