CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 34847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di determinazione di pene concorrenti, n. 215/2021 emesso, in data 26 febbraio 2021, dalla Procura generale presso la Corte d'appello in sede, per non aver tenuto in considerazione i periodi di carcerazione sofferti, riferiti a condanne oggetto di unificazione, in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dei quali si chiedeva lo "scorporo" dalla complessiva entità della pena in esecuzione. 1.2.L'ordinanza censurata ha rigettato l'istanza rilevando che il provvedimento reso in data 25 settembre 2020 del giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali è in corso l'esecuzione della pena di anni dieci di reclusione, violazione ritenuta più grave, giudicati con sentenza della Corte d'appello di Napoli, resa in data 8 novembre 2016, irrevocabile il 6 dicembre 2017, commessi tra il 28 novembre e il 7 dicembre 2013 e i reati di cui alle sentenze irrevocabili prese in considerazione da altri due provvedimenti di cumulo, del 18 luglio 2007 e del 20 novembre 2013. Il giudice dell'esecuzione osserva che queste ultime sentenze sono relative a fatti commessi anteriormente alla data del 28 novembre 2013, sicché, ai fini dell'invocata fungibilità dei periodi di detenzione sofferti, in relazione a detti reati, sarebbe ostativo il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. G. Ventrone, deducendo due vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 663, 654, comma 4, 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 13, 24, comma 4, 27 Cost. in ordine all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2.1. Si deduce che il difensore aveva proposto incidente di esecuzione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tenendo presente che nel provvedimento di cumulo n. 197/2020 Reg. cumuli, non erano state computate carcerazioni precedentemente sofferte da Reale, rispetto a quella di cui alla pena irrogata con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 novembre 2016, per anni tre mesi uno di reclusione (pene irrogate con condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2012, sub 1 pag. 10 del cumulo, nonché con condanna emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 14 marzo 2006, sub 3 pag. 4 cumulo). Si assume che vi sarebbe carenza di motivazione, per avere la Corte d'appello eluso il motivo di impugnazione relativo alla ritenuta unicità della pena riconosciuta in esecuzione per effetto della continuazione, da considerarsi non frazionabile rispetto ai singoli episodi oggetto di condanna. Si rileva, inoltre, che i limiti previsti dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non sarebbero compatibili con l'istituto della continuazione che riconosce una riduzione del trattamento sanzionatorio per il condannato, perché rivelatosi meno pericoloso, così sottolineando la contrarietà del divieto fissato dall'art. 657, comma 4, cit. ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 13, 24, comma 4, 27 Cost.Infine, si assume che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare il momento di consumazione dei reati, non anche quello del loro accertamento, trattandosi di reati associativi che hanno natura permanente, indicando che nel caso di reato permanente con pena da espiare, commesso in epoca anteriore alla carcerazione sine titulo per reati fine, questa pena dovrà essere detratta da quella relativa al primo reato, a prescindere dalla data dell'accertamento di quello associativo. 2.2.Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 314 cod. proc. pen. circa la proposta richiesta di risarcimento del danno per ingiusta detenzione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.È noto il consolidato principio di diritto richiamato dalla Corte d'appello di Napoli nel provvedimento censurato, secondo il quale, nel caso di pena da considerarsi sofferta sine titulo, espiata anteriormente alla commissione dei reati per i quali è in corso l'esecuzione, questa non può essere detratta dalla pena da scontare per questi ultimi, ostandovi il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. A tale principio, poi, non si sottraggono i casi in cui per effetto del riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, sia stata determinata una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale. In tale caso, infatti, questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che la differenza così formatasi non può essere, automaticamente, imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità, il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato cui si riferisce la pena in esecuzione, dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618). 1.1.Tale indirizzo interpretativo, peraltro, è stato confermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 198 del 7 luglio 2014, richiamata anche nel provvedimento impugnato, con la quale si è chiarito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. posto che lo sbarramento temporale fissato dalla norma è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità". Esso risponde secondo il Giudice delle leggi, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua e non già preceda il reato, essendo questa condizione indispensabile affinché la pena medesima possa esplicare le funzioni sue proprie e, particolarmente, quelle di prevenzione speciale e rieducativa. È stata, pertanto, ritenuta non sussistente la denunciata violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. 