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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 24055/2026

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to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – INPS, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgroi, Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1054/2023 depositata il26/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24315/2023Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 24055/2026Data pubblicazione 27/07/20261.

La Corte d’appello di Bari ha respinto l’impugnazione proposta dalMinistero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione) e, perl’effetto, ha confermato la statuizione con cui il Tribunale di Foggia,accertata e dichiarata, ai sensi dell’art. 2126 c.c., la natura sostanzialmentesubordinata dell’attività lavorativa prestata da [OSCURATO:PERSONA], a fardata dal 1° luglio 2001 sino al 31 agosto 2016, in forza di plurimi contrattidi collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, con lemedesime mansioni di assistente amministrativo appartenente al personaleamministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e senza soluzione di continuità,aveva condanno il Ministero al pagamento delle relative differenzeretributive e contributive maturate dalla sottoscrizione del primo deicontratti impugnati, disattendendo l’eccezione di prescrizione, che avrebbecominciato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto.2.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Ministerodell’istruzione e del merito sulla base di un unico motivo.3.

L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]–INPS e VincenzoCaracciolo resistono con separati controricorsi.4.

La difesa del lavoratore ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., con riferimento all’errata individuazione del dies a quodi decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.2.

La censura è fondata.È noto che questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, 28/12/2023, n.36197, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.),ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia neirapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anchein caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nasconoNumero registro generale 24315/2023Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 24055/2026Data pubblicazione 27/07/2026nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, perquelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non èconfigurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione epoiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contrattointegra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, nongiustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.Il medesimo principio è stato affermato anche nelle ipotesi in cui laformale qualificazione del rapporto di lavoro, diverso da contratto a tempodeterminato, come nella specie, non impedisca di accertare che, in base allemodalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavorosubordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto dellavoratore alle differenze di retribuzione (così, Cass. Sez.

L, 30/04/2024, n.11622, in tema di rapporto formalmente intrattenuto come lavorosocialmente utile).3.

La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione delprincipio sopra enunciato, va, dunque, cassata in relazione al motivo accoltoe la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – INPS, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgroi, Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1054/2023 depositata il26/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24315/2023Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 24055/2026Data pubblicazione 27/07/20261. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’impugnazione proposta dalMinistero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione) e, perl’effetto, ha confermato la statuizione con cui il Tribunale di Foggia,accertata e dichiarata, ai sensi dell’art. 2126 c.c., la natura sostanzialmentesubordinata dell’attività lavorativa prestata da [OSCURATO:PERSONA], a fardata dal 1° luglio 2001 sino al 31 agosto 2016, in forza di plurimi contrattidi collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, con lemedesime mansioni di assistente amministrativo appartenente al personaleamministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e senza soluzione di continuità,aveva condanno il Ministero al pagamento delle relative differenzeretributive e contributive maturate dalla sottoscrizione del primo deicontratti impugnati, disattendendo l’eccezione di prescrizione, che avrebbecominciato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto.2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Ministerodell’istruzione e del merito sulla base di un unico motivo.3. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]–INPS e VincenzoCaracciolo resistono con separati controricorsi.4. La difesa del lavoratore ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., con riferimento all’errata individuazione del dies a quodi decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.2. La censura è fondata.È noto che questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 28/12/2023, n.36197, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.),ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia neirapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anchein caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nasconoNumero registro generale 24315/2023Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 24055/2026Data pubblicazione 27/07/2026nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, perquelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non èconfigurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione epoiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contrattointegra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, nongiustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.Il medesimo principio è stato affermato anche nelle ipotesi in cui laformale qualificazione del rapporto di lavoro, diverso da contratto a tempodeterminato, come nella specie, non impedisca di accertare che, in base allemodalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavorosubordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto dellavoratore alle differenze di retribuzione (così, Cass. Sez. L, 30/04/2024, n.11622, in tema di rapporto formalmente intrattenuto come lavorosocialmente utile).3. La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione delprincipio sopra enunciato, va, dunque, cassata in relazione al motivo accoltoe la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi
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