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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 33296/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dagli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen., condannandola alla pena di mesi 2 di reclusione e euro 60,00 di multa.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 175 cod. pen. e dell'art. 133 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione laddove la Corte ha negato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte di appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 3, laddove ha evidenziato gli elementi contrari all'accoglimento della richiesta di concessione del beneficio della non menzione, in particolare il fatto che l'imputata risultasse essere dedita e abituale nella commissione di illeciti di tale specie, come rilevato dal casellario giudiziale.

Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dagli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen., condannandola alla pena di mesi 2 di reclusione e euro 60,00 di multa. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 175 cod. pen. e dell'art. 133 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione laddove la Corte ha negato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte di appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 3, laddove ha evidenziato gli elementi contrari all'accoglimento della richiesta di concessione del beneficio della non menzione, in particolare il fatto che l'imputata risultasse essere dedita e abituale nella commissione di illeciti di tale specie, come rilevato dal casellario giudiziale. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ie
Sentenza Cassazione n. 33296/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris