Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28488/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che gli stessi si limitano a contrapporre una diversa valutazione degli elementi di giudizio cui attribuire rilievo prevalente (la omogeneità delle violazioni) a quelli valorizzati dal giudice dell'esecuzione (la lontananza temporale), senza individuare, però, delle ragioni di illogicità della decisione impugnata, che facciano ritenere che i reati successivi al primo siano stati programmati già al momento del primo fatto-reato, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che gli stessi si limitano a contrapporre una diversa valutazione degli elementi di giudizio cui attribuire rilievo prevalente (la omogeneità delle violazioni) a quelli valorizzati dal giudice dell'esecuzione (la lontananza temporale), senza individuare, però, delle ragioni di illogicità della decisione impugnata, che facciano ritenere che i reati successivi al primo siano stati programmati già al momento del primo fatto-reato, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 28488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris