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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07271/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/4/2019 del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Prato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre contravvenzioni concernenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, e la condannava alla pena di 7.000 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La sentenza non conterrebbe alcun passaggio con riguardo alla sospensione condizionale della pena ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., pur - entrambe - richieste dal difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La completa assenza di pronuncia su tali punti imporrebbe l'annullamento della decisione; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

Il Tribunale non avrebbe disposto la traduzione della sentenza in una lingua comprensibile all'imputata, cittadina cinese; da tutto il fascicolo processuale (verbale di accertamento delle prescrizioni, verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore), infatti, risulterebbe che la Xia non parla la lingua italiana, tanto che le sarebbe stato sempre nominato un interprete. [OSCURATO:PERSONA]

4. I primi due motivi di ricorso sono fondati ed assorbenti il terzo.

5. Al riguardo, basti rilevare che il Tribunale di Prato non si è pronunciato in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., né quanto alla sospensione condizionale della pena, pur essendo state entrambe richieste dal difensore in sede di conclusioni, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quel che, peraltro, questa Corte ha legittimamente verificato con la lettura del relativo verbale, data la natura processuale della censura.

6. La mancata pronuncia su tali profili imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza; tuttavia, nelle more è interamente maturato il termine di prescrizione disciplinato dagli artt. 157-161 cod. pen., così dovendosi annullare la stessa decisione senza rinvio, per essere i reati in rubrica estinti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/4/2019 del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Prato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre contravvenzioni concernenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, e la condannava alla pena di 7.000 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza non conterrebbe alcun passaggio con riguardo alla sospensione condizionale della pena ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., pur - entrambe - richieste dal difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La completa assenza di pronuncia su tali punti imporrebbe l'annullamento della decisione; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe disposto la traduzione della sentenza in una lingua comprensibile all'imputata, cittadina cinese; da tutto il fascicolo processuale (verbale di accertamento delle prescrizioni, verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore), infatti, risulterebbe che la Xia non parla la lingua italiana, tanto che le sarebbe stato sempre nominato un interprete. [OSCURATO:PERSONA] 4. I primi due motivi di ricorso sono fondati ed assorbenti il terzo. 5. Al riguardo, basti rilevare che il Tribunale di Prato non si è pronunciato in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., né quanto alla sospensione condizionale della pena, pur essendo state entrambe richieste dal difensore in sede di conclusioni, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quel che, peraltro, questa Corte ha legittimamente verificato con la lettura del relativo verbale, data la natura processuale della censura. 6. La mancata pronuncia su tali profili imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza; tuttavia, nelle more è interamente maturato il termine di prescrizione disciplinato dagli artt. 157-161 cod. pen., così dovendosi annullare la stessa decisione senza rinvio, per essere i reati in rubrica estinti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deci
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