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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 29603/2025

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nsiva.

3.1. Anche in questo caso, infatti, il ricorso censura essenzialmente la ricostruzione dei fatti, omettendo di rilevare, però, nel momento in cuicontesta la riconducibilità delle lesioni all’azione dell’imputato, come la sentenza dia atto specificamente del fatto che anche il poliziotto intervenuto nell’occasione avesse notato dei «graffietti», compatibili con il referto.

3.2. Indiscutibile, dunque, è la configurabilità del delitto di lesioni, costituendo “malattia”, ai sensi dell’art. 582, cod. pen.,qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali ( Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778, in tema di escoriazioni):pure, dunque, la lesione cutanea consistente in un graffio, giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una,sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide,che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale,ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo,in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura(Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, Rotariu,Rv. 279404).

3.3. Infine, manifestamente infondata è la deduzione secondo cui si tratterebbe di reato di competenza del Giudice di pacee, dunque, sanzionabile soltanto con le relative pene.

Al di là della sufficienza dell a menzione , nel capo d’imputazione, della relazione di convivenza tra l’imputato e la persona offesa, perché possa ritenersi contestata, pur senza l’espressaindicazione della relativa norma, l’aggr a vante di cui all’art. 585, cod. pen.,in riferimento al precedente art. 577, primo comma, n. 1), che assegnerebbe la competenza al giudice ordinario, è qui sufficiente osservareche l’art. 4 , co mma 1, lett. a) , d.lgs. n. 274 del 2000, esclude comunque la competenza del Giudice di pace per le lesioni in danno del convivente, anche, cioè,nel caso in cui nessun’aggravante venga contestata .

4. Egualmente versato in fatto, infine, è il motivo di ricorso in materia di trattamento sanzionatorio.

4.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Tanto ha fatto, nello specifico, il giudice d’appello, valorizzando l’intensità e la protrazione delle condotte offensive, anche dopo la fine della relazione sentimentale, ben potendo far ciò, dal momento che l’art. 133, cit., prevede, tra i relativi indici, anche la condotta susseguente al reato (secondo comma,n. 3).

Inoltre, l’allegazione difensiva circa gli elementi che sarebbero stati trascurati è del tutto generica.

4.2. Anche l a determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sempre in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133, cod. pen..

E’ perciòinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5,n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).Questo, però, non è il caso in esame, in cui essa è stata fissatain misura inferiore al medio edittale .

5. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente –ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. –la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiva. 3.1. Anche in questo caso, infatti, il ricorso censura essenzialmente la ricostruzione dei fatti, omettendo di rilevare, però, nel momento in cuicontesta la riconducibilità delle lesioni all’azione dell’imputato, come la sentenza dia atto specificamente del fatto che anche il poliziotto intervenuto nell’occasione avesse notato dei «graffietti», compatibili con il referto. 3.2. Indiscutibile, dunque, è la configurabilità del delitto di lesioni, costituendo “malattia”, ai sensi dell’art. 582, cod. pen.,qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali ( Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778, in tema di escoriazioni):pure, dunque, la lesione cutanea consistente in un graffio, giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una,sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide,che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale,ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo,in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura(Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, Rotariu,Rv. 279404). 3.3. Infine, manifestamente infondata è la deduzione secondo cui si tratterebbe di reato di competenza del Giudice di pacee, dunque, sanzionabile soltanto con le relative pene. Al di là della sufficienza dell a menzione , nel capo d’imputazione, della relazione di convivenza tra l’imputato e la persona offesa, perché possa ritenersi contestata, pur senza l’espressaindicazione della relativa norma, l’aggr a vante di cui all’art. 585, cod. pen.,in riferimento al precedente art. 577, primo comma, n. 1), che assegnerebbe la competenza al giudice ordinario, è qui sufficiente osservareche l’art. 4 , co mma 1, lett. a) , d.lgs. n. 274 del 2000, esclude comunque la competenza del Giudice di pace per le lesioni in danno del convivente, anche, cioè,nel caso in cui nessun’aggravante venga contestata . 4. Egualmente versato in fatto, infine, è il motivo di ricorso in materia di trattamento sanzionatorio. 4.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tanto ha fatto, nello specifico, il giudice d’appello, valorizzando l’intensità e la protrazione delle condotte offensive, anche dopo la fine della relazione sentimentale, ben potendo far ciò, dal momento che l’art. 133, cit., prevede, tra i relativi indici, anche la condotta susseguente al reato (secondo comma,n. 3). Inoltre, l’allegazione difensiva circa gli elementi che sarebbero stati trascurati è del tutto generica. 4.2. Anche l a determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sempre in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133, cod. pen.. E’ perciòinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5,n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).Questo, però, non è il caso in esame, in cui essa è stata fissatain misura inferiore al medio edittale . 5. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente –ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. –la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale
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