1.2. Va poi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità condividendolo, secondo il quale il reato continuato crea un'unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente ((Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651 in tema di fungibilità). È quanto si verifica, nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità, interpretata secondo canoni costituzionalmente orientati, non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata: Sez. 6, n. 4 i 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. cit.; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. cit.; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589). 2. Venendo, più approfonditamente al caso concreto, si osserva che l'ordinanza impugnata si è limitata a rilevare che la pena in esecuzione, determinata nella misura di anni dieci di reclusione, riguarda reati commessi tra il 28 novembre e il 7 dicembre 2013, di cui agli artt. 629, comma 2, 12, 14 legge n. 497 del 1974, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Si sottolinea, poi, nel provvedimento impugnato, che il presofferto che si chiede si considerare fungibile riguarda condanne per fatti commessi prima del 28 novembre 2013. Orbene, il ricorrente non deduce, specificamente, l'epoca della carcerazione sofferta o dell'espiazione della pena che si intende scorporare, per ciascuno dei fatti giudicati con le sentenze indicate, ritenuti in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., compresi nel provvedimento di cumulo da ultimo adottato, rispetto a quelli commessi dal 28 novembre 2013, per i quali l'esecuzione è in corso. Questa viene soltanto indicata dalla difesa come irrogata con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2012 irrevocabile il 20 aprile 2012 (sub 1 pag. 10 del cumulo) e della Corte d'appello di Napoli il 14 marzo 2006, irrevocabile il 16 settembre 2006 (sub 3 pag. 4 cumulo) di cui al provvedimento di cumulo n. 630/13 del 20 novembre 2013, assorbito nel provvedimento n. 197/2020 del 20 marzo 2020 e, successivamente, in quello n. 215/2021 del 26 marzo 2021 impugnato e viene, per altro verso, indicata dalla medesima Corte d'appello, nel provvedimento censurato, come pari, complessivamente, a un presofferto di anni dodici mesi due, ridotto per effetto del riconoscimento della continuazione, ad anni nove mesi uno di reclusione. Quindi se, da un lato, la Corte territoriale non indica dettagliatamente se queste pene sono state espiate prima della commissione dei reati per i quali la pena è in esecuzione, onde reputare senz'altro l'operatività del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., ma si sofferma soltanto sulla commissione dei reati di cui alle sentenze per le quali si chiede di detrarre la detenzione patita in epoca antecedente a quelli per i quali è in corso l'esecuzione della pena, dall'altro, il primo motivo di ricorso si presenta generico oltre che infondato. Il ricorrente, invero, adduce solo la commissione in tempo antecedente del reato fissato dal Giudice dell'esecuzione al 7 dicembre 2013, ma non assume quando i reati siano stati commessi, né fa riferimenti autosufficienti rispetto all'espiazione della relativa pena.In ogni caso, l'esame del provvedimento di determinazione di pene concorrenti, impugnato dinanzi al Giudice dell'esecuzione, consente di rilevare che le pene irrogate con le sentenze per le quali è stata riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, sono state espiate in epoca precedente alla commissione dei reati per i quali è stata irrogata la condanna in esecuzione. Invero, risulta che la pena in eccesso per la sentenza del 5 marzo 2012, è stata espiata dal 28 agosto 2012 al 27 settembre 2012, quindi prima della data di commissione dei reati di cui all'ultima sentenza, del 7 dicembre 2013. Quanto alla pena di cui alla sentenza sub 3 pag. 4 del provvedimento di cumulo, della Corte d'appello di Napoli il 14 marzo 2006, irrevocabile il 16 settembre 2006 (cfr. sub 3 pag. 4 cumulo) di cui al provvedimento di cumulo n. 630/13, a questa si fa riferimento indicando come decorrenza della reclusione il 15 gennaio 2002, mentre come scadenza, tenendo conto di periodi di liberazione anticipata, la data del 5 giugno 2011. Sicché anche tale periodo di detenzione è da considerarsi espiato prima della commissione dell'ultimo reato in esecuzione al 28 novembre - 7 dicembre 2013. In ogni caso, dette risultanze documentali non appaiono avversate da specifici argomenti di segno contrario offerti dal ricorrente. 2.1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si osserva che la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, richiede un procedimento ad hoc, ex artt. 315 e 643 e ss. cod. proc. pen. e, dunque, non può essere introdotta nel giudizio di esecuzione. Sicché, la Corte d'appello, correttamente, non ha motivato sulla richiesta, tenuto conto dell'evidente inammissibilità della stessa rispetto al proposto incidente di esecuzione. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta