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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23651/2026

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!Numero registro generale 4776/2026Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 23651/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 4776/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., rappresentata e difesa dall’AvvocatoMarina Liberti;- ricorrente –controROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camandra;- controricorrente –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6076 del 2025,depositata in data 11 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 4776/2026Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 23651/2026Data pubblicazione 21/07/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4776/2026Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 23651/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 4776/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., rappresentata e difesa dall’AvvocatoMarina Liberti;- ricorrente –controROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camandra;- controricorrente –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6076 del 2025,depositata in data 11 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 4776/2026Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 23651/2026Data pubblicazione 21/07/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola