CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1986
Cassazione n. 46000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1986 avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina a lui ascritto e la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di rapina e della sua commissione da parte dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre